L'affidamento congiunto

Attraverso l’affidamento congiunto, si consente al figlio minore di avere rapporti stabili con entrambi i genitori, anche successivamente alla loro separazione o divorzio, continuando ad incombere sugli stessi, l’esercizio della responsabilità genitoriale.

affido congiunto

1. In che cosa consiste l’affidamento condiviso

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, la disciplina relativa all’affidamento dei figli, a seguito della separazione dei genitori.

La Legge n. 54 del 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento, il regime dell’affidamento condiviso dei figli minori, in base al quale, anche a seguito della separazione o divorzio dei genitori, continua a gravare su entrambi, l’esercizio comune della responsabilità genitoriale, ossia il complesso dei diritti ed obblighi relativi alla prole, che si concretizzano nell’obbligo di provvedere al loro mantenimento nonché nel dovere di educarli ed istruirli.

Il regime dell’affido condiviso, costituisce espressione del principio della bigenitorialità, ossia l’interesse superiore e prevalente dei figli minori, a continua ad avere con entrambi i genitori, rapporti stabili e duraturi, anche successivamente alla pronuncia di separazione o divorzio dei genitori stessi.

1.1 La normativa sull'affidamento condiviso dei figli

L’affidamento congiunto, è disciplinato dall’art. 337 ter, cod. civile, secondo cui il giudice determina la modalità dell’affidamento dei figli minori, tenendo conto esclusivamente del loro interesse morale e materiale.

In sede di separazione o divorzio tra i coniugi il Giudice si trovava di fronte alla possibilità di affidare i figli minori ad entrambi i genitori congiuntamente.

L’affido congiunto costituisce la regola generale in caso di figli minori, potendo essere escluso dal giudice adito, soltanto qualora l’affidamento ad entrambi i genitori, non risponda al primario interesse del figlio, in quanto contrario alla sua sana ed equilibrata crescita psico-fisica, preferendo in tal caso, l’applicazione dell’affidamento esclusivo.

Il giudice è tenuto ad ascoltare il figlio minore che abbia compiuto almeno dodici anni, al fine di adottare la decisione relativa all’affidamento e collocamento del medesimo, stabilendo, le modalità ed il tempo di permanenza presso ciascun genitore, indicando i periodi di residenza presso il genitore non collocatario, fissando l’entità del mantenimento a cui è obbligato ciascun genitore.

Il giudice, stabilisce che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei coniugi provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

In tal caso egli può stabilire un assegno di mantenimento, la cui entità è determinata in base:

  • ai bisogni del figlio ed al tenore di vita, che quest’ultimo aveva durante la convivenza con i genitori;
  • alle disponibilità economiche e all’apporto necessario alla vita quotidiana, apprestati da ciascun genitore.

1.2 Obblighi in caso di affidamento condiviso

Gli obblighi incombenti sui genitori, in caso di affidamento congiunto del figlio minore, a seguito della loro separazione o divorzio, sono inerenti all'esercizio comune della responsabilità genitoriale, e pertanto essi:

  • devono occuparsi congiuntamente dei bisogni del figlio, provvedendo al suo sostentamento, nonché alla sua istruzione ed educazione;
  • concordare congiuntamente, le scelte relative allo sviluppo psico-fisico del minore;
  • eseguire le direttive impartire in sede giudiziale, rispettando il diritto di visita del genitore non collocatario, nonché la frequentazione tra il minore e gli ascendenti.

Attraverso, l’affidamento congiunto, i genitori sono tenuti ad adottare le decisioni di maggior importanza relative ai figli minori, (ossia le decisioni relative allo sviluppo e crescita del figlio, come ad es. la scelta della scuola, l’orientamento religioso, ecc.) di comune accordo, ed in caso di contrasto, ognuno di essi può rivolgersi al giudice, affinché dirima la questione controversa.

Le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla vita quotidiana, invece possono essere adottare dal singolo genitore, senza il parere preventivo dell’altro genitore.

1.3 La collocazione del figlio in caso di affidamento condiviso

In sede di separazione o divorzio, il giudice disponendo l’affidamento congiunto dei figli minori, ad entrambi i genitori, stabilisce anche il collocamento del figlio stesso, indicando nel dispositivo, presso quale dei due genitori, venga fissata la residenza abituale della prole.

Il collocamento del figlio minore, avviene nella maggior parre dei casi, presso la residenza materna, in quanto rispondente maggiormente alle esigenze della prole, specie nelle prime fasi di vita.

Questa "preferenza" per la madre deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e maggiormente adatto all'educazione dei figli.

Ciò in quanto, nel determinare il collocamento, il giudice tiene conto delle abitudini e dello stile di vita, avuto dal figlio, fino alla separazione o divorzio dei genitori, e si tende a modificare il meno possibile, le sue abitudini quotidiane per evitare situazioni di disagio.

Il collocamento, può avere carattere prevalente, quando il giudice stabilisce la collocazione del figlio minore, presso la residenza del genitore collocatario, individuata nella prassi, nella casa familiare, in cui è vissuto e frequentato parenti ed amici.

In tal caso, il minore trascorrerà la maggior parte del tempo con il genitore collocatario ed al fine di salvaguardare il rapporto con l’altro genitore, è necessario che venga rispetto il diritto di visita di quest’ultimo, favorendone la frequentazione.

Il collocamento, può assumere anche carattere alternato, nell’ipotesi, in cui il minore conviva in modo paritetico con entrambi i genitori, alternando la residenza presso ognuno di essi.

Questo schema ha il vantaggio di ripartire equamente il tempo di permanenza presso ciascun genitore offrendo tempi lunghi di convivenza ma d'altro canto determina intere settimane in cui non si concretizza la relazione con l'altro genitore non permettendo un rapporto sufficientemente continuativo al di là di un contatto telefonico si pensi ad esempio alle problematiche legate nel seguire i figli negli studi.

Il collocamento alternato, può concretizzarsi anche nella scelta dei coniugi, di mantenere fissa la residenza abituale del minore, alternando in tal caso, la presenza dei due genitori all’interno della casa familiare.

Roberto Ruocco

Fonti normative

Codice civile: articoli 147, 337 ter.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

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