Il congedo matrimoniale

Il matrimonio è uno degli eventi più felici della vita. A migliorarlo ancora di più, c’è il diritto al congedo matrimoniale riconosciuto agli sposi.

1. Aspetti generali

Il congedo matrimoniale è un periodo di astensione dal lavoro della durata di quindici giorni, che l'ordinamento riconosce ai lavoratori, quando questi contraggono matrimonio valido agli effetti civili, pertanto sia un matrimonio civile che religioso purché in quest'ultimo caso, avvenga la trascrizione nel registro dello stato civile, condizione essenziale affinché il matrimonio sia riconosciuto nell'ordinamento italiano (cd. Matrimonio concordatario). Esso è disciplinato dall'art. 1 del regio decreto n. 1334 del 1937, che introdusse il congedo matrimoniale, riconoscendolo però a favore dei soli impiegati; solo successivamente infatti, anche per il tramite di accordi sindacali, i contratti collettivi di lavoro, hanno previsto l'estensione dello stesso ad altre categorie di lavoro.

Durante tale periodo di tempo, il lavoratore è regolarmente retribuito, retribuzione - come vedremo più avanti – a carico in alcuni casi dell'INPS e in altri del datore di lavoro. Esso non rientra tra i giorni di lavoro utili a maturare le ferie, così come non può essere esercitato nel periodo di preavviso di licenziamento.

1.1 Chi può beneficiarne

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori che abbiano intrapreso un regolare rapporto di lavoro, da almeno una settimana.

Pertanto, entrambi i futuri coniugi potranno godere del congedo matrimoniale a condizione, ovviamente che siano entrambi lavoratori dipendenti.

Per usufruire del periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore che intende beneficiarne deve effettuare un'apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

Hanno diritto al congedo matrimoniale:

  1. operai,
  2. apprendisti,
  3. lavoratori a domicilio,
  4. marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.

Non beneficiano invece del congedo matrimoniale, i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli ancora in prova mentre viene concesso anche in caso di seconde nozze.

1.2 Durata

La durata di fruizione del congedo matrimoniale, è di quindici giorni, difatti anche se solo per gli impiegati la legge abbia previsto tale durata, è bene chiarire come siano stati i contratti collettivi di lavoro, a colmare tale differenza con le altre categorie lavorative, prevedendo anche per gli operai, il diritto a godere del congedo per matrimonio nella durata di quindici giorni.

Detto questo, occorre precisare che tali giorni vanno goduti consecutivamente e quindi non è possibile frazionare in distinti periodi di tempo, la fruizione del congedo stesso. Inoltre, è bene sapere che tale durata di quindici giorni consecutivi è rapportata al calendario e non ai giorni di lavoro, in quanto in tal modo si verrebbe a creare un'estensione di tale diritto, dal momento che oltre a quindici giorni previsti, si affiancherebbero anche i giorni di riposo dal lavoro. Ciò comporta che rientrano nel congedo matrimoniale anche i sabati e le domeniche cosi come i giorni festivi.

1.3 Inizio del periodo di congedo matrimoniale

Il periodo di congedo matrimoniale è legato al matrimonio e di conseguenza inizia decorrere dalla data di celebrazione dello stesso, tuttavia è previsto che qualora vi siano esigenze legate alla produzione lavorativa ovvero problemi di organizzazione è possibile godere dello stesso entro l'arco temporale di trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio medesimo.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito, che tale periodo non debba necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio, in quanto il matrimonio è la condizione necessaria per maturare il diritto in questione e non anche il momento da prendere in considerazione per far decorrere la fruizione del periodo di congedo matrimoniale. 

Di conseguenza, occorre tener conto sia delle esigenze del lavoratore, sia delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda, che potrebbero comportare il godimento del congedo in periodo di tempo, diverso da quello di celebrazione, ma pur sempre ad esso collegato, e quindi non troppo distante, ove fosse necessario.

2. In caso di seconde nozze, spetta il congedo matrimoniale?

Una volta chiarito, quali lavoratori possono beneficiare del relativo congedo, e quando questi duri e possa aver inizio, è importante soffermarsi su un ulteriore aspetto, riguardante la circostanza se il congedo matrimoniale possa essere richiesto e goduto anche nel caso in cui venga contratto un secondo matrimonio.

Al riguardo è possibile rispondere positivamente, dal momento che tutti i lavoratori dipendenti, qualora contraggono matrimonio avente effetti civili hanno diritto al congedo matrimoniale retribuito e ciò vale anche nel caso in cui si tratta di secondo matrimonio, essendo condizione necessaria per usufruire del relativo congedo, che il precedente matrimonio sia cessato a tutti gli effetti civili e che quindi sia intervenuta la sentenza di divorzio che fa venir meno il vincolo matrimoniale.

Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza, secondo cui, la celebrazione di un secondo matrimonio, non può essere considerata causa ostativa alla concessione del congedo matrimoniale, in quanto spiegano i giudici, che la normativa vigente si riferisce al matrimonio “tout court”, senza alcun limite ed è quindi arbitrario restringere il suo campo di applicazione ai soli casi prime nozze. (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 11/1991).

Nell'ipotesi in cui legislatore avesse voluto restringere la portata normativa sulla fruizione congedo al solo caso del primo matrimonio intervenuto, avrebbe dovuto farlo espressamente. Prevedendo invece il congedo “per contrarre matrimonio” non poteva che riferirsi a tutti i casi di matrimonio e quindi anche all’ipotesi di nozze reiterate.

Per tale ragione, è pacifico che il congedo matrimoniale può essere richiesto e va concesso dal datore di lavoro al lavoratore dipende che ne faccia richiesta anche nel caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio con efficacia per l'ordinamento italiano.

3. L'assegno INPS per il congedo matrimoniale

In occasione della fruizione del congedo matrimoniale il lavoratore è regolarmente retribuito, in quanto la sua astensione dal lavoro è prevista dalle normative vigenti, sia legislative che contrattuali e pertanto si tratta di un'assenza giustificata. 

In ragione di ciò, il legislatore ha predisposto un sistema di erogazione della retribuzione tramite la corresponsione dell'assegno per il congedo matrimoniale da parte dell'INPS.

La disciplina vigente, prevede tuttavia, sostanziali differenze tra la posizione degli impiegati e quella degli operai, difatti:

- per gli impiegati: in occasione dell'astensione di quindici dal lavoro in occasione del matrimonio, essi sono considerati come se fossero normalmente in servizio e di conseguenza, l'onere del pagamento del congedo matrimoniale è a carico del datore di lavoro;

- per gli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative è prevista la corresponsione invece di un assegno per congedo matrimoniale a carico dell’Inps, di importo pari a 7 giorni di lavoro; tuttavia anche in queste ipotesi, i contratti collettivi di lavoro prevedono, l'onere a carico del datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno, al fine di garantire anche agli operai la normale retribuzione per tutta la durata del congedo matrimoniale di 15 giorni.

Detto questo, vediamo nello specifico quali sono le categorie che possono richiedere l'assegno INPS per il congedo matrimoniale, e quale procedura occorre seguire per il relativo pagamento.

La richiesta dell’assegno INPS può essere avanzata tramite il portale web dell’istituto, tramite i patronati o, ancora, mediante il contact center.

L’assegno viene conteggiato ai fini del calcolo del TFR e, inoltre, la retribuzione ricevuta durante il congedo è utile per la maturazione delle ferie e della tredicesima.

3.1 Soggetti legittimati a richiedere l'assegno da parte dell'INPS

Vediamo dettagliatamente quanto accennato precedentemente circa i soggetti legittimati a richiedere l'assegno da parte dell'INPS.  

La disciplina attualmente vigente, prevede che l'assegno per il congedo matrimoniale, può essere richiesto all'INPS da parte degli:

  • lavoratori che abbiano intrapreso un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • coloro che pur se disoccupati, abbiano nei tre mesi precedenti alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell’unione civile, svolto l’attività lavorativa in qualità di dipendenti in aziende del settore industriale, artigianale o cooperativo;
  • parimenti anche chi non è in servizio per malattia o sospensione del lavoro oppure per richiamo alle armi, può presentare l’istanza di richiesta del congedo fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

Quindi schematizzando, tali categorie di lavoratori, possono richiedere l'assegno in questione, quando:

- abbiano contratto un matrimonio civile ovvero concordatario, quindi è escluso il caso in cui venga contratto un matrimonio esclusivamente religioso (cioè non trascritto nei registri dello stato civile);

- in secondo luogo è richiesto che siano stati assunti da almeno una settimana;

- ed infine occorre che il periodo di congedo matrimoniale venga usufruito entro il termine ultimo di trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

È previsto, che qualora, venga contratto un nuovo matrimonio oltre al primo, si è legittimati a richiedere l'assegno in questione solo nell'ipotesi in cui si è vedovi o divorziati.

4. Come richiedere l'assegno per congedo matrimoniale

Il pagamento dell'assegno per il congedo matrimoniale, avviene con modalità diverse a seconda della categoria produttiva a cui appartenga il lavoratore interessato, dal momento che:

  1. per gli operai, l’assegno è corrisposto da parte dell’INPS (l’importo è anticipato dal datore di lavoro, rimborsato successivamente dall’ente previdenziale) per i primi sette giorni, spettando invece al datore di lavoro in base agli accordi sindacali, integrare l’assegno per i restanti otto giorni lavorativi;
  2. per gli impiegati, invece l’onere è totalmente a carico del datore di lavoro.

Da non dimenticare che al rientro dal viaggio di nozze o comunque dopo aver fruito del periodo di congedo bisogna provvedere a consegnare al datore di lavoro, entro 60 giorni dalla data di matrimonio, il certificato di matrimonio oppure il certificato sullo stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza.

Il lavoratore, tuttavia, può anche sottoscrivere una dichiarazione sostituiva della certificazione richiesta, comprovante lo stato coniugale, indicando gli estremi del matrimonio.

La dichiarazione sostitutiva della certificazione necessaria ad ottenere l’assegno per il congedo matrimoniale può essere rivolta all’INPS, anche da parte dei lavoratori in cerca di occupazione alla data del matrimonio o unione civile, oppure richiamati alle armi.

In tal caso, entro un anno dal matrimonio o unione civile, il lavoratore, può presentare la richiesta di pagamento dell’assegno per il congedo matrimoniale, direttamente all’INPS indicando nella dichiarazione sostitutiva:

  • il suo stato coniugale oppure unito civilmente;
  • lo stato di lavoratore disoccupato o richiamato alle armi, al momento del matrimonio o unione civile;
  • allegando la copia della busta paga, nel caso di lavoratori che abbiano svolto l’attività lavorativa nei settori industriali, artigianali o cooperativi, in qualità di dipendenti, nei tre mesi antecedenti alla celebrazione, per un periodo di almeno quindici giorni.

Qui

 troviamo un fac-simile del documento per richiedere il congedo matrimoniale

 
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Fonti normative

Regio decreto n. 1334 del 1937: articolo 1.

RDL 1334/1937, convertito in L. n. 2387/37

Corte di Cassazione, sent. 6 giugno 2012, n. 9150