Recesso negato e segnalazione SIC senza preavviso: quali diritti ha il consumatore?
Utente_Anonimo_6013 · 479 visualizzazioni
In data 13/01/2026 ho sottoscritto un contratto con la società STG Media LTD per l'acquisto del pacchetto "Elite Program", finanziato tramite la società Avvera SpA (Gruppo Credem) per un importo di circa € 2.700,00. Recesso: In data 26/01/2026 (entro il termine di 14 giorni), ho esercitato il diritto di recesso inviando comunicazione a STG Media e informando Avvera SpA. Contestazione della controparte: STG Media ha respinto il recesso citando l'Art. 12 del loro contratto, sostenendo che l'esecuzione del servizio sarebbe iniziata con la visione di alcuni contenuti video, comportando la perdita del diritto di recesso ai sensi dell'Art. 59 del Codice del Consumo. Inadempimento: Oltre alla questione del recesso, contesto la mancata erogazione di servizi essenziali previsti dall'Art. 11 del contratto, specificamente la creazione di un "Funnel" e di campagne di "Email Marketing" (servizi mai ricevuti). Procedura ABF: In data 22/04/2026 ho presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ID: ABF202690815868) chiedendo l'annullamento del finanziamento e la restituzione della prima rata pagata. Le criticità attuali: Nonostante il ricorso pendente e la mancata risposta al reclamo preventivo da parte di Avvera SpA, in data 01/05/2026 ho ricevuto una diffida di pagamento dalla banca nella quale: Viene richiesto il pagamento immediato delle rate insolute (circa € 770,00). Viene dichiarato che il mio nominativo è già stato segnalato ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) ai sensi dell'ex Art. 4.7 del Codice Deontologico. Contesto fermamente tale segnalazione, non avendo mai ricevuto il preavviso obbligatorio di 15 giorni e trovandomi in una situazione di palese contestazione del debito per contratto collegato inadempiuto. Le chiedo cortesemente un parere su: La validità del mio recesso rispetto alle clausole limitative inserite da STG Media (Art. 12). La legittimità della segnalazione al SIC effettuata da Avvera SpA senza preavviso e in pendenza di contestazione. L'opportunità di rispondere alla diffida del 01/05/2026 o se attendere l'esito del ricorso ABF. In allegato invio il contratto STG, la diffida di Avvera e il modulo di ricorso ABF già presentato.
Risposta diretta
Il tuo recesso appare valido e la segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) è verosimilmente illegittima su più fronti. Non dovresti ignorare la diffida: rispondi formalmente per mettere a verbale la contestazione, anche con il ricorso ABF già in corso.
Quadro normativo
La vicenda tocca più norme a tutela del consumatore
- Art. 59 lett. o) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): l'eccezione al recesso per contenuti digitali richiede il consenso espresso e preventivo del consumatore con contestuale avviso della perdita del diritto. Se nel contratto o prima della firma questo avviso non era chiaro e inequivocabile, la clausola Art. 12 di STG Media è inapplicabile.
- Art. 121-bis del TUB (D.Lgs. 385/1993): disciplina i contratti di credito collegati. Se il contratto principale è invalido o il fornitore è inadempiente, il consumatore può opporre ad Avvera SpA le stesse eccezioni valide contro STG Media, chiedendo la risoluzione del finanziamento.
- Codice Deontologico per i SIC (art. 4.7): vieta la segnalazione negativa senza aver inviato al debitore un preavviso scritto di almeno 15 giorni, necessario anche quando il credito è contestato.
- Provvedimento Garante Privacy: una segnalazione effettuata in pendenza di contestazione su un debito non ancora certo può costituire trattamento illecito di dati personali.
Come funziona in pratica
- La clausola Art. 12 di STG Media può essere dichiarata nulla se non risulta che tu abbia dato consenso esplicito e informato alla perdita del recesso prima di accedere ai video
- La mancata erogazione del Funnel e dell'Email Marketing è un inadempimento contrattuale che rafforza la tua posizione e giustifica la risoluzione anche indipendentemente dal recesso
- Il collegamento negoziale tra contratto STG Media e finanziamento Avvera ti permette di opporre l'inadempimento del fornitore direttamente alla banca
- La segnalazione al SIC senza preavviso dei 15 giorni è un illecito autonomo, denunciabile al Garante per la Protezione dei Dati Personali e contestabile davanti all'ABF stesso
Cosa conviene fare
- Rispondi alla diffida entro 10-15 giorni con raccomandata A/R o PEC: contesta formalmente il debito, ricorda l'inadempimento di STG Media, il collegamento negoziale e il ricorso ABF pendente (indicando il numero ID)
- Segnala la violazione del preavviso SIC direttamente nell'ambito del ricorso ABF già presentato — l'ABF ha competenza anche su questo profilo — e valuta un esposto al Garante Privacy
- Conserva tutte le prove dell'inadempimento (chat, email, screenshot dell'area riservata che non mostra il Funnel e le campagne email)
- Non pagare le rate contestate per il momento, ma tieni i fondi disponibili per evitare che il debito si consolidi in caso di esito sfavorevole
- Considera di affidare la risposta alla diffida a un avvocato specializzato in diritto bancario o dei consumatori, che potrà anche integrare il ricorso ABF con i profili Privacy
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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