Licenziare un dipendente che rifiuta un part-time

Il tema del licenziamento oggi è molto scottante, e non sono sempre chiari quali siano i diritti dei lavoratori e quali quelli del datore di lavoro.

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1. È possibile il licenziamento per rifiuto del lavoro part-time?

Una delle questioni più accese che riguarda il licenziamento per giusta causa è la seguente: è possibile licenziare un dipendente che rifiuta di fare un lavoro part-time In poche, parole, se il lavoratore, messo di fronte alla necessità di riduzione dell’orario di lavoro, rifiuta di acconsentirvi, è possibile per il datore di lavoro licenziarlo o no? E se sì, in quali casi?

La normativa di riferimento è il D. Lgs. 81/2015 che, fra le altre cose, tutela il lavoratore che rifiuta di passare da un lavoro part-time ad uno full time. L’art. 8 del D. Lgs. 81/2015 stabilisce infatti che il rifiuto da parte del lavoratore di diminuire (o aumentare) le ore di lavoro “non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.

In sostanza, quindi, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo solo perché il lavoratore rifiuta il lavoro part-time.

Se il lavoratore viene licenziato nonostante il suo diritto di rifiutare il contratto di lavoro part-time, il licenziamento è nullo, quindi come se non fosse avvenuto. Tuttavia vi sono ipotesi in cui il rifiuto del lavoratore può portare ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

2. Quando è possibile il licenziamento per rifiuto del lavoro part-time?

Il licenziamento del lavoratore che rifiuta di passare da un full-time ad un part-time non è impossibile. Il sistema delle tutele dei diritti del lavoratore, infatti, incontra dei limiti nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettiva e provata necessità di diminuire l’orario lavorativo.

Si pensi, ad esempio, ad una piccola impresa nella quale le esigenze produttive - per l’evoluzione tecnologica, ad esempio - si sono ridotte a tal punto da non richiedere più come necessario l’impiego dei lavoratori a tempo pieno. Si pensi ancora all’ipotesi di un’azienda che si trovi in una situazione di crisi finanziaria tale che rischi il default e quindi non possa permettersi di mantenere dei contratti full time, ma che non voglia licenziare i dipendenti, preferendo trasformare i loro contratti di lavoro.

In casi simili, ad esempio, il datore di lavoro potrà avere interesse a ridurre l’orario dei suoi dipendenti da full time a part time.

Laddove quindi, sempre in presenza di condizioni dettate dalla situazione economica o organizzativa aziendale, il datore di lavoro sia costretto a scegliere il taglio delle ore di lavoro dei dipendenti, questi ultimi non potranno rifiutarsi. Se essi continuano a rifiutare di trasformare il lavoro full-time in lavoro part-time, il licenziamento sarà una strada percorribile dal datore di lavoro.

In poche parole, per poter procedere al licenziamento del dipendente che rifiuti di trasformare il proprio contratto di lavoro in lavoro part-time, sarà necessario che ricorrano:

  • delle esigenze economiche importanti (crisi aziendale, rischi per l’impresa) e/o
  • delle esigenze organizzative di una certa gravità che vanno valutate caso per caso.

Solamente in queste ipotesi, infatti, ricorre la possibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

2.1. Chi deve dimostrare la legittimità del licenziamento?

La Corte di cassazione, sezione lavoro, in un caso di licenziamento per questo motivo ha di recente deciso per la illegittimità del licenziamento per il lavoratore che ha rifiutato la riduzione dell’orario “qualora il datore di lavoro non dimostri la sussistenza di esigenze produttive contrarie alla permanenza a tempo pieno del rapporto”.

Spetta quindi al datore di lavoro dimostrare l’esistenza di condizioni tali da non permettere più il proseguimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Per esempio, il datore di lavoro dovrà dimostrare di essere in un periodo di crisi economica e di rischiare il default se non cambia l’orario dei contratti. Solo in questo caso il licenziamento non violerà i diritti del lavoratore e sarà quindi effettivo e legittimo.

Mariagrazia Roversi

Fonti normative

D.Lgs. 81/2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n.10142/2018.

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