In quali casi un erede legittimo può essere diseredato

Quando un erede legittimo manifesta comportamenti gravemente lesivi nei confronti del defunto o dei suoi prossimi, incidendo sulla libertà testamentaria o redigendo un testamento falso, può essere diseredato ricorrendo un’ipotesi d’indegnità. Vediamo come funziona.

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1. Successione legittima e diseredazione

La successione testamentaria non può determinare la lesione della quota dei legittimari, ovvero coloro i quali la legge attribuisce il diritto ad una porzione del patrimonio ereditario. Questi ultimi, infatti, in base a quanto statuito dall’articolo 457 c.c. non possono essere pregiudicati dalle difformi disposizioni del testatore. Pertanto, è la legge stessa che stabilisce i criteri di assegnazione ed i soggetti ai quali destinare i beni del defunto, riservandoli al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti (art. 536 c.c.)

Con il termine diseredazione si indica la disposizione testamentaria con la quale il testatore esclude un erede legittimo dalla propria successione, essa non è espressamente prevista dal codice civile, ma, prevede esclusivamente i casi di indegnità a succedere, determinati da azioni lesive nei confronti del defunto o dei suoi prossimi (art. 463c.c.).

2. Indegnità a succedere: casi di indegnità

L’indegnità a succedere rappresenta la condizione nella quale si trova chi ha compiuto determinati atti costituenti reato o comunque moralmente o socialmente riprovevoli contro il testatore o la sua libertà testamentaria, tale condizione da luogo alla incapacità a ricevere l’eredità.

Innanzitutto vanno evidenziate due cose:

  • può essere dichiarato indegno solo un erede che abbia già accettato l‘eredità;
  • i casi di indegnità sono tassativamente stabiliti dall’art. 463 c.c..

Analizziamo il caso più diffuso, quello in cui ad essere dichiarato indegno è il figlio. Ciò può avvenire quando lo stesso:

  • Ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il genitore o un ascendente di quest’ultimo;
  • Ha commesso, in danno del genitore, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le norme sull’omicidio, per esempio se il figlio ha aiutato o istigato il genitore a suicidarsi allo scopo di ereditare;
  • commesso calunnia in danno a tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se si è dichiarata falsa la testimonianza nei confronti di lui in giudizio penale;
  • Se ha indotto il genitore, con dolo o violenza, a fare, revocare o mutare il testamento o gli ha impedito di farlo;
  • Se ha formato un testamento falso o ne ha fatto consapevolmente uso;
  • Ha denunciato il genitore per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;
  • Ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.

È doveroso sottolineare che l’indegnità del figlio ad ereditare dal proprio genitore produrrà i suoi effetti soltanto dopo che sia stata eventualmente dichiarata con una sentenza dal giudice.

Il figlio indegno può accettare l’eredità ed agire in qualità di erede e può venire escluso solo dopo che sia stata accertata nei suoi confronti una delle cause di indegnità. Nel caso in cui, trascorsi dieci anni dall’apertura della successione, non sia stata avviata la causa per far dichiarare l’indegnità, il figlio potrà legalmente ereditare la quota di eredità prevista dalla legge.

Se la causa per far dichiarare l’indegnità sarà stata avviata entro il termine di prescrizione e si sarà conclusa con una sentenza definitiva che abbia accertato l’indegnità del figlio, la sentenza stessa avrà effetto retroattivo, pertanto accadrà che:

  • Il figlio dovrà restituire l’eredità;
  • Il figlio dovrà restituire i frutti dei beni che costituivano l’eredità;
  • L’eredità spetterà e sarà assegnata ad altri soggetti così come accade nei casi in cui l’erede non vuole o non può accettare l’eredità.

2.1 Soggetti legittimati a richiedere l'indegnità

La dottrina e la giurisprudenza (Cass. Civ. sent. n.6859/1993) hanno affermato che l’azione volta ad accertare l’indegnità di un soggetto spetta soltanto a coloro che abbiano un interesse di natura patrimoniale e non meramente morale o familiare, poiché, trattandosi di un’esclusione successiva all'apertura della successione, l’azione condurrà ad un passaggio dell’eredità stessa ad altri eredi, i quali subentreranno al posto dell’indegno.
Tra i soggetti legittimati ad agire in giudizio rientrano anche i creditori del defunto, che hanno interesse a non vedersi sottrarre l’eredità dall’indegno.
L’azione di accertamento dell’indegnità si prescrive in 10 anni, decorrenti dalla morte del de cuius o dalla commissione della condotta lesiva, se successiva alla apertura della successione.

3. Riabilitazione dell'indegno

La riabilitazione è un atto compiuto dalla persona offesa con il quale essa riammette l’indegno alla propria successione, pur essendo a conoscenza della causa di indegnità. Trattasi di un atto:

  • personale, in quanto non ammette rappresentanza;
  • irrevocabile, perché fondato sul perdono;
  • formale, in quanto la volontà di riabilitare deve essere espressa mediante atto pubblico o testamento.

A tal proposito l’articolo 466 del codice civile, al primo comma, ammette la possibilità che la persona della cui successione si tratta abiliti colui che è incorso nell’indegnità per mezzo di un atto pubblico o con un testamento.

La riabilitazione, essendo una vera e propria dichiarazione di volontà, ha natura negoziale ed è un atto personalissimo, tra le sue altre caratteristiche si riscontra inoltre la sua non recettizietà e la sua irrevocabilità.

4. L’istituto della sospensione della successione

L’art. 5 della L. 4/2018 ha inserito nel codice civile l’art. 463 bis. Questa norma dispone la sospensione dalla successione nei confronti del:

- coniuge, anche legalmente separato, o della parte di un’unione civile indagata per omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile;
- soggetto indagato per omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori o del fratello o della sorella.

Gli effetti della sospensione consistono nel fatto che la persona sospesa non potrà accettare l’eredità, esercitare le azioni possessorie o gli atti conservativi e gestori a tutela dei beni ereditari.
La sospensione opera fino alla sentenza, che sia di colpevolezza o proscioglimento, o al decreto di archiviazione. Nel frattempo verrà nominato un curatore dell’eredità ai sensi dell’art. 528 c.c..

Redatto da: Leonilde Di Tella
Aggiornato da: Cristina Vallino

Fonti normative

Articolo 457 c.c.

Articolo 536 c.c.

Cassazione Civile sent. n.6859/1993

Articolo 466 c.c.

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