Separazione di fatto: come funziona

La separazione di fatto funziona come una separazione legale, a differenza di quest’ultima non produce effetti giuridici, nasce dall’accordo dei coniugi di voler sospendere a tempo indeterminato gli oneri del matrimonio, stabilendo di comune accordo le modalità senza ricorrere al giudice. Infatti, negli ultimi anni sono sempre di più le relazioni che si sfaldano e le coppie così decidono per una separazione di fatto priva di costi evitando i tempi processuali, burocratici e i relativi costi che ne derivano.

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separazione di fatto

1. La separazione

La separazione nasce come istituto giuridico con l’obiettivo di sospendere gli effetti del matrimonio, nel caso in cui le azioni e i comportamenti tenuti dal coniuge siano intollerabili per la prosecuzione della vita familiare (art. 151 c.c.).

In particolare, con la nascita del vincolo matrimoniale i coniugi si assumono reciprocamente i doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.).

Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire in relazione alle proprie sostanze economiche al mantenimento della famigli a e a rispondere dei bisogni che nascono dal vincolo (art. 147 c.c.).

Esistono diversi tipi di separazione: quella che contrappone la separazione "legale" (a sua volta di due tipi: separazione giudiziale e separazione consensuale) alla separazione "di fatto".

2. La separazione di fatto

La separazione di fatto non produce effetti giuridici e non viene riconosciuta neanche nel codice civile.

I coniugi rimangono tali ai fini dello Stato e non cambia il loro nucleo familiare, è rimessa alla loro libertà la possibilità di scegliere di non vivere più insieme o di continuare la coabitazione, ma comportandosi da estranei.

Nell’accordo, il coniuge con più capacità economica potrà riconoscere volontariamente all’altro, un assegno periodico senza arrivare al giudice.

Nel caso della presenza di figli, autonomamente i due coniugi potranno determinare di comune accordo l’affidamento e le sue modalità.

3. La separazione legale

La separazione legale viene richiesta al giudice del tribunale dove è situata la residenza dei coniugi.

La presentazione della domanda viene fatta con ricorso, dove vengono dettagliatamente presentate le motivazioni a sostegno del coniuge che la richiede ed eventualmente la richiesta di addebito dei costi del processo (art. 706 c.p.c.).

Il giudice dovrà tentare la riconciliazione, in quanto non va dimenticato che la separazione non è mai una strada senza uscita, poiché è data ai coniugi in qualsiasi momento la possibilità di una riconciliazione con il relativo abbandono della domanda presentata (art. 154 c.c.).

Inoltre, sarà il giudice ad adottare i provvedimenti concernenti i figli, per tutelarli e assicurare una corretta relazione con entrambi i genitori separati.

Angelica Sonia Cosi

Fonti

artt. 151, 1432,147, 154c.c.

artt. 706 c.p.c.

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