Cos’è la responsabilità extracontrattuale?

La responsabilità extracontrattuale sorge in presenza di un illecito verificatosi tra due o più soggetti non legati da un vincolo contrattuale. Ecco le caratteristiche.

 

1. Come si definisce la responsabilità contrattuale?

La responsabilità extracontrattuale, definita anche “aquiliana” e disciplinata dall’art. 2043 del c.c., si verifica quando un soggetto compie un fatto illecito, sia doloso che colposo, cagionando ad altri un danno ingiusto. Questa responsabilità si basa non su un contratto ma sulla norma “neminem leadere”, ossia l’obbligo di non apportare del male a nessun soggetto. L’articolo 2043 del codice civile recita che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, in parole povere quando un soggetto provoca un danno ad un terzo soggetto con il proprio comportamento (che sia consapevole o meno) è tenuto a risarcire la vittima.

La giurisprudenza prevede due fonti diverse di obbligo:

  • Dovere specifico: quando è sancito in un contratto (genera la responsabilità contrattuale);
  • Dovere generico: determinato dall’obbligo di non ledere altri elementi ritenuti giuridicamente interessanti.

Alla sfera dei “doveri generici” si riferisce la responsabilità extracontrattuale, la quale viene interpellata nel momento in cui un soggetto pone in opera azioni lesive nei confronti di un altro soggetto, anche se nessuna regolazione del modo di agire è stata sottoscritta in un contratto.

Il danno può essere suddiviso in due tipologie:

  • Patrimoniali: quando ad essere lesi sono gli interessi economici;
  • Non patrimoniali: quando vengono lesi interessi non economici della persona.

2. Le caratteristiche della responsabilità extracontrattuale

Gli elementi che costituiscono la responsabilità civile dovuta ad un atto lesivo che genera responsabilità extracontrattuale sono:

  • Il fatto illecito: si tratta di un comportamento doloso o colposo che provoca danni ad un terzo soggetto. L’ordinamento civile valuta questi atti lesivi come “atipici”, nel senso che non si tratta di comportamenti stabiliti caso per caso dalla legge, ma che al contrario devono essere di volta in volta valutati da un giudice. Il principio di fondo resta comunque la violazione del “neminem leadere”;
  • Il danno ingiusto: ogni danno viene valutato ingiusto se non viene prodotto in assenza di giusta causa (non iure) o è lesivo di un interesse tutelato dall’ordinamento (contra ius);
  • Il nesso di causalità: il giudice deve valutare il nesso di causalità, ossia la presenza di causa-effetto tra fatto illecito e danno ingiusto. La causalità è determinata da due aspetti: quello materiale, che stabilisce un collegamento tra evento dannoso e condotta illecita, e quello giuridico, che valuta la presenza di collegamento giuridico tra i due fatti;
  • La colpevolezza: in questo frangente bisogna distinguere l’evento doloso da quello colposo. Il primo è un evento previsto e voluto dal soggetto, mentre il secondo è quello non voluto e non previsto;
  • L’imputabilità: vi è un’esclusione di responsabilità quando al momento del fatto il soggetto era incapace di intendere e di volere. In particolare, l’articolo 2046 del c.c. afferma che “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”. Se dal punto di vista penale sono precisate tutte le casistiche nel quale ci troviamo dinanzi ad un soggetto non in grado di intendere e di volere (per esempio in presenza di intossicazione alcolica, di vizio di mente, etc. etc.), dal punto di vista civile il requisito di incapacità di volere deve essere valutato caso per caso dal giudice.

3. Onere della prova. Di cosa si tratta?

Nella responsabilità contrattuale colui che subisce il danno, per ottenere un risarcimento, può semplicemente far valere il proprio diritto sulla mancanza di una prestazione e, di conseguenza, spetta al debitore dimostrare di non essere stato in grado di portare a termine l’obbligazione per causa a lui esterne e non imputabili. Al contrario nella responsabilità extracontrattuale colui che deve dimostrare la bontà della sua pretesa è chi ha subito il danno. Pertanto, quando siamo in presenza di un fatto di illecito civile è la parte danneggiata ad aver “l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva”.

Gabriele Zangarini

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