Quali sono i diritti dei lavoratori?
L’ordinamento giuridico assicura al lavoratore, quale parte debole del sistema produttivo, diritti di natura patrimoniale, personale, sindacale, e d’invenzione.
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- I diritti del lavoratore: definizione
- La tutela del lavoro e del lavoratore nella Costituzione
- Le quattro macro-aree di diritti riconosciuti al lavoratore
- I principali diritti patrimoniali e personali
- La sicurezza sul lavoro e la sicurezza sociale (art.38 della Costituzione)
- Parità uomo – donna
- L’attività sindacale ed il diritto di Sciopero
- I diritti del lavoratore relativi alle proprie invenzioni e opere dell’ingegno
- Fonti normative
Da sempre il legislatore ha riservato particolare attenzione al lavoratore, quale parte debole del rapporto contrattuale, attesa la posizione di dipendenza e dunque di inferiorità rispetto al datore di lavoro. Dal suo impegno è derivata l’elaborazione di una normativa di favore di carattere inderogabile, riservata in special modo al lavoratore subordinato.
1. I diritti del lavoratore: definizione
Possiamo definire i diritti del lavoratore come un complesso di situazioni giuridiche attive, che a loro volta si sostanziano in un insieme di facoltà, libertà, prerogative connesse all’espletamento del rapporto di lavoro.
2. La tutela del lavoro e del lavoratore nella Costituzione
Se si considera che un terzo dei Principi fondamentali individuati dalla Costituzione è dedicato proprio al lavoro, ben si comprende il ruolo preminente riconosciuto dal nostro ordinamento al lavoro ed alla tutela del lavoratore.
La Costituzione all’ art.1 co.1 dispone“ l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, quale valore fondamentale dell’ordinamento e criterio guida nella politica nazionale, All’art. 4, tutela il lavoro quale diritto fondamentale, primo tra i diritti sociali, in quanto fonte di sostentamento e strumento di affermazione dell’autonomia ed indipendenza del lavoratore, e come dovere di solidarietà che ciascun cittadino è tenuto a compiere per contribuire al progresso materiale e sociale dell’intera collettività. All’art. 35 stabilisce che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni” senza discriminazioni di sorta. All’art. 36 precisa che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione (…) sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Nei successivi artt. 37 e 38 individua le categorie che necessitano di maggiori attenzioni e tutele: donne, minori, inabili.
3. Le quattro macro-aree di diritti riconosciuti al lavoratore
Nell’alveo dei diritti riconosciuti al lavoratore possiamo individuare 4 macro-aree, che al loro interno ricomprendono un numero consistente di ulteriori prerogative. Distinguiamo tra diritti di natura patrimoniale, personale, sindacale, ed il diritto d’invenzione.
- Diritti di natura patrimoniale: riguardanti il trattamento economico spettante al lavoratore in relazione all’attività prestata, ed in quanto parte di un rapporto di lavoro, come il diritto alla retribuzione, al TRF, ad eventuali indennità speciali;
- Diritti personali: inerenti la personalità dell’individuo, e garantiti dalla Costituzione, quali il diritto all’integrità fisica ed alla salute, in cui rientrano il diritto al riposo giornaliero e settimanale ed il diritto alle ferie; il diritto di conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, servizio militare, gravidanza e puerperio; alla libertà di opinione, tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore; allo studio per gli studenti-lavoratori; diritto ad adempiere a pubbliche funzioni elettive con conservazione del posto di lavoro;
- Diritti sindacali: diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale dentro e fuori il luogo di lavoro ed il diritto allo sciopero;
- Diritto morale d’invenzione: diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni ed opere dell’ingegno realizzate.
4. I principali diritti patrimoniali e personali
In cambio dell’attività prestata al lavoratore vanno garantiti i seguenti diritti:
- diritto alla retribuzione: la retribuzione rappresenta il corrispettivo della prestazione lavorativa, come disciplinato dall’art. 2094 c.c., secondo cui “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.” Il succitato diritto è espressione della sinallagmaticità che caratterizza il contratto di lavoro, la cui onerosità si manifesta nello scambio tra prestazione del lavoratore da un lato, e compenso erogato dal datore di lavoro dall’altro. Al riguardo la Costituzione all’art. 36 fissa il principio della giusta retribuzione, in base al quale vi deve essere proporzione tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto, che, inoltre, deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. L’entità della stessa, oggetto di contrattazione collettiva, varia in base al tipo di lavoro, qualifica, ed al “livello di inquadramento”, (professionalità posseduta dal dipendente, titolo di studio, mansioni a cui viene adibito). Sono previste diverse forme di retribuzione, come indicato nell’art. 2099 del codice civile: retribuzione a tempo; a cottimo; a compartecipazione; con provvigioni o con prestazioni in natura;
- straordinario: è quel lavoro che viene prestato oltre l’orario contrattuale. Esso deve avere un carattere eccezionale e saltuario. La retribuzione corrisposta per le ore di lavoro straordinarie è maggiorata, in misura variabile, a seconda dei diversi contratti. Sulla base del D.Lgs.n.66 del 2003 che ne disciplina le condizioni di legittimità, mentre in alcuni casi il lavoro straordinario deve essere subordinato all’esplicito consenso da parte del lavoratore, in altri può essere imposto dal datore di lavoro che richiede delle ore di lavoro in più rispetto a quelle ordinariamente previste dal CCNL per eccezionali esigenze produttive, cause di forza maggiore o eventi particolari (es. mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva);
- orario di lavoro: la durata dell'orario normale di lavoro è fissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali, (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore), distribuite per un massimo di 6 giorni lavorativi. In ogni caso non si possono superare le 48 ore nell’arco di una settimana;
- riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Tale giornata deve avere una durata di 24 ore consecutive. Se, per motivi particolari, il datore di lavoro ha necessità di chiedere la prestazione lavorativa anche la domenica, deve darne comunicazione alla Direzione regionale e provinciale del lavoro. Viceversa, se l’attività domenicale è continuativa, deve essere inoltrata una richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro;
- ferie: periodo di riposo necessario per il recupero delle forze intellettuali e fisiche. Il diritto alle ferie si palesa come un diritto irrinunciabile, sancito dalla Costituzione all’art.36, e per il quale è previsto un’espressa retribuzione. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione se richiesto dal lavoratore e salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva, oppure nei 18 mesi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 2109 c.c. Il numero di giorni di ferie annuali e le modalità di fruizione vengono stabiliti dai CCNL, ed in ogni caso non possono essere inferiori a 20 giorni. Inoltre, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompe prima che tutte le ferie siano state godute, il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità;
- festività infrasettimanali: sospensione giornaliera, retribuita, della prestazione lavorativa in occasione di ricorrenze religiose e civili;
- mensilità aggiuntiva (cd. tredicesima): in coincidenza con le festività natalizie le aziende erogano una mensilità aggiuntiva. Si parla al proposito di tredicesima nel caso degli impiegati o di gratifica natalizia, nel caso degli operai. In alcuni contratti del settore terziario è prevista anche l’erogazione di una quattordicesima mensilità;
- congedo matrimoniale: una sospensione giustificata del rapporto di lavoro durante il periodo del matrimonio, della durata di 15 giorni, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione delle nozze;
- maternità/paternità: il diritto della donna lavoratrice di assentarsi dal lavoro, negli ultimi due mesi di gravidanza, e nei primi tre successivi alla nascita, percependo l’80% della retribuzione. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori 6 mesi (in tal caso la retribuzione corrisposta è pari al 30%). Durante la maternità la lavoratrice non può essere licenziata, (nello specifico dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno del neonato), ed inoltre ha il diritto di usufruire di permessi retribuiti fino al terzo anno di vita del bambino. In alternativa alla madre possono ricorrere a tali permessi anche i padri;
- diritto allo studio: il lavoratore che al contempo segua corsi scolastici ha diritto di usufruire di agevolazioni e permessi, ovvero di effettuare turni ed orari di lavoro particolari e godere di permessi che agevolino la frequenza scolastica, e nel caso in cui debbano essere sostenuti degli esami di fruire di permessi retribuiti;
- malattie ed infortuni sul lavoro/malattie professionali: per malattia si intende qualsiasi stato patologico o alterazione dell'organismo, mentre l’infortunio fa riferimento ad un evento traumatico e repentino avvenuto sul posto di lavoro o in occasione del lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di 3 giorni. In entrambi i casi si ha la sospensione dell’attività lavorativa per un’impossibilità sopravvenuta. Tuttavia, al lavoratore va garantita sia la conservazione del posto di lavoro, per il tempo stabilito dai CCNL, sia la retribuzione ex art. 2110 c.c. In particolare, i primi tre giorni vengono corrisposti dall’azienda, mentre a partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate dall’INPS in caso di malattia, e dall’INAIL in caso di infortunio. La legge prevede che il datore di lavoro provveda alla stipula di un’assicurazione sociale obbligatoria (art. 38 co.2 Costituzione, e T.U. disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per indennizzare i lavoratori in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale, o anche per eventi che possono aver luogo nel tragitto per recarsi al lavoro cd. infortunio in itinere. L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori prestazioni sanitarie relative alle prime cure, e prestazioni economiche, ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro).
5. La sicurezza sul lavoro e la sicurezza sociale (art.38 della Costituzione)
Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all’attuazione da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure di prevenzione, (previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti), necessarie per tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore, es. prevenire possibili incidenti causati dall’uso degli impianti o da metodi di lavoro pericolosi, oppure prendere dei provvedimenti di “igiene del lavoro”, tenendo sotto controllo i fattori fisici e chimici che possono rivelarsi dannosi per la salute dei lavoratori. Norma di riferimento è il TU in materia di sicurezza, D.Lgs 81/208 così come modificato dal D.Lgs n.151/2015.
La Sicurezza sociale disciplinata dall’art 38 della Costituzione, prevede l’impegno dello Stato, ad erogare servizi di assistenza e previdenza, al fine di tutelare la dignità dell’uomo nelle situazioni di bisogno. In tal modo, vengono garantiti a tutti i cittadini i mezzi per l’esistenza in vita, tutelando la salute, mediante servizi di prevenzione diagnosi e cura delle malattie, e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.
6. Parità uomo – donna
Alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti, ed a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore maschio (cd. divieto di discriminazione espressamente previsto dall’art. 37 Costituzione)
La parità di trattamento deve intendersi come: parità di retribuzione, quando le prestazioni richieste sono uguali o di pari valore, parità di progressione nella carriera, e parità di diritti in ordine all’assunzione degli oneri familiari.
7. L’attività sindacale ed il diritto di Sciopero
Il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale dentro e fuori il luogo di lavoro.
L’art. 39 della Costituzione sancisce il principio della libertà di organizzazione sindacale, che comprende la libertà di costituire anche più sindacati per una medesima categoria (salvo alcune eccezioni es. magistrati), la libertà dei singoli di scegliere fra i vari sindacati esistenti o di non aderire ad alcuno di essi, e di esercitare i diritti sindacali e fare propaganda sindacale anche all’interno dei luoghi di lavoro.
Lo sciopero si configura come astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. Tale diritto previsto dall’art.40 della Costituzione, da sempre rappresenta il mezzo tipico di lotta sindacale, nonché la principale forma di autotutela dei lavoratori, tanto che non può essere pretesto di licenziamento. Tuttavia, stante l’interruzione dell’attività lavorativa, durante il periodo di sciopero la retribuzione viene sospesa.
8. I diritti del lavoratore relativi alle proprie invenzioni e opere dell’ingegno
L’art. 2590, co. 1 c.c., stabilisce espressamente che “il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro”.
Il codice della proprietà industriale prevede che la brevettazione dell’invenzione comporti l’attribuzione al lavoratore di diritti patrimoniali, e del diritto morale di essere riconosciuto autore dell’invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti di cui è titolare il lavoratore (al quale spetta sempre il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’invenzione) mutano a seconda del contesto in cui l’invenzione è realizzata:
- se ciò avviene in adempimento del contratto di lavoro (es. il lavoratore viene assunto per svolgere attività di ricerca e retribuito proprio al fine di inventare processi nuovi) si parla di invenzioni di servizio, ed in tal caso i diritti patrimoniali che ne discendono appartengono al datore di lavoro;
- se l’invenzione viene fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, ma non prevista nell’attività dedotta in contratto si parla di invenzioni di azienda; anche in questo caso i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma il lavoratore ha diritto a un equo premio (compenso in denaro);
- infine, può accadere che al di fuori dell’orario di lavoro e dal luogo di lavoro, il dipendente ponga in essere un’invenzione che riguardi, tuttavia, il campo di attività del datore di lavoro: si tratta delle cd. invenzioni occasionali. In tal caso il lavoratore è titolare dei diritti patrimoniali e di brevetto; tuttavia, se non vuole sfruttare personalmente l’invenzione, il datore di lavoro ha un diritto di opzione sull’uso della stessa, dietro corresponsione di una somma di denaro.
Isabella Tammaro
Fonti normative
Artt. 1,4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione
Art. 2094, 2109, 2590, 2110 c.c.
TU in materia di sicurezza, D.Lgs 81/208 (così come modificato dal D.Lgs n.151/2015).
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