Gli eredi possono avere accesso ai social del defunto?

Dopo un lungo dibattito si è ritenuto che i social network facciano parte del patrimonio digitale del defunto e per questo siano oggetto di successione. Cerchiamo di capire nel dettaglio come funziona la successione.

accesso social defunto da parte degli eredi

1. Accesso social network

I social network più conosciuti e quindi utilizzati in Italia sono: Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Per accedere al proprio profilo personale dei social network, sono richieste delle credenziali di accesso di cui soltanto il titolare dell’account ne ha la disponibilità, previa sua registrazione al social. Dunque, in che modo è possibile utilizzare gli account del defunto dopo la morte del titolare?

2. Chi può avere l’accesso ai social del defunto?

Essendosi stabilito che i social network facciano parte del patrimonio digitale del defunto e che questo risulti oggetto di successione, l’accesso spetta in primo luogo agli eredi secondo le norme del diritto comune. Secondo il codice della privacy inoltre, possono avere accesso ai dati personali delle persone decedute soltanto coloro:

  • che hanno un interesse proprio (es. vorrebbero comprendere se la morte è frutto di un suicidio o di un incidente per capire se possono ottenere un risarcimento dall’assicurazione);
  • che agiscono a tutela del defunto (es. a tutela della sua reputazione);
  • che agiscono per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Gli eredi non possono mai avere accesso per motivi di curiosità o di legame emotivo.

3. Eredità del profilo

Per rimediare ad una serie di problemi che mettevano in discussione l’esistenza della privacy e della sua violazione con l’accesso al social dopo la morte del titolare, i principali social network hanno adottato dei rimedi. Vediamo quali sono.

3.1 Eredità del profilo Facebook

Facebook ha risposto al problema inserendo una “opzione” con lo scopo di permettere alla persona ancora in vita di individuare una persona che gestirà il suo profilo una volta che non ci sarà più (il cosiddetto contatto erede). La scelta del contatto erede resta anonima fino a quando il profilo non sarà divenuto commemorativo. Solo a questo punto l’erede potrà gestire il profilo. Nel caso in cui il contatto erede scelto non sia tra quelli degli eredi legittimi, essi non potranno avere accesso al profilo del defunto di nessun modo.

In ogni caso e quindi anche senza la scelta del contatto erede, al momento del decesso, parenti e amici possono comunicare a Facebook il decesso ed esprimere una volontà sul da farsi con l’account del defunto: se cancellarlo definitivamente o mantenerlo in vita. In questo secondo caso il vecchio account si trasformerà in account commemorativo e l’erede avrà diritto soltanto ad alcune delle attività normalmente previste.

L’erede potrà:

  • scrivere post e fissare un post in alto del diario del defunto;
  • accettare richieste di amicizia;
  • modificare l’immagine del profilo;
  • chiedere che vanga rimosso l’account.

L’erede non potrà:

  • avere accesso ai messaggi;
  • modificare o rimuovere post o foto già pubblicati;
  • avere accesso diretto all’account.

Gli amici e conoscenti invece, potranno in qualunque momento lasciare messaggi sul diario della persona scomparsa.

3.2 Eredità del profilo Instagram

Su Instagram non è possibile scegliere un contatto erede, ma i parenti del defunto possono comunicare la morte del titolare e rendere il profilo commemorativo (dimostrando la morte del titolare) o procedere alla sua cancellazione (fornendo certificato di nascita, certificato di morte e il documento che attesti di essere l’erede digitale).

3.3 Eredità del profilo LinkedIn

La procedura su LinkedIn è molto più semplice: qualunque utente può segnalare il decesso di una persona riempiendo un apposito modulo online e il profilo verrà rimosso. LinkedIn non prevede l’opzione di rendere il profilo commemorativo, come lo stesso Twitter, data più la sua natura professionale che personale del social in questione.

3.4 Eredità del profilo Twitter

Nel caso di Twitter è possibile chiedere solamente la rimozione dell’account fornendo i documenti richiesti, ma l’eredità digitale andrà persa.

Fonti normative

Art. 9 comma 3 d. lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

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