Diritto Amministrativo

Manufatto ante 1967 senza foto aeree: vale l'autocertificazione per il permesso di costruire?

Utente_roma_8952 · 0 visualizzazioni

Ho presentato preventivamente una "Richiesta di fattibilità" all'Ufficio Tecnico del Comune di Filettino (FR), dove si trova il manufatto. Il Responsabile mi ha negato a voce la possibilità di farlo, adducendo due motivazioni: 1- devo dimostrare che il manufatto esisteva prima del 1967 tramite foto aeree, ma, come riportato nella relazione che segue, queste foto non esistono. Mi chiedo se in mancanza di foto non basta una autocertificazione, ben sapendo che mentire è un reato penale? Il Responsabile U.T. di Filettino non accetta questa modalità. 2- visto che il manufatto era stato usato, per mia stessa dichiarazione, come punto di appoggio di documenti e operai per un albergo in costruzione, il Responsabile U.T. sostiene che andava demolito alla fine della costruzione dell'albergo e che di conseguenza quel manufatto è come se non esistesse; ma in 60 anni di esistenza nessuna autorità locale ci ha mai notificato un ordine di demolizione. Negli anni a seguire quell'edificio in legno è stato utilizzato come "casetta nel bosco" per noi da piccoli, figli, nipoti e per vari altri usi. Vorrei sapere se un avvocato esperto in amministrativo, in base agli elementi riferiti nella relazione che segue, può rilasciarmi un suo parere scritto, e quanto viene a costare. Cordiali saluti, Anna Shirley Riccardi Oggetto: Recupero di un manufatto obsoleto sito in Filettino (FR), Via Antonio Arquati snc, ubicato al N.C.T. sul foglio 26 particella 66, proprietà degli Eredi Mario RICCARDI - Ristrutturazione Edilizia tramite “demolizione e ricostruzione”; La sottoscritta. Anna FERRAZZANO, , Nettuno(RM) FRR NNA 49M55 F880 C, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma con n.8809, in qualità di Tecnico Incaricato e con delega dei singoli comproprietari degli immobili, redige la presente al fine di eseguire i lavori di cui al manufatto in oggetto e non presente al N.C.E.U. di Frosinone, pertanto per rimettere la SCIA in sostituzione del Permesso a Costruire. Con la presente intende dimostrare la preesistenza con data certa, in particolare che il manufatto in oggetto è stato realizzato ante 01/09/1967( attuazione Legge Ponte n. 765 del 01/09/1967). 1. Premesse: a) Le azione promosse dalla scrivente sono iniziate con il rilievo topografico dell’area dove sorge il fabbricato, rilevando le quote e la posizione sul terreno del manufatto, tenendo conto che tutto il rilievo si è “appoggiato” ad un edificio esistente in loco a circa 25 m; b) Accesso a S.A.R.A. Nistri, servizio di mappatura a Roma - Via Oderisi da Gubbio, 101, , che è in grado di ricostruire la "storia" del territorio ai fini del controllo dell'abusivismo e/o di qualunque accertamento. Alla nostra richiesta del 14/06/2020 ci hanno risposto che “sul sito di suo interesse abbiamo foto aeree solo del 1985 e del 1990”. Inoltre, in un colloquio con l’U.T. del Comune di Filettino del 22/01/2021, il Responsabile dell’ufficio consigliava di verificare presso l’I.G.M. (Istituto Geografico Militare) la presenza di foto aeree in quanto detto Istituto effettuava i voli con più frequenza della S.A.R.A. Nistri. Da una verifica telefonica del 25/01/2021, l’I.G.M. comunicava che i voli nella zona interessata sono stati frequenti sino al 1954 ma poi riprendono solo nel 1985; 2. Giurisprudenza: a) Ricerca presso il Comune del P.R.G. originario ed eventuali “varianti” con tutte le approvazioni di rito. Dopo aver visionato i faldoni del primo P.R.G. redatto dall’ing. [persona]/arch. [persona], si è rilevato che lo STATO DI FATTO riportava il manufatto nell’area interessata (fg 26 part. 66) contrassegnato con il n° 118 e quindi era stato rilevato e codificato dai progettisti. Si precisa che l’incarico alla redazione del P.R.G. visionato era stato conferito con D. di C. n° 30 del 09/06/1971 a fronte della L. n° 765/1967 e della L.R. n° 32 del 20/03/1975 le quali obbligavano tutti Comuni dello Stato a redigere i P.R.G. dell’intero territorio comunale; sino ad allora i P.R.G. non erano presenti, o solo nelle medie e grandi città erano stati redatti limitatamente al centro storico (Legge Urbanistica n° 1150/1949); b) Con l’occasione il Comune di Filettino ci ha rilasciato copia della successiva “variante” al P.R.G., tuttora vigente, in cui la p.lla 66 è classificata “Sottozona CR3-Conservazione Stato Esistente” che recita: SOTTOZONA CR3 - aree già edificate da destinarsi a conservazione del verde e della volumetria esistente all'interno del perimetro urbano di Filettino centro (superficie territoriale Ha 13.07.40 - ab. 520 - densità territoriale 40 ab/Ha). Comprende le aree già urbanizzate all'interno della perimetrazione di Filettino capoluogo nelle quali è significativa la dotazione di verde privato e che hanno la funzione di concorrere, con le altre zone vincolate pubbliche, alla creazione delle necessarie aree di rispetto dell'abitato. In tali sottozone il piano regolatore generale si attua mediante intervento edilizio diretto. Sono consentiti per gli edifici esistenti, sempre che non abbiano valore monumentale o particolare pregio architettonico per i quali valgono le modalità di intervento del centro storico, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di restauro. E' consentita, altresì, la demolizione e ricostruzione a parità di volume, con le seguenti limitazioni: a) Distacco minimo dai confini ml. 15,00; b) Distacco minimo dai fabbricati ml. 30,00; c) Distacco minimo dalle strade ml. 15.00; d) Altezza massima dei fabbricati ml. 7,50; e) piani fuori terra n° 2; f) copertura a tetto: pendenza max delle falde 35%. 3. Giurisprudenza: a) Quanto sopra previsto dalla Legge, a parere della scrivente porta al rilascio del "Permesso di Costruire" per la ristrutturazione del manufatto di cui trattasi e ciò è suffragato anche dalle varie sentenze espresse da: Cassazione Civile, Sez. IVa, sentenza 19/01/2017; il TAR dei Molise , sentenza dei 04/05/2015 n° 186; Consiglio di Stato, Sez. VIa, sentenza 05/01/2015 n° 15, Consiglio di Stato, Sez. VIa, sentenza 07/08/2015 n° 3899, TAR della Lombardia, sentenza del 07/02/2013 n° 373, Consiglio di Stato Sez. VIa sentenza n°2560/2013; b) Per gli edifici ante 1967, come previsto dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (GU Serie Generale n.53 del 02- - Suppl. Ordinario) Gazzetta Ufficiale art 17: Obbligo di citare negli atti di compravendita immobiliare gli estremi della licenza edilizia o concessione edilizia (oggi permesso di costruire) o concessione in sanatoria, pena nullità. “per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. art 40 Legge 47 del 1985, Gazzetta Ufficiale (legge 6 agosto 1967, n. 765 Legge ponte). N.B. Preme sottolineare che queste specifiche riguardavano gli atti di trasferimento di immobili, non legittimavano la loro regolarità urbanistica aprioristicamente, né richiedevano dichiarazione sostitutiva di atto notorio a parte. Da qui chiariamo che gli immobili costruiti prima del settembre 1967, data di entrata in vigore della legge ponte, non sono tutti legittimi per legge, ma solo quelli esterni ai centri abitati. Attenzione, quindi, a non procedere con una vendita di immobile non conforme urbanisticamente perché la dichiarazione di atto nullo è dietro l'angolo, come la richiesta di rimborso. 4. Conclusioni: In conclusione si specifica che quanto precedentemente dichiarato è stato definitivamente suffragato dalla dott.ssa Anna Shirley RICCARDI, coerede del lotto interessato dalla presente, nata a Box-Hill Victoria (Australia) l'11/02/1951 e residente in Roma Via Bernardino Bolasco, 136 * CAP , Cod. Fisc. RCCNSH51B5IZ700F che con la "Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà" appunto dichiara la preesistenza ante il 01/09/1967. In fede, f.to: arch. [persona] Il presente atto, redatto in formato elettronico, è sottoscritto digitalmente ai sensi del art. 20 e 22 del . n. 82/2006 ed è conservato nella banca dati dello Studio dell'Arch. [persona]

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Sì, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è uno strumento legalmente valido per provare la preesistenza di un manufatto anteriore al 1° settembre 1967, anche in assenza di foto aeree. Il rifiuto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Filettino appare giuridicamente contestabile su entrambi i punti sollevati.

Quadro normativo

L'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 stabilisce espressamente che, per le opere realizzate prima del 2 settembre 1967, la licenza edilizia può essere sostituita da una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante che l'opera è stata iniziata prima di quella data. Questa norma è stata successivamente recepita dall'art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, TAR) ha più volte confermato che la mera assenza di documentazione fotografica non può precludere l'ammissibilità di tale dichiarazione, la quale ha valore probatorio proprio nei casi in cui prove documentali dirette mancano.

Come funziona in pratica

Nel vostro caso specifico esistono già elementi documentali aggiuntivi di notevole rilievo probatorio, che rafforzano ulteriormente la dichiarazione sostitutiva già predisposta:
  • Il PRG originario del Comune di Filettino, redatto post-1967, riporta il manufatto (n. 118, foglio 26 part. 66) già come STATO DI FATTO: questo significa che i tecnici comunali stessi lo hanno rilevato e codificato, il che costituisce una forma di riconoscimento ufficiale della preesistenza.
  • La variante vigente classifica l'area come SOTTOZONA CR3, che consente espressamente demolizione e ricostruzione a parità di volume degli edifici esistenti.
  • L'assenza di un formale ORDINE DI DEMOLIZIONE notificato nei 60 anni di esistenza del manufatto è un dato giuridicamente rilevante: senza un provvedimento amministrativo esecutivo, la tesi del Comune secondo cui il manufatto "non esisterebbe più" è priva di fondamento normativo.
  • Cosa conviene fare

    Dato il rifiuto verbale del Responsabile UT, si consiglia di

    a. Presentare formalmente la richiesta di fattibilità per iscritto (raccomandata o PEC), allegando la dichiarazione sostitutiva, la relazione tecnica dell'architetto e le visure PRG: il silenzio o il diniego scritto è impugnabile, quello verbale no.

    b. In caso di diniego formale, valutare il RICORSO AL TAR del Lazio (sezione di Latina per il territorio di Frosinone) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure il RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro 120 giorni.

    c. Richiedere un parere scritto a un avvocato esperto in diritto urbanistico-amministrativo, che possa anche valutare se vi siano i presupposti per un esposto all'ufficio regionale competente.

    I costi di un parere legale scritto variano generalmente tra 300 e 800 euro a seconda della complessità, ma la piattaforma AvvocatoFlash consente di ricevere preventivi da avvocati specializzati in diritto amministrativo.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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