Prestito pensionistico: la nuova misura dell'Ape Volontario

Si tratta di una misura sperimentale, riconosciuta dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, che permette di ricevere un finanziamento ponte, finalizzato a consentire il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

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1. Prestito pensionistico: cos'è

Si tratta di una misura sperimentale, riconosciuta dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, che permette di ricevere un finanziamento ponte, finalizzato a consentire il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tale prestito viene erogato tramite un assegno mensile, e restituito con una ritenuta effettuata per 20 anni direttamente dall'Inps sulla pensione, a partire dalla prima mensilità.

La novità consiste nel ricorso al sistema bancario che eroga il finanziamento, ed a quello assicurativo che tutela le banche dal rischio di premorienza. É bene chiarire infatti subito una differenza con l'Ape Sociale, riservata a soggetti in situazioni svantaggiate ed a carico dello Stato: l'ApeV rappresenta un costo per il contribuente.

Nel caso in cui il richiedente muoia prima di aver restituito l'intera somma dovuta, gli aventi diritto non subiranno alcuna penalità sulla pensione indiretta, in quanto tale rischio è coperto dall'assicurazione.

2. Chi può richiederlo

Possono fare richiesta di ApeV tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive (tutti i lavoratori del settore privato, compresi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata, ed anche i dipendenti pubblici,), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere almeno 63 anni di età;
  • avere un'anzianità contributiva almeno ventennale;
  • aver maturato un importo mensile della (futura) pensione, al netto della rata di restituzione del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’AGO;
  • per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • non essere titolare di altra pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

3. Durata del prestito

L'ApeV deve avere una durata compresa fra 6 e 43 mesi, salva la possibilità di incrementi in caso l'età per la pensione aumenti in base alla speranza di vita.

4. Misura del prestito

Sarà chi ne fa domanda a stabilire, entro alcune soglie specifiche, la somma di cui ha necessità, tenendo conto che lo strumento è compatibile con redditi da lavoro e quelli equiparati, con la RITA (la rendita integrativa anticipata), e con i trattamenti pensionistici indiretti (pensione superstiti), nonché le prestazioni di sostegno al reddito (NASPI).

Concretamente, il lavoratore può chiedere una somma mensile che deve essere compresa fra 150 euro ed un massimo che varia fra il 75% ed il 90% della pensione netta che risulta all'Inps al momento della richiesta.

La somma viene erogata per 12 mensilità all'anno, si tratta di somme non imponibili ai fini Irpef, ed una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'Inps effettuerà una trattenuta a partire dal primo mese di pensione, riversandolo tempestivamente al finanziatore.

Il prestito viene restituito nel corso di venti anni, salva la possibilità di estinguere anticipatamente il debito.

Come si è detto, la somma che è possibile chiedere deve essere superiore a 150 euro e compresa in un massimale che varia in relazione alla durata del prestito (ossia al tempo necessario per andare finalmente in pensione e poter iniziare a restituire il prestito). In particolare, il massimo importo che è possibile chiedere è una percentuale della pensione di vecchiaia, pari:

  • al 75%, se la durata dell'ApeV è superiore a 36 mesi;
  • all'80%, se il prestito è richiesto per un periodo superiore a 24 mesi ed inferiore a 36;
  • all'85%, se l'ApeV sarà erogata per un periodo compreso fra 12 e 24 mesi;
  • al 90%, qualora si chieda un anticipo inferiore a 12.

5. Restituzione

La ritenuta mensile, sommata ad altre eventuali rate di ulteriori prestiti, non può essere maggiore del 30% dell'importo mensile erogato dall'Inps, al netto di eventuali rate per debiti erariali e per assegni di divorzio o di mantenimento dei figli.

La somma (complessiva) ottenuta sarà ripagata in un periodo di 20 anni (12 ritenute mensili all'anno per un totale di 240 rate).

Si può quindi affermare che il costo dell'operazione varia in base alle scelte personali (sostanzialmente, di quanto si anticipa la pensione), ma dipende anche dalle condizioni di mercato per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento ed i premi assicurativi, stabilite negli accordi quadro con le banche e le assicurazioni.

Ad oggi si evidenzia una riduzione ventennale della pensione netta compresa fra il 15-20%, anche considerata l'attribuzione di un credito d'imposta annuo sugli interessi ed i premi pagati.

6. Come fare domanda

É possibile inoltrare la domanda direttamente on line, sul sito (SPID o PIN inps), oppure tramite un Caf.

Presentata la domanda di certificazione dei requisiti, l'inps verifica la spettanza della misura e certifica l'importo minimo e massimo ottenibile.

Ottenuta la certificazione del diritto all'ApeV, è possibile inoltrare la domanda del prestito, che conterrà automaticamente anche la domanda di pensione di vecchiaia e la domanda di assicurazione. Si noti che tale domanda non è revocabile salvo il diritto di recesso previsto dal codice del consumo.

La banca trasmette poi all'Inps il contratto di finanziamento o l'eventuale comunicazione di rigetto. Nell'ipotesi in cui ciò avvenga, decadono automaticamente sia la domanda di pensione di vecchiaia, che la polizza assicurativa.

Il termine di scadenza per presentare la domanda, salve proroghe, è il 31/12/2019.

7. Compatibilità dall'ApeV con altre misure pensionistiche

In via generale, è consentito interrompere in anticipo il prestito (e trovarsi quindi a dover pagare una rata mensile minore), qualora il percettore dell'ApeV maturi prima i requisiti per altra forma di pensione diretta (pensione anticipata, opzione donna). Se in un primo tempo vi era stata qualche incertezza, oggi l'art. 3 del D.p.c.m. 150/ del 2017 ammette tale facoltà.

Si noti tuttavia, che ciò avviene solo in occasione della liquidazione di altro trattamento pensionistico diretto, e non per per la semplice maturazione dei requisiti: ad esempio una donna percepisce l'ApeV, e nel periodo precedente al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia matura i requisiti per utilizzare la cd "opzione donna". Potrà decidere se utilizzare subito tale possibilità (verosimilmente andando in pensione con un trattamento minore, sul quale subirà una ritenuta minore per l'interruzione anticipata dell'ApeV), oppure attendere la naturale scadenza del prestito pensionistico.

Circa la nuova possibilità "quota 100", non sono previsti divieti espressi, pertanto è plausibile che sia applicato lo stesso criterio. Non si può però escludere che il governo, anche per rendere la manovra complessivamente sostenibile in termini di finanza pubblica, impedisca un simile passaggio oppure introduca forme di penalizzazione. Si dovrà quindi attendere la regolamentazione attuativa.

Emilio Stacchetti

Fonti

Legge di bilancio per il 2017 (legge 232 del 2016) DPCM n. 150 del 2017

Circolare Inps n. 28 del 2018

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