Qual è la differenza tra aspettativa e congedo senza retribuzione?

La legge prevede, nel corso della vita lavorativa di un dipendente sia pubblico che privato, la possibilità di assentarsi dall’obbligazione lavorativa, in determinati casi, per determinati periodi, con o senza retribuzione ma col diritto a conservare il posto di lavoro.

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1. Sospensione dal lavoro

Gli artt. 2110 e 2111 c.c. sanciscono i casi più rilevanti di sospensione dal lavoro, per determinati motivi, attinenti alla sfera del lavoratore. Questi, prevedono il diritto alla conservazione del posto di lavoro, per il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Inoltre, in mancanza di forme previdenziali equivalenti, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo e nella misura stabilita dalla legge, dai contratti collettivi dagli usi o secondo equità.

Il diritto all’aspettativa o al congedo non retribuito, spettano al lavoratore assunto con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno oppure con contratto indeterminato a tempo parziale di tipo orizzontale. Mentre, per i contratti di lavoro indeterminati a tempo parziale di tipo verticale il diritto all’aspettativa o congedo è proporzionato alle giornate lavorate nell’arco dell’anno.

Per poter usufruire del diritto di aspettativa o del congedo non retribuiti, è necessario che il lavoratore comunichi l’intenzione di assentarsi dalla propria attività lavorativa con largo anticipo, motivando la causa di assenza. Il datore di lavoro, di contro, ha la facoltà di poter accogliere, negare o posticipare tale godimento in funzione delle esigenze aziendali.

Soffermandoci sui casi in cui il lavoratore può assentarsi, senza perdere il lavoro ma rinunciando alla propria retribuzione. Distinguiamo le aspettative o congedi non retribuiti da quelli retribuiti.

2. Aspettative o congedi non retribuiti

Quando si parla di aspettativa o di congedo non retribuito, ci si riferisce a quel periodo di tempo in cui il lavoratore può assentarsi dall’attività lavorativa, per tempi e modi disciplinati dalla normativa nazionale e dai singoli contratti collettivi, rinunciando alla propria retribuzione ma mantenendo il proprio posto di lavoro. Nello specifico distinguiamo:

  1. Aspettativa o congedo straordinario non retribuito per motivi personali e familiari o per causa di forza maggiore, prevista sia per i dipendenti pubblici che privati.

Se riguarda la propria sfera personale ad esempio, in caso di disabilità, la legge riconosce il diritto alla sospensione dal lavoro nel caso di aggravamento delle proprie condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro incompatibili con la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Se riguarda un proprio familiare gravemente malato, il cosiddetto congedo parentale, è previsto nei casi in cui il familiare sia:

  • un convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica);
  • un parente o un affine entro il 3° grado disabile (anche non convivente);

uno dei seguenti soggetti (anche non convivente):

  • coniuge (o parte dell’unione civile);
  • figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, discendenti prossimi;
  • genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi;
  • adottanti;
  • generi e nuore;
  • suocero e suocera.

I gravi motivi familiari, che sanciscono il diritto al congedo non retribuito, previsti dalla legge sono:

  • decesso di un familiare;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell’assistenza di un familiare (se il familiare in questione, però, è portatore di handicap grave, il lavoratore ha diritto al congedo straordinario retribuito);
  • le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  • le situazioni, riferite ai familiari, derivanti da patologie acute o croniche che:
  • determinano una temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, o la sua completa perdita;
  • richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi;
  • richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

È possibile richiedere il congedo anche per le patologie dell’infanzia e dell’adolescenza per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori.

Il congedo può essere richiesto, poi, per la morte del coniuge (anche legalmente separato), del partner dell’unione civile, di un parente entro il 2° grado (anche non convivente) o di un soggetto componente la famiglia anagrafica (purché la convivenza risulti dalla certificazione anagrafica), se non è possibile utilizzare permessi retribuiti.

La sua durata massima è di 24 mesi, nell’arco della vita lavorativa, se ne può usufruire anche in maniera frazionata, conteggiando anche i giorni festivi e non lavorativi;

  1. Aspettativa non retribuita per formazione, c.d. congedi per la formazione o congedi “sabbatici” concessi per un periodo non superiore agli 11 mesi, anche frazionati, ai i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda privata o amministrazione pubblica, che vogliano concludere il proprio percorso formativo obbligatorio tra diploma o laurea oppure un corso di formazione differente dall’attività professionale; legge 53/2000;
  2. Aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca con borsa, prevista solo per i dipendenti pubblici e per tutta la durata del dottorato;
  3. Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive o per attività sindacali prevista dall’art. 51 della Cost. consente di astenersi dall’attività lavorativa sia pubblica che privata, per tutto il mandato, senza per questo essere licenziati. Nel caso di lavoratori privati eletti al Parlamento europeo, nazionale o alle assemblee regionali, hanno diritto ad una aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Per i dipendenti pubblici o privati eletti nelle amministrazioni locali hanno diritto all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato;
  4. Aspettativa non retribuita per tossicodipendenza, il dipendente tossicodipendente, oppure lavoratori familiari di tossicodipendenti pubblici o privati che palesa l’intenzione di entrare in un programma di recupero tenuto presso una struttura sanitaria pubblica può assentarsi dal lavoro per un periodo non superiore a 3 anni. L. 162/1990;
  5. Aspettativa non retribuita per avvio di attività professionale o imprenditoriale, prevista dal collegato lavoro Legge 183/2010 a favore solo dei dipendenti pubblici;
  6. Aspettativa non retribuita per ricongiungimento familiare, questa fattispecie è riconosciuta solo ai dipendenti pubblici per raggiungere il coniuge all’estero, la sua durata dipende dalla permanenza del coniuge all’estero.

Fonti normative

Art. 51 della Cost.

Artt. 2110; 2111; 2086; 2094; 2104 c.c.

Legge n. 53 del 2000

Legge n. 68 del 1999

Legge n. 162 del 1990

Legge n. 267 del 2000

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