Diritto Amministrativo

Ricorso al Consiglio di Stato contro sentenza TAR: quando è possibile?

Utente_corigliano_9690 · 0 visualizzazioni

Ordinanza nr 119/2019 TAR CALABRIA - Ordinanza n. 8090/2020 Cassazione Civile S.U. e conseguente Sentenza n. 1516/2020 TAR CALABRIA – Art. 100 C.P.C. e Art. 73 co 3 C.P.A. – Richiesta note su eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Violazione artt 24 e 111 Cost. arti 183 co 3 C.P.C. Premesso che i fatti di causa sono sinteticamente illustrati nell’ordinanza della S.C. C. a Sez. unite, si pongono alcune domande in ordine alla discutibile sentenza del TAR CALABRIA. 1. Supponendo che nello specifico manchi la ragione del contendere (conseguimento di una utilità ad agire), invocata costantemente anche con memorie suppletive fino a 60 giorni prima dell’udienza decisionale; 1. a) Vero è che l’art. 100 del C.P.C. deve essere rilevato d’ufficio, in quanto costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda. In questo caso, il giudice dovrebbe indicare le questioni rilevabili d'ufficio, in quanto egli non può decidere la lite sulla base di questioni di tale tipo che non siano state previamente sottoposte all'attenzione delle parti (Art. 73 co 3 C.P.A.); 2. La cessazione della materie del contendere, se rilevata dal Giudice è fattispecie di estinzione del processo senza decidere la soccombenza; 3. La sentenza di rito emessa, anche, in dispregio dell’ Art. 73 co 3 C.P.A., è in contrasto con il ricorso proposto dal TAR della Calabria alla Sez. U. Suprema C.C.C., con l'ordinanza nr 119/2019, sul conflitto di giurisdizione, in quanto il TAR, in quella fase (circa 18 mesi prima) rileva solo il conflitto di giurisdizione e non anche l’improcedibilità del ricorso; 4. Il verbale di sospensione da parte dell’Ordine è stato affisso all’albo per ben 30 giorni e una delibera di revoca ex tunc, chiesta più volte, avrebbe soddisfatto “il bene della vita atteso” e la riabilitazione utile alla iscrizione all’albo dei Conciliatori; 5. Circa la richiesta di rifusione danni “morali e di immagine”, ritenuta attuale nello interesse, risulta infondata nel merito in mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità e né il danno prospettato; 6. A giustifica della decisione il G. riporta l’art. 53 comma 2 del d. Lgs 139/2005 senza tener conto del deliberato O.T., che ha deciso la sospensione dall’esercizio della professione, in data 20 sett. 2010, fino al permanere delle misure restrittive personali, cadute il 14 sett. 2010 quindi sei giorni prima del deliberato; 7. Ultimo con sentenza nr 57 dell’anno 2014 Tribunale di CASTROVILLARI il sottoscritto è stato assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto.

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Risposta diretta

Dalla ricostruzione dei fatti emergono potenziali vizi procedurali significativi che possono fondare un ricorso al Consiglio di Stato, in particolare la violazione dell'art. 73 comma 3 del Codice del Processo Amministrativo e una contraddizione logica tra la stessa sentenza impugnata e l'ordinanza 119/2019 con cui il TAR Calabria aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Quadro normativo

I riferimenti normativi principali sono: l'art. 73 comma 3 del D.Lgs. 104/2010 (CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO), che impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio prima della decisione; l'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, che disciplina l'INTERESSE AD AGIRE come condizione dell'azione; gli artt. 91 e 92 c.p.a. sui termini per il ricorso al Consiglio di Stato (60 giorni dalla notifica della sentenza, oppure 6 mesi dalla sua pubblicazione se non notificata).

Come funziona in pratica

I motivi di appello più solidi sembrano essere i seguenti

  • Violazione dell'art. 73 co. 3 CPA: se il TAR ha deciso d'ufficio per improcedibilità o cessazione della materia del contendere senza previamente indicare tale questione alle parti e senza concedere contraddittorio, la sentenza è viziata da nullità per violazione del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.).
  • Contraddizione logica interna: lo stesso TAR, con l'ordinanza 119/2019, aveva rimesso la causa alle Sezioni Unite rilevando solo il conflitto di giurisdizione e non l'improcedibilità. Decidere poi per improcedibilità contraddice la stessa condotta processuale del giudice, con possibile vizio di ultrapetizione o error in procedendo.
  • Errore sul merito della sospensione: la delibera dell'Ordine del 20 settembre 2010 subordinava la sospensione al permanere delle misure restrittive personali, già cessate il 14 settembre 2010, sei giorni prima. La sospensione sarebbe dunque mai entrata in vigore o avrebbe dovuto cessare automaticamente.
  • Sentenza penale di assoluzione piena (Tribunale di Castrovillari, n. 57/2014): pur non vincolando automaticamente il giudice amministrativo, l'assoluzione con formula piena rafforza la tesi del venir meno di qualsiasi presupposto della sanzione disciplinare.
  • Cosa conviene fare

    Il TERMINE PERENTORIO di 60 giorni dalla notifica della sentenza è la priorità assoluta: verificare immediatamente la data di notifica della sentenza n. 1516/2020 del TAR Calabria. Se non notificata, il termine è di 6 mesi dalla pubblicazione, ma agire prima è sempre preferibile.

    È fortemente consigliato affidare la redazione del ricorso a un avvocato specializzato in diritto amministrativo e abilitato al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori (AVVOCATO CASSAZIONISTA), considerata la complessità tecnica dei vizi procedurali da articolare e la stratificazione di atti processuali (ordinanza TAR, pronuncia Sezioni Unite, sentenza definitiva).


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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