Diritti e Doveri del Lavoratore

Esaminiamo quali sono i diritti del lavoratore dipendente, a cui corrispondono specularmente altrettanti obblighi a carico del datore di lavoro.

In Italia, il rapporto di lavoro più diffuso è quello di lavoro subordinato (o dipendente), il quale comporta l’insorgenza in capo al lavoratore di doveri (quali la diligenza, l’obbedienza e la fedeltà nell’esecuzione della prestazione lavorativa), ma anche e soprattutto di diritti, che, purtroppo, oggigiorno, sono compromessi o addirittura negati.

Esaminiamo quali sono i diritti del lavoratore dipendente, a cui corrispondono specularmente altrettanti obblighi a carico del datore di lavoro.

Possiamo, anzitutto, dividerli in due categorie:

  1. Diritti patrimoniali
  2. Diritti personali

1. Diritti patrimoniali

Rientra in questa categoria il diritto del lavoratore a percepire un corrispettivo per la sua prestazione lavorativa: il diritto alla retribuzione.

Il lavoratore, infatti, ha diritto a percepire una retribuzione che sia proporzionata alla quantità (tempo di lavoro) e qualità (mansioni svolte) del suo lavoro e che sia sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).

I contratti nazionali di categoria o di settore stabiliscono quale deve essere il livello minimo vincolante per tutti i rapporti di lavoro rientranti in quella categoria o settore. Il lavoro svolto nelle giornate festive (quali domenica, Natale, Pasqua), peraltro, dà diritto ad una maggiorazione retributiva rispetto allo stesso lavoro svolto nei giorni feriali.

Di conseguenza, se il contratto individuale di lavoro dovesse prevedere una retribuzione inferiore al minimo, il medesimo contratto sarà considerato nullo per contrasto ad una norma imperativa. Il lavoratore, dunque, potrà agire in giudizio per la tutela del suo diritto e sarà il giudice a determinare la giusta retribuzione.

2. Diritti personali

Tra i diritti personali distinguiamo 4 diritti fondamentali e altri egualmente importanti. Li elenchiamo di seguito.

2.1 Diritto alla salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro

Tra i diritti del lavoratore quello più importante concerne la sicurezza sul lavoro, considerato che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost.).

Di converso, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, si rendono necessarie al fine di preservare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.)

Il datore riveste una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore: deve garantire condizioni di lavoro sicure e non eccessivamente stressanti ovvero un ambiente di lavoro non nocivo per la salute dei lavoratori.

Le misure generali di tutela, applicabili a tutti i lavoratori e desumibili dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), comportano la nascita di una serie di obblighi in capo al datore di lavoro:

- deve valutare i rischi, effettuare un programma di prevenzione ed eliminarli per quanto possibile;

- deve attuare i principi ergonomici nell’organizzazione dell’ambiente lavorativo, ridurre al minimo l’uso di agenti fisici, chimici e biologici, sostituire ciò che è pericoloso;

- sottoporre i lavoratori a controllo sanitario;

- informare e formare i lavoratori e favorire la partecipazione e la consultazione degli stessi.

Se il datore di lavoro dovesse contravvenire a uno di questi obblighi, potrà essere accusato di lesione personale colposa od omicidio colposo ex artt. 589 e 590 c.p. ove dovesse verificarsi un evento dannoso alla persona del lavoratore.

Nell’alveo del diritto alla salute del lavoratore rientrano anche i diritti dei dipendenti al riposo e alle ferie retribuite.

Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Qualora l’orario di lavoro ecceda le sei ore giornaliere è prevista una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione del pasto. Il lavoratore dipendente ha l’irrinunciabile diritto al riposo settimanale: ogni sette giorni deve fruire di un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, che di regola coincide con la domenica.

Altro irrinunciabile diritto del lavoratore riguarda il godimento di un periodo annuale di ferie retribuite, la cui durata minima è stabilita in quattro settimane, elevabili dai contratti collettivi.

2.2 Diritto alla maternità e alla paternità

Tutte le lavoratrici hanno diritto a godere di un periodo di maternità senza subire alcuna ritorsione da parte del datore di lavoro o rischiare addirittura di perdere il posto.

È previsto, infatti, che la donna possa chiedere di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto medesimo. La futura mamma, peraltro, ha diritto a permessi retribuiti per effettuare visite mediche o esami specialistici. Altri diritti che le spettano sono:

- diritto alla retribuzione;

- computabilità del periodo di congedo nell’anzianità di servizio;

- divieto di licenziamento entro il primo anno di età del bambino.

Tali diritti spettano anche al lavoratore padre, il quale potrà chiedere il congedo di paternità in caso di morte della madre o di affidamento esclusivo del bambino, percependo un’indennità pari all’80% della sua retribuzione.

È riconosciuto ad entrambi i genitori il cd. congedo parentale, cioè essi potranno astenersi dal lavoro per un periodo massimo di sei mesi (la madre) e sette mesi (il padre) nei primi otto anni di vita del bambino.

I familiari di soggetti portatori di handicap, inoltre, godono di diritti ulteriori quali: congedo straordinario, permessi giornalieri, permessi mensili.

2.3 Diritto di adempiere a funzioni pubbliche

Un altro diritto del lavoratore dipendente concerne la conservazione del posto di lavoro per l’intera durata del mandato politico o amministrativo.

In altri termini, chi svolge funzioni pubbliche o riveste cariche sindacali viene collocato in un periodo di aspettativa pari alla durata del mandato senza erogazione della retribuzione.

2.4 Diritti sindacali

I diritti sindacali sono diritti dei lavoratori dipendenti, che trovano una loro disciplina specifica nello Statuto dei lavoratori.

Vediamo brevemente quali sono i singoli diritti sindacali dei dipendenti:

- diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14 Statuto dei lavoratori)

- diritto di assemblea, cioè di riunirsi all’interno dell’unità produttiva (art. 20 Statuto dei lavoratori)

- diritto ad indire un referendum per vagliare l’opinione del singolo su materie inerenti l’attività sindacale (art. 21 Statuto dei lavoratori)

- diritto a raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la loro organizzazione sindacale (art. 26 Statuto dei lavoratori)

Una considerazione speciale merita il diritto dei lavoratori dipendenti di interrompere la loro attività in modo continuativo e collettivo per perseguire un interesse comune: il cd. diritto di sciopero (art. 40 Cost.).

Tutti i dipendenti, pubblici e privati, possono esercitare tale diritto, conservando il posto di lavoro e non percependo alcuna retribuzione per le giornate di sciopero.

L’esercizio di questo diritto del lavoratore dipendente incontra, tuttavia, alcuni limiti. Non tutti i lavoratori dipendenti sono titolari di tale diritto: ad esempio, ai militari e ai poliziotti è inibito il diritto di sciopero.

Vi sono poi casi in cui l’esercizio del diritto di sciopero si pone in contrasto con interessi ritenuti fondamentali dall’ordinamento: questo è il caso dei servizi pubblici essenziali (ospedali, trasporti). Pensiamo, infatti, a tutte le volte in cui sia proclamato uno sciopero da parte dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico. Questi lavoratori possono sì scioperare ma dovranno garantire alla collettività le cd. fasce orarie di garanzia.

2.5 Altri diritti dei lavoratori dipendenti

Fanno parte dei diritti dei lavoratori anche i seguenti diritti:

- il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento che abbia successivamente acquisito;

- il diritto del tossicodipendente a conservare il posto di lavoro, senza retribuzione, per l’intera durata del trattamento riabilitativo e , in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni;

- il diritto dei dipendenti a richiedere permessi retribuiti affinché possano conseguire un titolo di studio o coltivare interessi slegati dall’attività professionale. Essi ne potranno fruire per un periodo, continuativo o frazionato, massimo di undici mesi nell’arco dell’intera attività lavorativa e purché abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda;

- il diritto dei lavoratori che rivestono la carica di dirigenti sindacali di richiedere permessi retribuiti.

Fonti normative

- Costituzione: artt. 32, 36, 40 Cost.

- Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300): artt. 14, 20, 21, 26

- Codice civile: art. 2087 c.c.

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