Ricorso al TAR contro Invitalia per Resto al Sud: società estera è causa ostativa?
Utente_nettuno_1032 · 0 visualizzazioni
Ho bisogno di capire da parte di un esperto , se ho ragione a voler fare ricorso con la decisione di Invitalia , dopo aver presentato una domanda per Resto al Sud oppure è meglio lasciare perdere. Vi scrivo di seguito i passaggi principali. Re: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione - prot.n.0121373 del 25/05/2021 - INV-INV 26/5/2021 17:55 <> A RispondiRispondi a tuttiInoltraEliminaInvia in conservazione Spett.le Invitalia, alla C. A. del dr. Vincenzo Durante Estrapolando questo chiarimento dalla sezione FAQ del vostro portale, FONTE: Cosa significa che non devo essere titolare di “attività d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017”? Significa che: nel caso di ditta individuale, non devi essere titolare di partita iva movimentata nel caso di società, non devi essere rappresentante legale di società iscritte al registro delle imprese e attive. La titolarità di impresa viene valutata al21 giugno 2017. Quindi non puoi presentare la domanda se risulti titolare di impresa in esercizio a quella data, anche se nel frattempo l'impresa è cessata o è stata ceduta. Analizzo questo chiarimento e rileggo: " nel caso di società, non non devi essere rappresentante legale di società iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE E ATTIVE" 1) La società SC MIIMPORTA RAPPRESENTANZE SRL .. di cui sono titolare, e che ho dichiarato nella precedente domanda in mia spontanea volontà in sede di colloquio, è stata aperta in Romania .. a quei tempi con data 08/06/2017, e di certo non è ISCRITTA, ribadisco NON E' ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN ITALIA " quindi già questo dovrebbe escludere il mio caso . 2) Un secondo motivo che da spazio all'interpretazione è quando chiarite ulteriormente che : La titolarità di impresa viene valutata al 21 giugno 2017. Quindi non puoi presentare la domanda se risulti titolare di impresa in esercizio a quella data, anche se nel frattempo l'impresa è cessata o è stata ceduta. rileggo quindi questo passaggio: Quindi non puoi presentare la domanda se risulti titolare di IMPRESA IN ESERCIZIO A QUELLA DATA (21 Giugno 2017) Per me significa che (se non bastasse la mia prima motivazione per cui, per mia opinione, non rientrerei nei casi di titolarità di impresa iscritta nel registro delle imprese perché non è effettivamente iscritta al registro) proverò a spiegarvi perché ci sarebbe una seconda motivazione che annulla comunque la prima e cioè: Voi scrivete, nella sostanza, che tutti i titolari d'impresa in esercizio alla data del 21 Giugno 2017 sarebbero esclusi da RESTO AL SUD, ma la mia impresa (ripeto .. anche se fosse considerata iscritta al registro delle imprese .. ma non lo è) non era mica in esercizio!? .. visto che il primo esercizio o bilancio è avvenuto nel 2018 e non di certo alla data del 21/06/2017 .. dopo appena 13 giorni!. Vi chiedo gentilmente di rileggere attentamente queste 2 motivazioni e di valutare la mia domanda 8696C275 presentata il 04/05/21 A seguito di questa mia email, il 07/06/21 ricevetti una risposta sempre tramite pec da INVITALIA, con la decisione di non accogliere le mie instanze e chiarimenti e pertanto mi è stata confermata la non accoglibilità della domanda per motivi ostativi che riguardano proprio questo requisito. In altre parole hanno chiarito che non essendo specificato tra i requisiti il temine impresa italiana o estera .. per loro valgono tutte allo stesso modo .. ma per me resta evidente che nel dubbio loro dicono NO togliendomi di fatto questa possibilità di far esaminare il mio progetto d'impresa ... e per siamo in un buco interpretativo del requisito che lascia escluse tanti casi , come il mio. Ho bisogno di sapere se ho delle possibilità .. oppure hanno ragione loro. in pratica dal 25/05/21 ho 60 gg di tempo per poter presentare ricorso al TAR.
Risposta diretta
La situazione descritta presenta argomenti giuridicamente rilevanti per un ricorso al TAR, in particolare il secondo motivo (la società non era "in esercizio" al 21 giugno 2017). Tuttavia, esiste un problema temporale critico che deve essere affrontato prima di tutto.Avviso urgente sul termine
Dai fatti descritti, la notifica del rigetto da parte di Invitalia risale al 07/06/2021. Il TERMINE PERENTORIO di 60 giorni per proporre ricorso al TAR (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, Codice del Processo Amministrativo) sarebbe dunque scaduto intorno al 06/08/2021. Se la domanda viene posta oggi senza che il ricorso sia stato depositato, il termine è quasi certamente decorso e il ricorso sarebbe irricevibile per tardività. È fondamentale verificare questa data con un avvocato amministrativista prima di qualsiasi altra valutazione.Quadro normativo
Resto al Sud è disciplinato dal D.L. 91/2017, convertito in L. 123/2017, e dai relativi regolamenti attuativi. Il requisito di non essere "titolare di attività d'impresa in esercizio" alla data del 21 giugno 2017 è stato precisato nelle FAQ di Invitalia, che tuttavia non hanno valore normativo vincolante, ma solo orientativo. Il ricorso al TAR è lo strumento per contestare i provvedimenti di diniego di Invitalia, che agisce come soggetto gestore di fondi pubblici.Come funziona in pratica — analisi dei due argomenti
Cosa conviene fare
a. Verificare immediatamente con un avvocato la data esatta di notifica del rigetto e calcolare se il termine di 60 giorni è ancora aperto. b. Se il termine è scaduto, valutare se esistano rimedi straordinari (es. ricorso in opposizione per errore procedurale, o azione risarcitoria per danni da atto illegittimo, con diversa prescrizione). c. Se il termine è ancora aperto, affidare il ricorso a un avvocato specializzato in diritto amministrativo e in incentivi pubblici, producendo: estratto della società rumena con data di costituzione, documenti attestanti l'assenza di attività prima del 2018, e la corrispondenza PEC intercorsa con Invitalia. d. Evitare di procedere senza assistenza legale: i ricorsi al TAR richiedono il PATROCINIO OBBLIGATORIO di un avvocato abilitato.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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