Ordinanza tamponi scolastici obbligatori: si può impugnare al TAR?
Utente_bolzano_8481 · 0 visualizzazioni
Dal 7 aprile in provincia di Bolzano è in corso una sperimentazione sugli studenti delle scuole primarie e secondarie per monitorare l'andamento dell'epidemia ( La sperimentazione è stata imposta dalla provincia autonoma di Bolzano con le ordinanze 15, 18, 19 e 20 del 2021 ( La partecipazione alla sperimentazione è vincolata dal consenso dei genitori. Gli studenti che non hanno il consenso alla partecipazione alla sperimentazione non possono andare a scuola e seguono le attività scolastiche in didattica a distanza, spesso asincrona. Io non ho dato il consenso (per il momento) ai miei due figli: uno non vuole farsi fare il tampone mentre l'altra figlia vuole tornare a scuola. Come genitori abbiamo intrapreso delle class action che non stanno dando risultati, a mio avviso perché il team di avvocati manca delle competenze tecniche e scientifiche necessarie. Infatti, il TAR di Bolzano, nelle prime due sedute, ha indicato lacune di dati scientifici a sostegno della necessità delle ordinanze provinciali e gli avvocati non sono stati in grado di sviluppare quest'opportunità a nostro vantaggio. A questo punto il TAR ha deciso di aspettare i risultati del monitoraggio per valutare la validità e necessità della sperimentazione alle condizioni dettate. Vi sto contattando in quanto siete specializzati nel settore della malasanità e credo che questa assurdità discriminatoria possa essere fermata a livello tecnico. Infatti, credo che i test utilizzati (foglietti illustrativi disponibili) siano usati fuori dal loro campo di applicazione: i produttori dichiarano che il loro uso è diagnostico mentre a scuola lo usano per fare monitoraggio (i bambini sono tamponati 2 volte la settimana per un periodo ancora da definirsi; verosimilmente fino a fine anno scolastico ma temo che continuerà anche con il nuovo anno scolastico). Questo implica che i produttore hanno fatto un'analisi dei rischi e studio sulla sicurezza di un uso sporadico, mentre in provincia vengono usati in modo frequente e a medio-lungo termine. Avendo lavorato nel settore so che in questo caso l’analisi dei rischi che ha portato all’approvazione del Ministero della Salute e alla commercializzazione dei tamponi è da rivedere in modo attento, anche perché i soggetti non sono adulti ma bambini e ragazzi! Io sono molto preoccupata, soprattutto perché i tamponi sono sterilizzati con l’ossido di etilene e non voglio ritrovarmi i miei bambini con un tumore al fegato! A riguardo posso fornire una perizia tecnica che ho scritto assieme ad un mio conoscente, anche lui genitore qui in Alto Adige. Ci sono molti altri rilievi tecnici che possono essere sollevati ma mi fermo qui per dare rilievo ad un altro punto per me fondamentale: qui si sta facendo accanimento diagnostico-terapeutico su soggetti sani in età pediatrica! I miei figli, come altri bambini, non vogliono fare i tamponi e si domandano cosa c’è di sbagliato in loro, se sono malati, etc. ma sono costretti a farli per andare a scuola. Io come mamma single devo giostrarmi tra il mio lavoro a tempo pieno, sostenere i miei figli con le attività didattiche (soprattutto il piccolo che fa le elementari con attività didattica a distanza integrata asincrona, ovvero gli dicono che pagine hanno fatto e gli danno i compiti) ed accompagnarli dai loro amici per fargli avere delle attività sociali così importanti per tutti ma in particolar modo per loro. Vi lascio immaginare lo stress psicologico, emotivo, logistico e finanziario che noi tutti, genitori e figli, siamo sottoposti, e non entro nel dettaglio di tutte le discriminazioni senza senso che hanno aggiunto a quanto già descritto, a cominciare alla mancanza totale di risposte alle domande che abbiamo posto per poter prendere una decisione informata. Vi chiedo quindi di consigliarmi uno studio legale che sia specializzato nella tematica e che sia disposto a portare avanti una class action di genitori. Ringraziandovi per l’attenzione datami, vi saluto cordialmente.
Risposta diretta
Le ordinanze provinciali che condizionano l'accesso all'istruzione in presenza al consenso per una sperimentazione di monitoraggio sono atti amministrativi impugnabili dinanzi al TAR, e il ricorso può essere rafforzato con argomentazioni tecnico-scientifiche specifiche sull'uso dei dispositivi al di fuori delle indicazioni autorizzate.Quadro normativo
I profili giuridici rilevanti sono molteplici. Il diritto all'istruzione è garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione e non può essere compresso senza una base normativa primaria adeguata. Le ordinanze provinciali, atti di rango secondario, non possono derogare a diritti fondamentali in assenza di una norma di legge che lo consenta espressamente. Sul fronte dei dispositivi medici, i test antigenici rapidi sono autorizzati dal Ministero della Salute per uso DIAGNOSTICO su soggetti sintomatici o a rischio: un impiego sistematico, ripetuto e su soggetti sani rientrerebbe in un contesto di utilizzo EXTRA-LABEL (fuori indicazione), con conseguenti implicazioni ai sensi del Regolamento UE 2017/746 sui dispositivi medici in vitro (IVDR). Il CONSENSO INFORMATO è disciplinato dall'art. 3 della Legge 219/2017: per i minori è necessario il consenso dei genitori, ma la sua mancanza non può tradursi in una sanzione indiretta come l'esclusione dalla scuola in presenza.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
È fondamentale affidarsi a un team che comprenda sia avvocati amministrativisti specializzati in diritto sanitario sia consulenti tecnici in dispositivi medici in vitro. La perizia tecnica già redatta può costituire un elemento probatorio prezioso: va strutturata secondo i parametri del Regolamento IVDR e presentata in modo processualmente utilizzabile. Attenzione ai TERMINI DECADENZIALI: i ricorsi al TAR contro atti amministrativi vanno proposti entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto. Se il procedimento è già in corso, verificare con gli avvocati attuali le scadenze per il deposito di memorie integrative.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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