Diritto Amministrativo

Esclusione da progressione economica pubblica: vale la sentenza già ottenuta?

Utente_campobasso_2544 · 0 visualizzazioni

Nel 2010 sono risultato vincitore di una riqualificazione professionale (Area III° – funzionario per le tecnologie - fascia retributiva F3) nell’ambito del MIBAC denominata “riqualificazione professionale 2009”, si è trattato di una importante procedura concorsuale interna (forse l’unica) per il passaggio ad una posizione giuridico - economica superiore che prevedeva la frequentazione di un corso di riqualificazione nonché la presentazione di titoli specifici ed il sostenimento di una prova d’esame finale da tenersi presso la Sede del Ministero in Roma, , la procedura si sarebbe dovuta concludere entro il 31.12.2010 ma a causa di un “ingiustificato ritardo” (come riconosciuto in seguito da sentenza) la pubblicazione del mio decreto di nomina slittò da dicembre 2010 a gennaio 2011. Il fatto si tradusse per me ed altri pochissimi sfortunati colleghi nell'annullamento di tutti i benefici economici derivanti dalla nuova posizione economica (fascia F3) per via dell’entrata in vigore della famosa legge 122 (Brunetta) che prevedeva il blocco salariale dei nuovi contratti di lavoro per i tre anni successivi a partire dal 01 gennaio 2011, la legge 122 prevedeva tre (3) anni di blocco salariale ma ebbe un ulteriore anno di proroga e si estese così a tutto il 2014, pertanto, solo dal 01 gennaio 2015 ottenni finalmente il giusto riconoscimento economico e la dovuta equiparazione.. Fui così costretto a firmare il nuovo contratto di Lavoro solo in data 01 marzo 2011 a differenza della stragrande maggioranza degli altri colleghi vincitori come me della suddetta riqualificazione che ebbero invece la piena soddisfazione economica per via della data di decorrenza riconosciutagli cioè quella del 16 dicembre 2010, data di pubblicazione della graduatoria. Intrapresi subito nel 2011 un ricorso al Giudice che si concluse con una sentenza in mio favore in data 28 novembre 2017, passata in giudicato mi vide riconoscere con decreto ministeriale n.961, del 13 giugno 2018, comunque solo una parte degli arretrati (solo i primi tre anni di blocco salariale) e con essi la nuova data di anzianità nella fascia retributiva F3 quella cioè del 16 dicembre 2010. Nel 2016 partecipo ad una nuova progressione economica denominata “sviluppi economici 2016”, per soli titoli, per il passaggio dalla fascia F3 alla F4 con anzianità retributiva al 01 gennaio 2016, la commissione giudicante lavora la mia domanda e mi decurta alcuni titoli per cui vengo escluso dall'elenco dei vincitori per qualche punto decimale, risulto il primo degli esclusi. Il bando di concorso specifico prevedeva la presentazione di titoli di studio, professionali e corsi di riqualificazione sia interni che esterni all'amministrazione questi ultimi solo se frequentati dopo la data effettiva di acquisizione della fascia giuridico economica di appartenenza e qui si verifica un’altra circostanza a mio sfavore, in quando l’automatismo telematico di presentazione della domanda, messo su dall'amministrazione, non mi consente l’invio agli atti concorsuali di un importante attestato riferito ad un corso interno di due settimane, da me svolto proprio a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio 2011, proprio perché antecedente rispetto alla data di acquisizione della mia posizione nella fascia F3, quella cioè del 01 marzo 2011 (in sostanza quando inserivo la data di frequentazione del corso il sistema in automatico lo annullava). Il corso in questione: “Progetto Nazionale LifeLong 1° e 2° modulo” a cura della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, stando poi alle risultanze conclusive della procedura di riqualificazione 2016, mi avrebbe “garantito” il passaggio alla nuova posizione retributiva F4 con anzianità al 01 gennaio 2016 grazie al suo equivalente apporto di punteggio pari a punti 4.5 (corso di due settimane con verifica finale), così come previsto dal bando di concorso. Il corso citato è stato ovviamente fondamentale per rientrare nella graduatoria dei vincitori per tutti gli altri colleghi come me vincitori della pregressa riqualificazione professionale conclusasi a dicembre 2010, proprio in virtù della data di acquisizione della fascia giuridico economica F3 al 16 dicembre 2010, antecedente al corso citato. Con l’ultima progressione economica svoltasi nel 2018 denominata “sviluppi economici 2018”, per soli titoli, stando alla pubblicazione della graduatoria di merito pubblicata con decreto del 28 dicembre 2018, ho ottenuto “finalmente” la nuova posizione F4 con anzianità retributiva al 01 gennaio 2018, ma non essendo stata ancora “ufficializzata” e visto i precedenti non escludo nessuna eventualità. Il mio intendo e quello di ottenere la posizione giuridica – economica “F4” a seguito della procedura denominata “Sviluppi economici 2016”, per la Terza Area - profilo professionale di funzionario per le tecnologie, con anzianità retributiva dal 01 gennaio 2016, facendo valere l’attestato del corso denominato “Progetto Nazionale LifeLong 1° e 2° modulo” alla luce della Sentenza n.321/2017 in mio favore. A questo proposito voglio evidenziare che la Sentenza n.321/2017, del 28 novembre 2017, passata in giudicato ed acquisita con decreto ministeriale n.961, del 13 giugno 2018, mi ha riconosciuto la data di acquisizione della fascia giuridica – economica F3 al 16 dicembre 2010 ristabilendo così un mio diritto violato da parte dell’amministrazione con conseguente condanna ha risarcirmi con il “pieno soddisfo” di tutte le spettanze dovutemi sia in termini giuridici che economici, compreso io credo anche il diritto alla “par-condicio” nei confronti di tutti gli altri miei colleghi vincitori come me della procedura denominata “riqualificazione professionale 2009”, potendomi avvalere come gli stessi dell’attestato di partecipazione al corso “Progetto Nazionale LifeLong 1° e 2° modulo” nell'ambito degli “sviluppi economici 2016” in virtù della mia legittima data di acquisizione della fascia F3 quella cioè del 16 dicembre 2016 antecedente al corso e che mi sia attribuito e valutato l’equivalente punteggio ai fini dell’acquisizione della fascia giuridico – economica “F4” dal 01 gennaio 2016. A questo proposito faccio presente che in data 18 ottobre 2018 ho provveduto tramite un amico avvocato ad una prima istanza inviata via pec per il riconoscimento dell’attestato riferito al corso citato ed ho ottenuto un riscontro negativo da parte dell’amministrazione MIBAC, ho inoltrato una nuova richiesta motivata in data 14 dicembre 2018 sempre via pec, ad oggi senza alcun esito. Attendo ancora, pazientemente, il riconoscimento degli arretrati e dei relativi interessi legali per l’anno di blocco salariale del 2014 e sono deciso ad intraprendere una azione giurisdizionale per il riconoscimento di quanto ritengo mi sia dovuto anche in termini di risarcimento morale. A comprova di quanto dichiarato dispongo di un’ ampia e completa documentazione utile . Grazie per la cortese risposta. f.to

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

La sentenza n.321/2017, passata in giudicato e recepita con decreto ministeriale nel 2018, costituisce un titolo esecutivo che l'Amministrazione è obbligata a rispettare in tutte le sue conseguenze giuridiche ed economiche. Se il MIBAC non ha applicato correttamente tale pronuncia anche nell'ambito della procedura "Sviluppi economici 2016", hai concrete possibilità di agire in sede giurisdizionale.

Quadro normativo

La tua vicenda si muove su più piani normativi. Il GIUDICATO AMMINISTRATIVO (artt. 112 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo, D.Lgs. 104/2010) impone all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, non solo formalmente ma anche nelle conseguenze sostanziali che ne derivano. Il principio di PAR CONDICIO tra dipendenti in posizione identica è tutelato sia dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) sia dai principi generali di buona fede e correttezza nell'azione amministrativa. La mancata attribuzione del punteggio per il corso LifeLong, derivante da un automatismo informatico costruito su una data illegittima (poi corretta dal giudice), configura una lesione diretta del tuo diritto accertato in giudizio.

Come funziona in pratica

L'iter che puoi seguire si articola in questi passaggi fondamentali

  • GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: puoi ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR del Lazio, sede di Roma, competente per il personale del MIBAC) per chiedere che venga dichiarata l'inesatta esecuzione della sentenza del 2017. In questa sede il giudice può nominare un commissario ad acta che si sostituisce all'Amministrazione inadempiente.
  • IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI ESCLUSIONE: se la procedura "Sviluppi economici 2016" si è conclusa con un provvedimento formale di esclusione, esso è impugnabile davanti al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza. Valuta con un avvocato se tale termine sia ancora utile o se esistano rimedi alternativi.
  • ARRETRATI 2014 E RISARCIMENTO: il quarto anno di blocco salariale (2014) non liquidato costituisce un credito autonomo azionabile, con interessi legali e rivalutazione. Il danno morale, invece, richiede la prova di un pregiudizio non patrimoniale specifico e concreto, valutazione che va fatta caso per caso.
  • Cosa conviene fare

    Il tempo è un elemento critico in queste vicende. Le raccomandazioni pratiche sono:

    a. Affidati immediatamente a un avvocato specializzato in diritto amministrativo e pubblico impiego: la materia è tecnica e i termini processuali sono PERENTORI.

    b. Conserva e organizza tutta la documentazione: sentenza, decreto ministeriale 961/2018, PEC inviate e relative ricevute, bando degli "Sviluppi economici 2016", attestato del corso LifeLong, graduatorie pubblicate.

    c. Verifica se la procedura "Sviluppi economici 2018" (che ti ha attribuito la F4 dal 2018) sia già diventata definitiva: questo non preclude la richiesta relativa al 2016, ma influisce sulla strategia e sull'entità degli arretrati.

    d. Fai periziare il calcolo esatto delle differenze retributive perdute tra il 01 gennaio 2016 e il 01 gennaio 2018: questo importo, comprensivo di interessi legali, è il fulcro della tua pretesa economica.

    e. Considera che il giudizio di ottemperanza è spesso più rapido e diretto rispetto a un nuovo giudizio di merito, poiché si fonda su un diritto già accertato.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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