Richiesta di risarcimento per licenziamento ingiusto

Purtroppo, i casi in cui il licenziamento viene intimato senza giusta causa o giustificato motivo, non sono affatto rari. È chiaro che, a fronte di queste spiacevoli evenienze, l’ordinamento si sia premurato di sviluppare una tutela risarcitoria applicabile a coloro che hanno subito un danno da licenziamento illegittimo. Vediamo quando e in che modo un lavoratore dipendente può richiedere i danni al suo ex datore di lavoro.

1. La differenza tra la tutela risarcitoria e la tutela reale o integrativa

Entrambe regolamentate all’art 18 dello Statuto dei Lavoratori la tutela risarcitoria prevede, in maniera del tutto evidente, un indennizzo a favore del lavoratore a seguito della perdita del posto di lavoro dal momento in cui egli non voglia o sia impossibilitato ad essere reintegrato sul posto di lavoro che gli è stato illegittimamente sottratto.

Tale indennizzo, avrebbe secondo la giurisprudenza più recente carattere riparatorio, avendo l’individuo subito un danno lesivo della sua dignità lavorativa, danno che cerca di essere “riparato” per mezzo della corresponsione di una somma di denaro pari solitamente alla retribuzione persa.

Si consideri infatti che, il danno subito dall’allontanamento del lavoratore dall’azienda, può aver provocato anche ripercussioni psicologiche sul lavoratore danneggiato, tali da far si che egli possa preferire l’indennità sostitutiva al reinserimento all’interno dell’organico della società, che è il preminente scopo della tutela reale.

Oggigiorno, si sostiene quindi che tra la tutela risarcitoria e quella reintegratoria, viga un rapporto di autonomia e non di subordinazione come invece sostenuto da giurisprudenza molto risalente nel tempo. Infatti, la natura dell’indennità risarcitoria, sembra essere simile ad una sorta di sanzione o di penale.

2. Il danno risarcibile

Il risarcimento avviene quale automatica conseguenza del licenziamento. Infatti, l’ordinamento non prevede l’onere per il lavoratore di dimostrare di aver subito un danno, né tanto meno dovrà indicare un ammontare in termini di retribuzioni perdute. L’entità del risarcimento varia a seconda del tipo di licenziamento che un lavoratore ha subito:

  • Licenziamento discriminatorio: in questo caso al lavoratore spetta un’indennità pari alle retribuzioni perse durante il periodo in cui egli non ha potuto lavorare, stabilendo un minimo di 5 mensilità;
  • Licenziamento con vizio di forma: il risarcimento dovrà essere pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di lavoro, ma comunque le mensilità non dovranno mai essere inferiori a due nè superiori a 12;
  • Licenziamento senza giusta causa: l’indennità sarà pari alle retribuzioni mai percepite e il massimo non sarà comunque mai superiore a 12 mensilità;
  • Licenziamento illegittimo da parte dei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti: l’indennità sarà pari ad una mensilità per ogni anno di lavoro nella misura mai superiore a 6 mensilità;

Sia però chiaro che, nella determinazione del risarcimento, verranno decurtare della somma il valore delle mensilità pari al periodo in cui il soggetto abbia prestato la sua attività lavorativa altrove. Il risarcimento verrà altresì ridotto nel caso in cui il giudice dimostri che si sia presentata al soggetto la possibilità di essere assunto altrove, ma egli non abbia colto questa possibilità.

È fatta anche salva la possibilità per il lavoratore, una volta determinata per legge il valore del risarcimento, quella di chiedere ed eventualmente ottenere un risarcimento ulteriore per i danni subiti, con l’unica eccezione che questi danni, al contratrio di quanto precedentemente detto, dovranno essere dimostrati dal lavoratore.

Fonti normative

Art 18 dello Statuto dei Lavoratori

Sentenza Cass. n. 15915 del 07.07.09

Sentenza Cass. n. 12366 del 05.12.1997

Corte cost. n. 291/1996

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