Chi è il legatario? Differenze tra erede e legatario

Il successore mortis causa a titolo particolare prende il nome di legatario e la disposizione con cui gli viene attribuito lo specifico diritto è il legato.

1. INTRODUZIONE

L’ordinamento giuridico italiano consente il subentro di un soggetto nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo ad un altro soggetto. Tale fenomeno prende il nome di successione. In linea generale, si distingue tra una successione a titolo universale, tale per cui un soggetto subentra ad un altro nella totalità dei rapporti giuridici di cui quest’ultimo è titolare, siano essi attivi o passivi, ed una successione a titolo particolare, che prevede, invece, il subentro solo in uno o più rapporti specificatamente individuati.

La successione a titolo particolare costituisce la regola nei rapporti inter vivos, ove, invece, le ipotesi di successione estese all’intera struttura dei rapporti giuridici sono eccezionali. La casistica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza annovera, a titolo esemplificativo, la fusione tra società e la devoluzione di beni ad associazioni e fondazioni.

Per quanto, invece, attiene alla regolamentazione dei rapporti mortis causa occorre rammentare che è riconosciuta a ciascun individuo la possibilità di disporre dei propri beni tramite atto di ultima volontà (testamento) tanto mediante la previsione di una devoluzione a titolo universale, e, quindi, con istituzione di erede, quanto, ove lo ritenga più opportuno, con una disposizione a titolo particolare, limitando il subentro, che avverrà soltanto in alcune situazioni giuridiche. In tale ultimo caso si avrà l’istituzione di un legato.

Ciò premesso, può accadere, comunque, che non sia agevole comprendere immediatamente, a fronte del testo, se si tratti di attribuzione a titolo universale o a titolo particolare. Al fine di risolvere l’annosa questione si ritiene che occorra valutare se la disposizione testamentaria sia stata introdotta dal testatore con riferimento alla totalità del suo patrimonio ovvero se sia stata prevista in rapporto ad una specifica determinazione dell’oggetto attribuito, in sé considerato e senza alcuna relazione con la globalità de patrimonio di cui è titolare.

Sembra, in ogni caso, ormai pacifico che l’attribuzione dei beni residui, non altrimenti identificati e dei quali non si sia provveduto a disporre a titolo particolare, debba essere considerata disposizione a titolo universale di quota del patrimonio ereditario.

D’altra parte, se l’attribuzione di quota del patrimonio, anche se puntualmente individuato negli elementi che lo compongono, avviene per classi o per gruppi di beni deve opinarsi, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, che si tratti di un’attribuzione a titolo universale.

Può, infine, concludersi che, con la previsione di cui all’articolo 588 c.c., in ragione della quale l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non è di per sé sola sufficiente ad escludere che l’attribuzione intenda caratterizzarsi come avente portata universale qualora all’interprete sia dato di concludere che l’intento del testatore sia volto in tal senso.

2. CHI È IL LEGATARIO?

Il successore mortis causa a titolo particolare prende il nome di legatario e la disposizione con cui gli viene attribuito lo specifico diritto è il legato. Per meglio comprendere il funzionamento dell’istituto in questione sembra opportuno rappresentare sinteticamente quali e quanti sono i soggetti che prendono parte al legato e le relazioni che sussistono tra gli stessi.

In particolare, le figure soggettive del legato sono tre e si identificano in disponente, onorato ed onerato/i. Il disponente altri non sarebbe che il testatore, ossia colui che, mediante atto di ultima volontà, prevede l’attribuzione di una parte delle proprie sostanze ad un soggetto mediante legato.

Di contro, il soggetto a favore del quale il legato è previsto è detto onorato e, come già precisato nell’incipit del presente paragrafo, si identifica con il legatario. Completano il quadro soggettivo dell’istituto i soggetti onerati, coloro i quali, cioè, sono gravati dall’obbligo di adempiere al legato.

Può trattarsi dell’erede (o degli eredi, nel caso fossero più di uno) o del legatario (o dei legatari, qualora ne fosse istituito più di uno).

3. CHE DIFFERENZA C’È TRA EREDE E LEGATARIO?

Giunti a questo punto della trattazione non è di poco conto tentare di delineare una linea di distinzione tra le figure dell’erede e del legatario, in considerazione, altresì, delle molteplici ricadute in punto di disciplina.

Come si è avuto modo di accennare poco sopra la posizione del legatario si qualifica in virtù della sua specialità rispetto a quella di erede, essendo il primo destinatario di una devoluzione che concerne beni determinati o un complesso di beni individuato.

Tale differenza di tipo quantitativo non è, tuttavia, da sola sufficiente a dissipare ogni dubbio, posto che non consente di escludere in maniera assoluta che il testatore abbia, in realtà, inteso assegnare ad un soggetto uno o più beni puntualmente individuati come quota del patrimonio, in tal modo istituendolo come erede ed escludendo, invece, che ricorra un’ipotesi di legato.

Della questione è stata a più riprese investita la Suprema Corte di Cassazione (si veda, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 1066), la quale ha statuito che, al fine di individuare un discrimen occorre valutare se il disponente testatore abbia inteso chiamare il soggetto istituito nell’universalità dei beni o ad una quota del patrimonio, con l’istituzione di erede, così configurandosi l’assegnazione di beni determinati alla stregua di una successione a titolo particolare.

Al contrario, si avrà legato ove sia dato desumersi che il disponente intenda attribuire singoli ed individuati beni. È, quindi, alla reale intenzione del testatore che bisogna aver riguardo per distinguere le figure dell’erede e del legatario, procedendo a tale indagine con un apprezzamento di fatto che compete al giudice di merito. Se congruamente motivata detta valutazione diviene incensurabile avanti la Corte di Cassazione.

Ad ulteriore conferma di quanto sin qui assunto la Suprema Corte precisa che l’istituto del legato (o attribuzione ex re certa) configura una successione a titolo universale se il testatore, nel disporre l’attribuzione di beni determinati, abbia espressamente fatto riferimento alla quota di legittima di spettanza dell’istituito. I beni, pertanto, mostrano di essere considerati come frazione dell’intero patrimonio.

In questi termini definita la demarcazione tra le due figure soggettive di erede e legatario, è opportuno sinteticamente richiamare quali differenze di disciplina sussistano in concreto e, in specie, quali siano gli aspetti che connotano precipuamente il legato. Innanzitutto, a differenza di quanto avviene per l’istituzione di erede, per la quale assume carattere di necessità, il legato si acquista senza accettazione, in via automatica.

Si fa salva, comunque, la facoltà del legatario di rinunciare al legato. La rinuncia è, secondo l’opinione ermeneutica nettamente prevalente, un atto unilaterale non recettizio, che implica l’estinzione del diritto del legatario con effetto ex tunc, e la cui forma di manifestazione è libera. In ossequio ad un filone ermeneutico sufficientemente diffuso potrebbe, addirittura, essere tacita.

L’accettazione, tuttavia, pur se non indispensabile non è, qualora venga prestata, del tutto priva di significato. Essa, infatti, vale, in quanto atto di autonomia negoziale, a rendere l’attribuzione del legato stabile e non più rinunciabile.

Orbene, tale principio si colloca in un’ottica legislativa che valuta favorevolmente la modifica in melius della sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto, a prescindere da un consenso da quest’ultimo prestato ed a condizione che non ne venga fatto espresso rifiuto.

La ratio della rinuncia al legato risiede, invero, nella possibilità che l’attribuzione, pur non palesando a priori un effetto pregiudizievole, possa comunque prevedibilmente rilevarsi in un secondo momento fonte di oneri e responsabilità. Il rifiuto non può, in ogni caso, essere prestato in un momento antecedente all’apertura della successione o, comunque, prima che l’onorato sia venuto a conoscenza della disposizione a suo favore.

Contrariamente a quanto sottolineato per il legato, la rinuncia all’eredità, per essere considerata valida, deve essere espressa in maniera incontrovertibile e, anzi, un’impostazione richiede il necessario ricorso alla formalizzazione mediante atto pubblico o scrittura privata.

L’interpretazione da ultimo rammentata, tuttavia, non trova appiglio normativo. La norma di riferimento (l’articolo 649 c.c.), d’altronde, non esige alcuna formalità particolare, anche se, in ossequio ai principi generali vigenti in materia, deve concludersi che sia necessaria la predisposizione della rinuncia per iscritto a pena di nullità se il bene che forma oggetto di legato sia un bene immobile.

Ulteriore profilo di distinzione tra erede e legatario si riscontra in punto di responsabilità. Il legatario, infatti, non risponde dei debiti ereditari, i quali, quindi, gravano esclusivamente sugli eredi, salva diversa disposizione del testatore.

Anche qualora il disponente preveda l’estensione al legatario della responsabilità per i debiti ereditari l’onorato, comunque, non sarà mai tenuto a rispondere in misura che ecceda il valore dei beni conferitigli.

Ancora un aspetto distintivo è quello concernente il possesso, il quale, se, da un lato, continua senza interruzioni nella posizione dell’erede al momento della morte del de cuius, inizia, invece, dall’altro, a decorrere ex novo qualora sia istituito un legato. Infine, la successione dell’erede non tollera l’apposizione di termine alcuno. Di contro, la successione del legatario può essere assoggettata ad un termine, che può essere tanto iniziale quanto finale o, semmai, anche ad entrambi.

4. CHI PAGA IL LEGATO?

Come già è stato anticipato sub paragrafo 2, il pagamento del legato è posto a carico di un soggetto che viene definito “onerato” e che, come si è avuto modo di precisare in precedenza, può essere individuato dal disponente tanto nell’erede quanto nel legatario.

L’ipotesi maggiormente ricorrente nella prassi è quella in cui onerato sia l’erede, ma nulla osta a che il testatore disponga diversamente. Nell’eventualità in cui venga onerato del pagamento del legato lo stesso legatario in favore del quale è previsto ricorre la fattispecie del sublegato, che si distingue per il fatto che il designato legatario è obbligato ad adempiere esclusivamente nei limiti del valore della cosa ad esso legata.

Qualora, inoltre, sul bene che forma oggetto di legato insista un peso (sia esso una servitù, un canone, un onere inerente al fondo o una rendita fondiaria) tale peso deve essere sopportato dal legatario.

Può accadere che il testatore disponente non effettui alcuna previsione in merito al soggetto a carico del quale deve essere posto il pagamento del legato. L’opzione codicistica effettuata dal legislatore per sopperire a tale lacuna è stata quella di considerare obbligata all’adempimento la totalità dei coeredi (o di coloro che, eventualmente, ad essi subentrino per le più svariate ragioni), ciascuno in proporzione alla rispettiva quota e senza vincolo di solidarietà alcuno.

5. IL PRELEGATO

Ipotesi peculiare si configura allorquando il legato sia posto a favore di uno dei coeredi, ma a carico dell’intera eredità, c.d. prelegato. La particolarità consiste nella riunione in capo alla stessa persona delle posizioni di creditore e debitore, essendo, infatti, il legatario al contempo destinatario di una disposizione testamentaria a suo favore e onerato dall’obbligo del pagamento imposto in virtù dello stesso legato. In dottrina si tende ad ammettere anche la figura del prelegato anomalo, che si delinea se il prelegato finisce per gravare non sulla totalità dei coeredi, ma solo su una parte di essi, tra i quali anche il legatario.

6. IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA

Il legato in sostituzione di legittima è quella figura di legato che si configura allorquando il testatore disponga nei confronti di un soggetto legittimario l’attribuzione di uno o più beni specificatamente individuati (attribuzione a titolo particolare), contestualmente escludendolo dalla legittima in quota. Nel Codice Civile previgente il legato in sostituzione di legittima non trovava un’espressa regolamentazione.

Tuttavia, non era inusuale il ricorso alla pratica dell’assegnazione al soggetto, che sarebbe altrimenti stato titolare del diritto a succedere sull’eredità del testatore, di beni determinati e per un valore complessivo spesso addirittura eccedente quello della legittima. Ne è conseguita l’esigenza di predisporre una disciplina ad hoc. Tale necessità è stata soddisfatta dal legislatore mediante l’introduzione, nel reticolato normativo del nuovo codice, del disposto dell’articolo 551 c.c., il quale consente al soggetto legittimario, che sia destinatario dell’attribuzione del legato in sostituzione di legittima, una possibilità di scelta.

Egli, infatti, può, innanzitutto, reclamare la legittima. Optando per tale soluzione, tuttavia, rinuncia implicitamente ed automaticamente al legato di cui era originariamente destinatario. La ratio della disposizione legislativa è da rinvenire nella considerazione che, assumendo la volontà del legittimario carattere meramente complementare a quella del testatore, egli è tenuto ad aderire all’intento volitivo di quest’ultimo, ossia quello di un’attribuzione e contestuale privazione di diritti patrimoniali, dell’attribuzione, cioè, di determinati beni con la contestuale privazione della quota di legittima che sarebbe stata, altrimenti, di sua spettanza. Il legittimario, quindi, accettando il legato, rinuncia al diritto di reclamare la propria quota di eredità. Tale rinunzia, peraltro, non richiede il ricorso ad una forma solenne.

Al legittimario è consentito, in alternativa, optare per il conseguimento del legato, mostrando così di aderire pienamente alla volontà del testatore. Tale scelta, tuttavia, lo priva del diritto a domandare un supplemento ove constati che il valore della legittima che gli spetterebbe secondo le regole generali sia superiore a quello del legato attribuitogli. Si fa, in ogni caso, salva l’ipotesi in cui una possibilità in tal senso sia espressamente introdotta dal testatore. L’accettazione del legato in sostituzione di legittima il soggetto comporta, quindi, automaticamente il non acquisto della qualità di erede.

A completamento della trattazione in punto di legato in sostituzione di legittima qualche cenno deve, altresì, farsi al criterio previsto dal dato normativo per quanto attiene all’imputazione. Nel dettaglio, il disposto dell’articolo 551 c.c., al comma terzo sancisce che essa avvenga con riferimento alla quota indisponibile, così definitivamente consacrando la funzione sostitutiva della legittima che è propria del legato tacitativo.

Precipitato applicativo di tale criterio di imputazione è quello di implicare la diminuzione del valore della legittima degli altri legittimari per un valore che sia pari a quello del legato sostitutivo di legittima. Tale voce, infatti, è determinata comprendendo anche quanto di spettanza del legittimario tacitato mediante attribuzione del legato. La riduzione poc’anzi detta, tuttavia, trovava un limite invalicabile, non potendo eccedere il valore della quota di legittima che sarebbe spettata al legittimario se non gli fosse destinato il legato.

Eventuale superamento di tale limite è da considerarsi alla stregua di un atto di liberalità, il quale non può che essere imputato alla quota di patrimonio disponibile.

7. VARIE CATEGORIE DI LEGATO

Per quanto concerne il contenuto del legato, il legislatore sembra consentirne la più totale libertà di scelta al disponente. Unico limite imposto è, infatti, quello del rispetto dei criteri della possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità (al pari di quanto si esige con riferimento all’oggetto del regolamento contrattuale).

Il testatore, pertanto, nel momento dell’attribuzione delatoria a titolo particolare nel proprio atto di ultima volontà può, innanzitutto, deliberarsi nel senso di optare per una delle figure di legato espressamente disciplinate dalla legge ovvero discostarsene e determinarne il contenuto in maniera tale da adattarlo alle proprie volontà ed esigenze specifiche.

8. I LEGATI TIPICI

Ciò premesso, è d’uopo, innanzitutto, analizzare in maniera sintetica le tipologie di legato di cui fa espressa menzione il codice di diritto sostanziale. L’articolo 651 c.c. delinea, innanzitutto, i tratti tipici della figura rappresentata dal legato di cosa altrui e stabilisce una regolamentazione ad hoc sia per l’ipotesi di legato di cosa dell’onerato o di un terzo sia per quella in cui il bene legato sia solo in parte del testatore disponente.

La prima fattispecie indicata viene ritenuta valida solo se dal testamento o da eventuali altre dichiarazioni redatte per iscritto possa desumersi con certezza che il testatore disponente fosse a conoscenza dell’altruità della cosa legata.

Sul piano esecutivo occorre valutare se al momento dell’apertura della successione la cosa legata appartenga già all’onerato, nel qual caso questi sarà obbligato a trasferirne la proprietà al legatario, ovvero se il bene ricada nella proprietà di un terzo, ipotesi in cui a quest’ultimo è dato scegliere se trasferire il bene, in osservanza alla disposizione testamentaria istitutiva del legato, oppure corrispondere il pagamento del giusto prezzo.

Non è superfluo evidenziare che potrebbe verificarsi una situazione in cui la prestazione del legato non sia più possibile. L’onerato sarà allora liberato dall’obbligo di adempiere. Ove, invece, il testatore sia titolare esclusivamente di una parte della cosa legata o di un diritto su di essa il legato è valido solo per questa parte. L’articolo 651 c.c., così formulato, si sostanzia in un’eccezione alla generale regola per cui il testatore può disporre validamente solo di cose proprie e trova concretizzazione allorché il lascito testamentario avvenga a titolo di legato e nella consapevolezza da parte del disponente dell’alienità del bene.

Ci si è interrogati, in dottrina e giurisprudenza, circa la natura del legato in questione, concludendosi, peraltro, generalmente che trattasi di legato con effetti reali differiti, il quale assume la caratterizzazione propria dell’obbligazione con facoltà alternativa. A fronte dell’unicità dell’obbligazione è, infatti, duplice, la modalità di adempimento ammissibile. A completamento della trattazione riguardante la figura di cui si discute è opportuna un’ulteriore precisazione.

Occorre, infatti, distinguere due sottocasi. Orbene, se la cosa legata, già di proprietà del legatario, è passata nella titolarità del testatore al momento dell’apertura della successione il legato è valido, al pari di quanto deve ritenersi se il bene che forma oggetto dell’istituto si trovi nella proprietà dell’onerato o di un terzo e dall’atto testamentario sia deducibile in maniera certa ed univoca che era stato legato proprio in previsione di tale accadimento.

Ilegato è, al contrario, affetto da nullità ove sia dato riscontrare che il bene, già di proprietà del legatario al momento della formulazione della disposizione delatoria, sia ancora suo in costanza di apertura della successione, non potendo ipotizzarsi alcun tipo di attribuzione. La validità del legato è confermata qualora il legatario abbia acquistato la cosa legata dopo la confezione del testamento e la cosa stessa, che non apparteneva al testatore in quel frangente, sia divenuta di quest’ultimo in un momento successivo e lo sia rimasta fino alla data dell’apertura della successione.

Il legato di genere trova la propria disciplina in due norme consecutive ed, in specie, negli articoli 653 e 654 c.c. L’elemento di differenziazione consiste nell’individuazione (art. 654 c.c.) o meno (art. 653 c.c.) della cosa legata all’interno dell’asse patrimoniale del de cuius. Presupposto applicativo è la determinazione o, comunque, la determinabilità del genere. Il legato di genere ha efficacia obbligatoria e, secondo un orientamento dottrinale potrebbe avere ad oggetto anche beni immobili. La questione resta, tuttavia, ancora aperta, non essendosi formato in materia un indirizzo univoco e granitico.

L’attività di specificazione nel legato in questione può essere lecitamente demandata anche all’arbitrio mero dell’onerato. Tra le ipotesi pacificamente riconosciute di legato di genere si rammenta il legato di denaro, il quale è considerato sempre valido, a prescindere dalla reperibilità o meno della somma nell’asse ereditario. Al legato di genere si contrappone il legato di specie.

Quest’ultimo, a differenza di quello sin qui esaminato, è privo di effetto se la cosa legata non si trovi nel patrimonio del testatore al momento della sua morte. Nella categoria è sussumibile il legato di somma di denaro depositato in conto corrente. Ex articolo 655 c.c. il legato di cose da prendersi in un determinato luogo produce effetto solo per la parte che effettivamente vi si trovi.

L’efficacia si estende all’intero se alla morte del testatore le cose che ne formano oggetto non si rinvengono nel luogo precisato solo per il fatto di esserne state temporaneamente rimosse. La dottrina riconosce all’ipotesi de qua qualificazione in termini di disposizione per relationem per la quale l’ubicazione del bene legato rappresenta criterio oggettivo di individuazione. La rimozione effettuata dal disponente, pertanto, assume il valore di dichiarazione legale tipica.

Altra figura puntualmente disciplinata dal codice civile (art. 658) è quella rubricata come “Legato di credito o di liberazione da un debito” e che si connota per l’avere ad oggetto un credito del testatore nei confronti di un terzo o del legatario. La prima parte della disposizione sembra ipotizzare un legato ad effetti reali. Tuttavia, il legato assume carattere obbligatorio ove si constati che il titolare del credito non sia il testatore, bensì l’onerato od un terzo.

Nella seconda ipotesi ricorre, invece, una vera e propria remissione del debito in favore del legatario. Entrambe le figure, peraltro, hanno effetto per la parte di credito o debito ancora sussistente al momento dell’apertura della morte del disponente testatore. Mediante il ricorso al legato a favore del creditore (art. 659 c.c.) il testatore disponente, senza far menzione del debito su cui si fonda il rapporto obbligatorio, pone in essere un legato in base al quale il creditore-legatario avrà diritto alla somma dedotta nel legato anche se il debitore-testatore abbia pagato il proprio debito prima di morire. In linea generale, il legato in oggetto non ha finalità satisfattiva e realizza, pertanto, una vera e propria liberalità.

Ove, invece, venga fatta espressa menzione del debito la finalità propria del legato appare quella di riconoscere il debito del legatario e di voler, per il tramite della disposizione a titolo particolare, adempiere (c.d. legato di debito).

Detto riconoscimento si delinea come mero atto dichiarativo-ricognitivo e mantiene validità, in quanto confessione o atto dichiarativo, nonostante la revoca del testamento. Il legato di prestazioni periodiche consiste nell’attribuzione mediante delazione a titolo particolare di una somma di denaro o di altre cose fungibili ed assume la veste di legato obbligatorio da cui sorge un’obbligazione di durata ad esecuzione periodica, la cui esecuzione, appunto, inizia dal momento della morte del testatore. La fattispecie annovera al proprio interno una moltitudine di ipotesi tra loro differenti.

Nel dettaglio si tratta, innanzitutto, del legato di rendita vitalizia, che ha ad oggetto la prestazione periodica di una somma di denaro o di altre cose fungibili per tutta la vita del beneficiario, con la conseguenza che l’effettiva durata della fase di somministrazione è in origine incerta. Il relativo credito si considera pacificamente e liberamente trasferibile, pignorabile e sequestrabile.

Più discussa ed ancora aperta, invece, è la questione relativa all’ammissibilità di un legato di rendita perpetua. Altra figura riconducibile al legato di prestazioni periodiche è data dal legato di alimenti (art. 670 c.c.) il quale assume caratteristiche affatto peculiari. Si deve, infatti, ricordare che il pagamento degli alimenti è volto a rimediare allo stato di bisogno del beneficiario (che, nel caso di un legato, si identifica con il legatario).

Tale aspetto fa sì che la somministrazione della somma o degli altri beni fungibili che ne costituiscono oggetto possa essere pretesa sin dal momento iniziale del termine periodico. Infine, il legato di mantenimento ha ad oggetto l’obbligo, imposto al soggetto onerato individuato dal testatore, di fornire al legatario tutto quanto risulti essere necessario al soddisfacimento di qualsiasi bisogno della vita.

A differenza di quanto richiesto per il legato di alimenti, prescinde dallo stato di bisogno del beneficiario. Ultime ipotesi tipizzate dal legislatore corrispondono al legato alternativo e facoltativo (o legato con facoltà alternativa). Nel legato alternativo il testatore disponente attribuisce due o più cose determinate, tra loro poste in rapporto di alternatività sì da verificarsi in concreto che la disposizione testamentaria abbia efficacia solo per una di esse.

La scelta in merito alla prestazione da eseguire spetta, in questo caso, all’erede onerato del legato, a meno che il testatore non l’abbia espressamente attribuita al legatario o ad un terzo. Un brevissimo cenno merita di essere fatto alla natura del legato alternativo, riconosciuta dai più come disposizione testamentaria per relationem (sostanziale) e, comunque, come legato obbligatorio.

Quanto al legato con facoltà alternativa mediante esso il testatore devolve un solo bene, ma concede all’onerato la possibilità di liberarsi eseguendo un’altra prestazione o prestando un bene differente. La distinzione tra le due tipologie rileva, soprattutto, in ipotesi di perimento del bene legato. Infatti, mentre nel legato alternativo tale eventualità implica automaticamente che il legatario sarà tenuto all’esecuzione dell’altra prestazione, in caso di legato con facoltà alternativa l’obbligazione si estingue e a nulla sarà tenuto l’onerato. In entrambe le figure se l’onerato o il legatario non hanno potuto esprimere la scelta la facoltà si trasmette ai rispettivi eredi.

9. I LEGATI ATIPICI

Qualche ultima annotazione merita di essere fatta sulla classe dei legati atipici, che, come si è già avuto modo di mettere in evidenza, altro non sono che quelle figure di legato che il testatore struttura nella più totale libertà riconosciutagli dall’ordinamento ed al di fuori di quei tipi già regolamentati dall’impianto codicistico.

La casistica è tale e tanto varia e diversificata da non potersi vantare alcuna pretesa di esaustività, dato che, entro il limite imposto dalla richiesta di possibilità, liceità, determinazione o determinatezza dell’oggetto, il disponente può disporre tramite legato nella più totale libertà. Si farà, pertanto, di seguito cenno alle principali e più diffuse figure verificatesi nella prassi. Tra esse, innanzitutto, il legato di contratto, in virtù del quale il testatore impone all’onerato un obbligo consistente nella stipula di un determinato contratto con il legatario ovvero di compiere in suo favore un certo negozio unilaterale.

Così, sono ritenuti ammissibili il legato di compravendita o di donazione, il legato di contratto di locazione, il legato di mutuo e comodato, il legato di lavoro subordinato, quello di contratto di appalto. Nel legato di eredità il testatore lega un’eredità cui egli stesso è chiamato. In proposito, la disposizione testamentaria che istituisce il legato in esame assume, qualora non sia ancora intervenuta accettazione dell’eredità da parte del testatore chiamato, la connotazione di accettazione implicita della stessa. Mediante legato di quote di società per azioni il disponente provvede alla trasmissione del diritto alla quota di liquidazione.

Non è, invece, trasmissibile, per espresso divieto legislativo (art. 2284 c.c.), la posizione di socio illimitatamente responsabile. I soci superstiti possono entrare in società solo con atto inter vivos. L’unica posizione trasmissibile mortis causa appare, infatti, quella del socio accomandante nelle società in accomandita semplice. Quanto, infine, alla disposizione per legato della partecipazione a società di capitali è pacificamente ammessa, salvo che sussistano limiti statutari espressi in clausole che sanciscano limitazioni alla libera circolazione delle quote o delle azioni.

Le testé evocate disposizioni testamentarie, di per sé astrattamente valide, dovranno, quindi, essere contemperate con gli eventuali rimedi previsti dalla regolamentazione societaria.

10. CONCLUSIONE

Come si è avuto modo di evidenziare nei paragrafi che precedono, attraverso la previsione della possibilità di ricorrere all’istituto del legato l’ordinamento giuridico italiano consente al disponente di conferire parte dei propri beni o una quota del proprio asse ereditario ad un soggetto, che ne risulta beneficiario, ed onerando del pagamento generalmente coloro che sono chiamati ad assumere la posizione di erede o, in via eccezionale, lo stesso beneficiario.

L’ampia libertà di scelta del contenuto concessa al testatore che intenda farne uso lascia, d’altronde prevedere che si andranno sempre più moltiplicando, in aggiunta a quelli già disciplinati dal codice, i tipi di legato di matrice dottrinale e giurisprudenziale, ammessi nella prassi