Mantenimento figli con stipendio di 1.500 euro

Il mantenimento dei figli è un tema delicato e importante in caso di separazione dei genitori. In caso di stipendio limitato, come ad esempio 1.500 euro al mese, può essere difficile per un genitore garantire il necessario per il benessere dei propri figli.

Il mantenimento dei figli rappresenta oltre che un dovere morale e spirituale collegato alla stretta relazione di sangue che lega genitori e figli, è anche un vero e proprio obbligo giuridico.

Obbligo, che sorge per il solo fatto di aver generato figli a prescindere dal tipo di rapporto che lega la coppia, e dunque tanto se si tratta di figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, in permanenza di convivenza o senza, quanto nel caso di separazione e divorzio. Vediamo nel dettaglio quando, come e per quanto è dovuto il mantenimento dei figli.

Cos'è il mantenimento dei figli

Quando si parla di mantenimento dei figli si fa riferimento a quell’insieme di comportamenti doverosi dovuti dai genitori nei confronti dei propri figli, atti a garantire il fabbisogno degli stessi sin dal momento della nascita e fino a quando, una volta maggiorenni, raggiungano un certo di livello di autonomia. Il mantenimento, pertanto, è un dovere socialmente così intenso da rappresentare un vero e proprio obbligo giuridico in capo ai genitori, coniugati o non coniugati, che trova la sua fonte finanche nella nostra Costituzione.

Difatti, il contenuto del dovere dei genitori di mantenere i figli trova il suo primo fondamento nell’art. 30, comma 1, della Costituzione: “É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.

Il codice civile disciplina nel dettaglio questo obbligo, laddove la principale norma di riferimento è data dall’art. 315-bis c.c., inserito dalla l. n. 219/2012, il quale ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, sostituendoli con l’unica parola “figli”.

I primi tre commi dell’art. 315 bis c.c. indicano i diritti dei figli: comma 1, “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; Comma 2, “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.”; Comma 3, “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.”; Mentre il quarto ed ultimo comma dell’art. 315bis c.c., è singolare, in quanto richiama anche il dovere reciproco dei figli nei confronti dei propri genitori, riconoscendogli così un ruolo non solo passivo, quali destinatari del mantenimento, ma anche un ruolo attivo, dovendo anch’essi contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, finché perdura la convivenza.

Nell’imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l’art. 315-bis c.c. obbliga i genitori a far fronte a diverse esigenze, sia di relativi ai bisogni primari, quali l’obbligo alimentare, sia di tipo ordinario, e dunque esteso all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando la loro età lo necessita. Si tratta di doveri collegati allo sviluppo e promozione della personalità dei figli dentro e fuori l’ambiente familiare.

I principi di cui all’art. 315-bis c.c. trovano applicazione in costanza di matrimonio, ma anche al di fuori dello stesso, ovvero dopo la separazione, divorzio, annullamento o la nullità del matrimonio o dopo la rottura della convivenza tra i genitori.

Quando è dovuto il mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli è dovuto per il solo fatto che siano stati generati, tanto all’interno del matrimonio, e dunque per effetto di unione legale, tanto al di fuori del matrimonio, quando i figli siano generati a seguito di relazioni extraconiugali, cioè in assenza di unione legale (civile o religiosa che sia) tra padre e madre. Rientra in quest’ultima ipotesi anche il caso di figli generati more uxorio (convivenza stabile di fatto tra genitori, senza vincolo matrimoniale), o a seguito di relazione in assenza di convivenza.

Ma il mantenimento in parola non viene meno per effetto della separazione di diritto o di fatto dei genitori. Il dovere permane anche qualora i genitori decidano di addivenire alla separazione, divorzio ovvero, e comunque, qualora venga meno la convivenza materiale e stabile tra i genitori o coniugi che siano.

Nei casi di separazione l’assegno di mantenimento a favore dei figli può essere fissato in sede giudiziale, cioè nelle ipotesi di separazione giudiziale quando manchi un’intesa tra i genitori, oppure a seguito di accordo tra gli stessi in sede di separazione consensuale; ovvero in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali e personali nel caso del venir meno della convivenza (quando non coniugati).

Parimenti, il dovere permane, anche per scioglimento del matrimonio per annullamento o sua nullità, ciò in quanto, come detto, il dovere di mantenimento ha carattere oggettivo, collegato al solo fatto di averli generati.

Come viene calcolato il mantenimento dei figli

Fin quando i genitori tra loro vivono, più o meno pacificamente, in stabile convivenza, non è necessario dover determinare un criterio di calcolo del mantenimento, essendo uno strumento di contribuzione naturale, non passibile di essere precisato su carta, se non per la necessità di svolgere i tipici conteggi personali, quelli necessari a stabilire le modalità di distribuzione del proprio stipendio o capacità reddituale in base alle esigenze di famiglia.

Il calcolo del mantenimento dei figli è una domanda, o meglio una questione, che viene a galla soprattutto nei casi di separazione e/o divorzio tra i coniugi, allorquando diventa necessario stabilire la misura del contributo (c.d. assegno di mantenimento) a carico dei coniugi, oppure del coniuge a cui viene addebitata la separazione, che decidano di non proseguire nella materiale convivenza sotto lo stesso tetto. Ma quali sono i criteri per la determinazione del mantenimento?

Fin quando tra i genitori vi sia un totale accordo sulla misura da attribuire al mantenimento nulla quaestio, in quanto verrà determinato sulla base di un’intesa tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei figli, di cui essi genitori ne sono ben consapevoli (si pensi alle intese in sede di separazione consensuale).

Le cose si complicano, invece, quando l’accordo manca e ci si trovi a fronteggiare una separazione in cui i coniugi si trovino in posizione contrapposte, laddove, in tal caso, occorrerà pervenire alla determinazione del mantenimento in via giudiziale. Il comma 4 dell’art. 337 ter c.c., prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, indicando i parametri su cui fare riferimento per stabilire la misura dell’assegno di mantenimento.

I principali parametri da tenere in considerazione sono:

  • Il tenore di vita condotto dai figli durante la fase della convivenza dei due coniugi ovvero dei due genitori, in assenza di vincolo coniugale.
  • Le esigenze dei figli, relative alle necessità di vita quotidiana (ad es. alloggio, alimenti, esigenze di educazione, scuole studio e/o professionali).
  • Situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, è chiaro che maggiori saranno le capacità economiche, maggiore sarà la misura del mantenimento. Al contrario, una situazione di difficoltà di uno dei genitori comporterà di valutare anche le esigenze del genitore stesso, il quale, evidentemente, non potrà sostenere una misura ingente, che comprometterebbe, così, i suoi stessi bisogni personali.
  • Convivenza stabile del figlio prevalentemente c/o un genitore o suddivisa equamente tra entrambi.
  • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Le suddette indicazioni valgono in egual modo tanto nel caso di genitori sposati che non sposati, e si rivolgono sia nei confronti dei figli minori (ovviamente con un grado maggiore di attenzione), che nei confronti dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.

Quando le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Casi particolari: mantenimento figli maggiorenni e mantenimento figli disabili

Il mantenimento dei figli seppur collegato prevalentemente all’idea che sia inerente i figli minori e fino al raggiungimento della maggiore età, in realtà, ed in assoluto, non è prevista dalla legge una soglia di età oltre il quale venga meno tale dovere. Il principio generale applicabile, difatti, è quello dell’autosufficienza o meno del figlio, ovverosia che il mantenimento sia dovuto fin quando i figli, seppur adulti, non acquistino una loro autonomia economica.

Principio quest’ultimo, a volte ribadito, in altre mitigato, e qualche volta finanche in parte contrastato, da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. Difatti, gli ultimi orientamenti della Suprema Corte di Cassazione hanno mostrato un comune denominatore.

Da una parte, fermo il principio, ribadito più volte, che il figlio ha titolo per richiedere un assegno di mantenimento, e pertanto l’obbligo di mantenimento non viene a cessare con il raggiungimento della maggiore età, fino a quando egli non riesca a raggiungere una propria autonomia economica, c.d. autosufficienza; dall’altra ha mitigato per certi aspetti tale principio chiarendo che, detto mantenimento è dovuto fintantoché il figlio dimostri l’assenza di colpa nel raggiungimento di una sua autonomia, e che si sia attivato ed adoperato nella ricerca di un lavoro al fine di rendersi economicamente autonomo.

Va detto, tra l’altro, che pur quando abbia pieno diritto al mantenimento, la misura dell’assegno è limitata nella misura in cui si garantisca un supporto per i bisogni necessari, e non a garantire una vita dignitosa (da ultimo, Corte di Cassazione civ. ordinanza 3 n. 38366/2021). Discorso diverso quando si tratti di figli maggiorenni disabili ovvero portatori di handicap. In tali casi è la legge a dire quale sia il trattamento ad essi riservato, prevedendo all’art. 337-septies del codice civile, espressamente, che ad essi si applichino le norme previste per i figli minori, e dunque vanno mantenuti sempre.

Ma vi è un’eccezione. Qualora la disabilità non sia grave, e tale da consentire al figlio di adoperarsi per ottenere una propria autonomia economica, si applicheranno le regole ordinarie previste in generale per i figli maggiorenni. Resta da chiarire quando un handicap sia da considerarsi grave. Ancora una volta in ci viene in soccorso la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire sul punto che: “la gravità dell’handicap va valutata secondo quanto previsto dalla legge 104 del 1992 ex articolo 3, comma 3. Pertanto, si può parlare di handicap grave solo quando la minorazione, singola o plurima, riduca l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (Cass. civ., n.18451/2022)

Pertanto, quando la disabilità sia tale da compromettere l’esercizio di una vita (anche lavorativa) ordinaria, e sia tale da richiedere un’assistenza permanente e continuata, potrà considerarsi come grave e comportare, così, l’obbligo perpetuo di mantenimento dei genitori.

Come richiedere il mantenimento dei figli

La domanda su come richiedere il mantenimento presuppone il caso in cui i genitori decidano di non convivere più e dunque di regolamentare il mantenimento dei propri figli. Come già anticipato, le ipotesi principali si possono ricondurre brevemente in:

  • Ipotesi di separazione su intesa dei coniugi ovvero determinazione del regolamento patrimoniale e personale nei casi in cui viene meno la convivenza more uxorio: in questo caso l’accordo dei genitori stabilisce, più o meno pacificamente e direttamente, la misura e le modalità del mantenimento.
  • Ipotesi di separazione “litigiosa” (c.d. giudiziale), quando cioè manca un’intesa e pertanto occorrerà richiedere e stabilire dinanzi al giudice la misura del mantenimento valutando tutta una serie di parametri come abbiamo sopra visto.
  • Ipotesi di figli maggiorenni che presentino richiesta di mantenimento o di versamento diretto, ossia versamento del mantenimento dal conto del genitore collocatario a quello proprio personale, al raggiungimento del 18° anno di età ovvero nei casi di disabilità grave: per entrambe le ipotesi si rimanda a quanto detto al paragrafo precedente.

Inoltre, la regola generale sul mantenimento è che esso sia a carico del genitore c.d. “non affidatario”, presumendosi che il genitore con cui il figlio abiti stabilmente sia soggetto a maggiori oneri da sostenere.

Cosa succede in caso di mancato pagamento del mantenimento dei figli

I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati. Tale dovere, come visto, non viene meno quando la coppia di genitore decide di separarsi, e pertanto ciascuno dei due deve contribuire al mantenimento in base alle proprie possibilità. L’assegno di mantenimento, quindi, tende a gravare a carico del genitore non affidatario, nella misura in cui il figlio abiti stabilmente presso uno dei genitori, dovendo quest’ultimo sostenere maggiori spese per provvedere all’assistenza del figlio medesimo. Può accadere spesso che il genitore su cui pende l’onere dell’assegno di mantenimento non vi provveda ed omette ogni pagamento restando inadempiente, nonostante che, tale onere si fondi in molti casi sulla sentenza del giudice davanti al quale si è regolata la separazione. In tali casi, il genitore avente diritto all’assegno potrà agire secondo i rimedi previsti dalla legge per portare in esecuzione il titolo. Difatti la sentenza (di separazione/divorzio) che regola i rapporti tra i genitori rappresenta un titolo esecutivo, sulla base del quale sarà possibile azionare immediatamente le procedure esecutive previste dalla legge (pignoramento c/o terzi o immobiliare, sequestro dei beni). Parimenti si potrà agire per il recupero delle spese ordinarie e straordinarie integrative al mantenimento, mentre per quelle nuove ed impreviste occorrerà un’azione autonoma.

Un ulteriore azione esperibile è data da quella prevista dall’art. 709 ter del c.p.c., nei casi di gravi inadempimenti e per tutte le controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i precedenti provvedimenti e aggiungerne nuovi come quello di condannare al risarcimento del danno e/o al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria il genitore inadempiente.

Consigli per gestire il mantenimento dei figli con uno stipendio di 1500 euro

Abbiamo avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti che non è possibile fissare una misura precisa del mantenimento per ragioni varie. Quando poi ci si trovi in costanza di convivenza stabile tra i genitori è chiaro che la determinazione del quantum è rimessa agli stessi, i quali sono ben consapevoli di quali siano le esigenze dei propri figli.

In linea di massima si ritiene che, normalmente, la misura da destinare ai propri figli equivale al 30-40% delle proprie entrate. Ma si tratta di un criterio di massima, poiché ogni famiglia ha le proprie esigenze e soprattutto i propri imprevisti.

Anche quando ci si rivolge al giudice per fissare il mantenimento, nei casi in cui la convivenza venga meno, non esiste un valido criterio matematico di calcolo per stabilire la misura dell’assegno, essendo tante le variabili da considerare.

Pertanto, ancora una volta bisogna dare uno sguardo alla casistica che si presenta innanzi ai giudici per avere un orientamento. Di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha confermato, in presenza di uno stipendio di 1.500 euro, un assegno di mantenimento di 300 euro al mese per l’ex moglie oltre il mantenimento per il figlio quantificato in 450 euro al mese.

Ma anche in questa vicenda, la valutazione dei parametri ex comma 4 dell’art. 337 ter c.c., sono risultati decisivi per fissare la misura dell’assegno di mantenimento. Nella fattispecie il richiamo al “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, “dal reddito percepito dall’uomo, dal momento che la moglie non aveva mai lavorato, e dal fatto che i coniugi vivevano in un alloggio di proprietà” (e dunque privi della spesa di una pigione mensile per locazione o mutuo di acquisto), nonché altri aspetti legati alle decisioni dei coniugi per il figlio, infine alla “oggettiva difficoltà per la donna di procurarsi un lavoro, viste la sua età e le sue condizioni personali”, hanno indotti i giudice a ritenere valida la misura fissata sulla base di quanto percepito dal coniuge lavoratore e non affidatario.

Conclusioni

Non è possibile fissare una misura precisa del mantenimento per ragioni varie. Quando poi ci si trovi in costanza di convivenza stabile tra i genitori è chiaro che la determinazione del quantum è rimessa agli stessi sulla base delle esigenze quotidiane e di vita del nucleo familiare.

Davanti al giudice invece la valutazione andrà fatta sulla base tutta una serie di parametri che, come abbiamo visto nel corpo di questo breve articolo, risulterà decisiva per fissare la misura del mantenimento

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...