Mantenimento figli con stipendio di 1500 euro: quanto spetta

Nel corso dello svolgimento di un legame matrimoniale o di convivenza, ma anche quando esso giunge al termine sorgono alcune problematiche da regolamentare. Tra queste la fondamentale è quella che attiene al mantenimento dei figli. In proposito, occorre esaminare diversi aspetti allo stesso correlati e consistenti nell’individuazione della disciplina di riferimento, nella ripartizione della responsabilità tra i genitori, nell’attuazione pratica e nell’individuazione delle situazioni di inadempimento all’obbligo che possono far insorgere la necessità di rivolgersi ad un legale per ottenere chiarimenti sulle azioni da intraprendere. Ci si domanda, inoltre, quali documenti occorra presentare per gestire al meglio la situazione e quali peculiari voci debbano essere ricomprese nel calcolo al fine di definire l’ammontare dell’assegno. Su questi aspetti ci si soffermerà nei paragrafi che seguono per prospettare un quadro il più completo possibile.


Aspetti legali fondamentali

L’obbligo al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti è sancito nell’ordinamento italiano sia a livello di Carta Costituzionale, all’articolo 30, sia a livello di legge ordinaria, all’articolo 315bis del codice civile.

Dal combinato disposto delle due disposizioni appena richiamate discende che i figli, siano essi nati in costanza di matrimonio o di una convivenza, sia durante la permanenza del legame tra i genitori sia in seguito alla sua cessazione, hanno il diritto ad essere mantenuti, istruiti, educati nonché assistiti moralmente con tutte le ricadute sul piano pratico che da tali necessità primarie possono derivare.

Al diritto vantato dai figli fa da contraltare, quindi, l’obbligo imposto ai genitori di mantenerli, obbligo il cui inadempimento può essere anche sanzionato penalmente ai sensi dell’articolo 570 del codice penale.

Le parti coinvolte e le responsabilità verso il minore

Parti coinvolte nella questione relativa alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di mantenimento del figlio minore sono entrambi i genitori, ciascuno in proporzione rispetto alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

Sia il padre che la madre del minore sono, pertanto, entrambi tenuti a contribuire al mantenimento del figlio minore, al fine di soddisfarne tutte le esigenze di vita quotidiana.

Tra gli elementi di valutazione al fine del calcolo deve, peraltro, tenersi in considerazione anche il dato relativo al tempo effettivamente trascorso dal figlio presso ciascun genitore.

Nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati e non riescano a raggiungere un accordo la somma dovuta da ciascuno di essi potrà essere determinata dal giudice secondo una valutazione basata sulla complessiva valutazione delle necessità del figlio e delle capacità economiche dei genitori. 

Cosa fare?

Il genitore chiamato a mantenere il figlio deve, quindi, provvedere a contribuire a tutte le spese necessarie a garantirne il sostentamento, a curarne tutti gli aspetti correlati all’educazione sotto tutti i punti di vista oltre che all’istruzione scolastica, alla crescita personale, anche dal punto di vista morale. 

Quando rivolgersi a un avvocato

Rivolgersi ad un legale può diventare necessario ad uno dei due genitori qualora l’altro, sul quale incombe l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, non vi ottemperi e si renda necessario valutare le azioni da intraprendere per fare in modo che egli riprenda a versare quanto dovuto.

Dal punto di vista civilistico sarà, infatti, possibile adire la via giudiziaria al fine di ottenere in capo all’inadempiente una condanna da parte del giudice ad adempiere.

Ciò non esclude la possibilità di valutare anche l’opportunità, qualora l’inadempimento persista, di procedere alla presentazione di una denuncia penale presso la competente Procura della Repubblica, potendo l’inadempimento integrare anche gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui all’articolo 570bis c.p. (che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, applicandosi anche al mancato versamento del mantenimento per i figli).


Domande Frequenti per Mantenimento figli con stipendio di 1500 euro

Quali documenti servono?

Tra i documenti necessari per ottenere l’assegno di mantenimento dei figli sono annoverati i documenti anagrafici quali certificati di nascita, residenza, documenti attestanti l’ammontare del reddito come copie di buste paga o delle dichiarazioni dei redditi, e le documentazioni relative alle spese sostenute per i figli, tra le quali le ricevute delle spese mediche o di quelle scolastiche, nonché l'estratto di matrimonio/divorzio se i figli sono nati in costanza di matrimonio. 

Cosa succede se non si contribuisce al mantenimento?

Il genitore su cui incombe l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori è tenuto ad adempiere tale obbligo secondo le scadenze concordate tra le parti coinvolte o dal magistrato giudizialmente.

Nell’eventualità il genitore tenutovi non ottemperi all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento commette la fattispecie di reato prevista e punita ai sensi dell’articolo 570bis c.p.c.(Violazione degli obblighi di assistenza familiare). Ne consegue che laddove venga instaurato un giudizio penale nei suoi confronti e venga accertata l’effettiva omissione dei pagamenti dovuti potrà essere condannato alla pena della reclusione fino ad un anno e della multa da euro 103 a euro 1.032.

L’affitto di casa rientra nel mantenimento?

Da prassi in sede di separazione il giudice assegna coniugale al genitore affidatario dei figli.

Qualora l’immobile in questione sia un immobile locato tenuto a pagare il canone è il coniuge intestatario del contratto di locazione.

Tale criterio generale, tuttavia, soffre delle eccezioni, come nel caso in cui il coniuge affidatario sia quello economicamente più debole e abbia, quindi, diritto al mantenimento.

Ne consegue che, anche nel caso in cui vi siano figli, l’importo dovuto a titolo di canone di locazione deve essere dal giudice computato al fine del calcolo dell’ammontare dovuto a titolo di mantenimento.

Anche il coniuge che non abita più nella casa coniugale, quindi, potrebbe essere tenuto a continuare a corrispondere in maniera integrale o pro quota il canone di locazione dell’immobile.


 

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...