Preavviso dimissioni apprendistato

Qualora un lavoratore intenda recedere da un rapporto di lavoro è necessario che, nel dare le dimissioni, osservi talune regole, tra le quali si rammenta l’obbligo di fornire un congruo preavviso.

Ciò consente al datore di lavoro di avere un tempo minimo a disposizione al fine di trovare un altro collaboratore che lo sostituisca. All’obbligo di fornire preavviso nel presentare le dimissioni è tenuto, al pari di tutti gli altri lavoratori, anche l’apprendista secondo le regole che si analizzeranno nei paragrafi seguenti.

Cos’è l’apprendistato?

L’apprendistato si configura, in ossequio a quanto disposto dalla normativa del lavoro, come un contratto a tempo indeterminato che si caratterizza per la previsione di un primo periodo di prova, un successivo periodo di formazione del lavoratore e la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo che quest’ultimo abbia conseguito la qualifica prevista per il settore.

E’ noto, in specie, come “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”. Esso deve essere redatto necessariamente in forma scritta e nel testo deve essere indicata anche la sintesi del piano formativo individuale. Si differenzia dagli altri rapporti di lavoro, innanzitutto, in quanto si propone di conciliare durante lo svolgimento la prestazione dell’attività lavorativa con l’obbligo posto a capo del datore di lavoro di formare il dipendente.

In aggiunta a ciò, ulteriori aspetti di aggiungono a caratterizzare il rapporto, specie in materia di trattamento economico erogato al lavoratore, riduzione dei contributi a carico sia dell’azienda che del dipendente-lavoratore oltre che per quanto attiene alla durata del contratto. Infine, occorre fare cenno al fatto che anche gli aspetti legati alle dimissioni volontarie da parte del dipendente sono assoggettate a regole specifiche.

Preavviso di dimissioni nell’apprendistato

Al pari di tutti i lavoratori anche l’apprendista, durante il periodo di apprendistato, deve, invero, concedere congruo preavviso nell’ipotesi in cui intenda recedere dal contratto per giusta causa o per giustificato motivo.

Il calcolo dei giorni, come si vedrà nel prosieguo, dipende da diversi fattori. A ogni buon conto esso decorre dal momento in cui l’azienda presso la quale l’apprendista lavora viene a conoscenza delle dimissioni rassegnate da quest’ultimo mediante il deposito della c.d. lettera di dimissioni.

Come, peraltro, si è avuto modo di analizzare in altro articolo, il decorso del periodo di tempo fissato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per il preavviso si interrompe nell’ipotesi in cui durante il periodo di preavviso il lavoratore intenda fruire delle ferie arretrate o, comunque, non godute, per un periodo pari al numero di giorni di ferie di cui usufruire.

Ciò significa che, come accade per tutti i lavoratori, la data prevista per l’ultimo giorno di lavoro, ove vengano godute le ferie durante l’apprendistato, slitterà in avanti di un lasso di tempo pari a quello delle giornate di ferie.

Durata del preavviso di dimissioni nell’apprendistato

La durata del periodo di preavviso durante il contratto di apprendistato dipende molteplici fattori, tra i quali, in primis, il livello di inquadramento, oltre che dal tipo di contratto sottoscritto in fare di conclusione dell’accordo.

Occorre, inoltre, prendere in adeguata considerazione anche il settore di attività svolta e gestita dall’azienda presso la quale collabora. In ragione di tutte le variabili sopra enucleate, peraltro, può approssimativamente dirsi che il preavviso dovuto dall’apprendista può variare da un minimo di sette ad un massimo di quarantacinque giorni, anche se nella maggior parte dei casi esso non è inferiore a venti giorni.

Eccezioni al preavviso di dimissioni nell’apprendistato

La durata del preavviso dovuto durante l’apprendistato è, in realtà, comunque derogabile. Si prevede, infatti, che, in deroga a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), le parti contrattuali (i.e. l’apprendista e il datore di lavoro) possano concordare che debba essere fornito un preavviso più lungo.

Affinché possa concludersi tale accordo è, tuttavia, necessario che una possibilità di tal fatta sia prevista espressamente dal contratto collettivo e che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore un compenso ad hoc. Parimenti le parti contrattuali godono della piena libertà di prevedere un preavviso di durata inferiore rispetto a quello fissato dai contratti collettivi di settore.

Conseguenze del mancato rispetto del preavviso di dimissioni nell’apprendistato

La domanda fondamentale in materia è, tuttavia, la seguente: cosa accade qualora non venga rispettato l’obbligo di fornire il preavviso di dimissioni durante il periodo dell’apprendistato? Orbene, occorre che il lavoratore sia consapevole del fatto che, ove si dimetta senza rispettare l’obbligo e le tempistiche del preavviso così come imposto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento ovvero, in deroga ad esso, dall’eventuale accordo concluso con il datore di lavoro, andrà incontro a delle conseguenze.

Tali conseguenze saranno specificatamente di tipo economico. Il datore di lavoro, infatti, potrà procedere alla trattenuta sulla busta paga di un importo pari alla retribuzione che avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore qualora questi avesse rispettato l’obbligo e le tempistiche del preavviso.

Consigli per il datore di lavoro e per l’apprendista in caso di dimissioni

Il datore di lavoro, ovviamente, potrà sfruttare il periodo di preavviso onde cercare di trovare altri collaboratori che sostituiscano quello dimissionario. D’altra parte, sembra opportuno precisare a questo punto della trattazione che l’apprendista è tenuto a formalizzare le proprie dimissioni compilando il modello telematico rinvenibile direttamente sul sito web del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da inviare, in secondo momento, direttamente al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro territorialmente competente a mezzo pec.

Pertanto, è consigliabile che l’apprendista che intenda rassegnare le proprie dimissioni, magari per sfruttare un’altra opportunità lavorativa, e abbia ancora delle ferie di cui fruire faccia i dovuti calcoli al fine di contemperare l’esigenza di ottemperare all’obbligo di preavviso con le proprie necessità. Conclusioni.

In conclusione, si può dire che un lavoratore assunto con contratto di apprendistato può scegliere liberamente se e quando interrompere la collaborazione professionale e rassegnare le proprie dimissioni nelle mani del datore di lavoro, anche se anteriormente alla scadenza prevista per il contratto di formazione.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...