Il testamento fatto da un over 80 è valido?

Il testamento di una persona anziana, over 80-90 ed anche centenaria è valido ed efficace.

Arriva per molti il tempo di decidere di come disporre dei propri beni per il momento in cui si lascerà il mondo dei vivi. Il problema può sorgere quando si decide di farlo una volta in là con gli anni. Per questo ci si domanda se sia valido il testamento redatto da una persona molto anziana. Vediamo di seguito di capirne di più.

Il testamento di un anziano è valido?

Il testamento è uno strumento che consente ad un soggetto, persona fisica, di disporre dei propri beni e sostanze per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.). Si tratta di un atto strettamente personale, il quale, cioè, non permette che esso sia redatto da terzi o per delega/rappresentanza.

Vi sono vari modi di disporre dei propri beni attraverso il testamento; le forme principali “ordinarie” sono date dal testamento olografo e dal testamento pubblico, ai quali si uniscono i meno utilizzati testamento segreto e quello “straordinario” c.d. speciale.

Qualunque sia il tipo di testamento scelto, spesso ci si domanda se una persona molto anziana possa validamente disporre dei propri beni con una delle modalità suddette. Orbene, la risposta è si! Il testamento di una persona anziana, over 80-90 ed anche centenaria è valido ed efficace. La legge, difatti, non pone limiti di età, se non per i minori, dato che per questi ultimi è prevista un’incapacità a testare.

Diciamo, per certi versi, che la legge pone una sorta di presunzione che il testamento, seppur fatto da persona molto anziana, sia pienamente valido perché fatto nella piena capacità di intendere e volere. La questione spesso sorge quando gli eredi in conflitto tra loro, e soprattutto quando le disposizioni testamentarie non sono quelle che si aspettavano con grande trepidazione, mettono in dubbio proprio la capacità di intendere del testatore anziano.

Si pensi ai casi tipici in cui il testatore anziano, che si trovi in condizioni fisiche precarie ed ha bisogno di assistenza continua, decide di premiare e, quindi, disporre del proprio asse ereditario in favore di un solo erede o anche di quell’unica persona (non parente) che si sia presa cura di egli nei suoi ultimi anni di vita. In tali situazioni, all’apertura della successione, non è raro osservare accese dispute tra gli ulteriori familiari del de cuius, rimasti a bocca asciutta, con tanto di impugnazioni testamentarie per incapacità di intendere del testatore stesso.

Testamento dopo gli 80 anni e impugnazione testamento

Abbiamo visto che il testamento di un over 80, come over 90 o ultracentenàrio che sia, si presume pienamente valido, in quanto, a sua volta, si presume redatto da persona che abbia capacità di discernimento, ossia la capacità di intendere e capire il significato di ciò che vuole. Ma, come anticipato nel paragrafo precedente, i dubbi si pongono quando bisogna capire se effettivamente, a causa della veneranda età, la volontà del testatore sia proprio quella trasfusa nell’atto.

La sua eventuale accertata incapacità in sede di impugnazione davanti al giudice, difatti, determina conseguenze negative per l’atto di disposizione. Per comprendere meglio, è necessario richiamare i due tipi di invalidità in cui può andare incontro il testamento: la nullità e l’annullabilità. La nullità è il vizio più grave di un atto, determinata dal fatto che l’atto presenta un vizio che rende lo stesso inidoneo a produrre i suoi effetti.

Un giudice chiamato a decidere sulla presenza di elementi di nullità dell’atto, una volta accertatane la presenza si limiterà a dichiarare l’atto nullo e dunque improduttivo di effetti. L’atto è nullo quando è contrario a norme imperative, nei casi previsti dalla legge e può essere rilevata d’ufficio dal giudice stesso; nei casi di annullabilità il vizio è meno grave, e pertanto l’atto produce i suoi effetti fintantoché una parte interessata non si rivolga al giudice per farlo annullare attraverso un’azione costitutiva. Si distingue l’annullabilità assoluta da quella relativa.

Nel primo caso chiunque abbia interesse può agire per far valere il vizio in parola; nel secondo caso l’annullabilità può essere fatta valere solo da determinate persone nel cui interesse è prevista. Ed è proprio il vizio di annullabilità che può venire in rilievo nei casi di testamento di persona anziana. Difatti, lamentando l’incapacità del testatore collegata alla sua anzianità, ne deriverebbe la possibilità di impugnativa testamentaria e, per tale via, di richiederne l’annullamento. L’ipotesi più frequente è quella in cui si ritenga il testatore affetto da demenza senile, una malattia neurodegenerativa che coincide con il deterioramento progressivo delle funzioni intellettive e mentali di un individuo che ha raggiunto uno stadio d’età avanzato, tale da compromettere le sue facoltà di discernimento.

L’annullamento dell’intero testamento per incapacità di intendere e volere del testatore può essere richiesto da parte di chiunque abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla data di apertura del testamento. Quanto alla prova dell’incapacità, essa può essere acquisita con ogni mezzo, anche in base ad indizi e presunzioni (Cass. civ. n. 28758/2017). Con l’annullamento, tutti gli effetti del testamento o delle singole disposizioni testamentarie vengono meno.

Di conseguenza, andranno applicate le norme sulla successione legittima ab intestato.

In quali casi una persona anziana può fare testamento?

Una persona anziana può sempre fare testamento. La legge non pone limiti di età. Il limite è dato, come si è visto, dal fatto che la persona anziana si trovi in una situazione di incapacità di intendere e volere. Ma, se non vi sono provvedimenti autoritativi (es. interdizione) che già in vita attestino tale condizione, sarà onere dell’interessato post mortem del testatore impugnare l’atto di disposizione e provare lo stato di incapacità.

A tal proposito giova rammentare un recente arresto giurisprudenziale in tema di verifica dell’incapacità a testare, applicabile in tutte le ipotesi, ivi compresa l’impugnazione del testamento di anziani, in base al quale “per annullare il testamento olografo non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius” occorre piuttosto dimostrare che per via di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass. civ. 10571/1998; Tribunale di Firenze n.285/2015).

Conclusioni

Non ci sono limiti di età per disporre dei propri beni con testamento, la legge presume sempre che esso sia il risultato della redazione di un atto da parte di persona con piena facoltà di discernimento. Saranno gli interessati a dover dimostrare che il testatore, a causa di uno stato degenerativo mentale dovuto all’età, ha redatto le sue disposizioni in uno stato di incapacità di intendere e volere.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...