Differenza tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale

La responsabilità contrattuale si verifica nel caso di violazione di un dovere specifico, derivante da un precedente rapporto obbligatorio mentre, la responsabilità extracontrattuale si verifica nel caso di violazione del dovere generico, ovvero del dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica.

 

Dall’art 1218 c.c. all’art. 2043 c.c., le diverse sfaccettature della responsabilità civile, compresi l’inadempimento contrattuale e il danno ingiusto.

Nel disciplinare le obbligazioni e le sue fonti, l’art. 1173 c.c. pone, immediatamente dopo il contratto, il fatto illecito.

L’accostamento non è casuale, altresì esso è apparso necessario per poter meglio cogliere in concreto il significato della locuzione “responsabilità civile, con cui il legislatore ha voluto intendere tanto la responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato, quanto la responsabilità aquiliana o extracontrattuale (art 2043 c.c.) che appare incentrata proprio sul fatto illecito.

1. La responsabilità civile

Quando si parla di responsabilità civile si intende la specifica situazione giuridica in cui si trova un soggetto che ha violato un obbligo a lui imposto e del quale dovrà rispondere. In altri termini, essa rappresenta quell’istituto giuridico volto a individuare e disciplinare la tutela dell’interesse leso altrui.

Nel nostro ordinamento sono presenti molteplici norme che regolano i rapporti tra privati e le possibili azioni risarcitorie in caso di danni. Un esempio, può essere il risarcimento da parte del soggetto A nei confronti del soggetto B, per inadempimento contrattuale, da cui è sorto un depauperamento del patrimonio di quest’ultimo.

Un secondo esempio, ancor più semplice, può essere dato dal risarcimento del danno, sempre del soggetto A nei confronti del soggetto B, per avergli rotto lo smartphone.

Com’è possibile notare da questi due casi, l’azione risarcitoria, sorta a seguito della responsabilità civile, altri non è che lo strumento con il quale tutelare l’interesse leso e, contestualmente, configurare una obbligazione riparatoria a carico del soggetto responsabile.

1.1 Le due macro categorie della responsabilità civile

Come anticipato, la responsabilità civile rappresenta, nella sua interezza, un ampio istituto giuridico, al cui interno si muovono diverse norme volte a disciplinare i rapporti contrattuali ed extracontrattuali.

Proprio in tale contesto si inserisce la macro distinzione tra: responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

Preliminarmente è opportuno chiarire che le fonti normative, sulle quali poggia la responsabilità civile, sono anzitutto contenute all’interno del nostro codice civile e, nello specifico, negli artt. 1218 e 2043 c.c., rispettivamente dedicati alla responsabilità per inadempimento contrattuale e alla responsabilità per fatto illecito.

2. Il concetto di responsabilità contrattuale

L’ordinamento italiano configura la responsabilità contrattuale quale conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione assunta.

La responsabilità contrattuale, dunque, presuppone la violazione di uno specifico dovere, derivato da un preesistente vincolo obbligatorio tra il danneggiante e il danneggiato.

Quanto appena affermato, trova conferma nell’art. 1218 c.c. il quale dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Pertanto, la responsabilità contrattuale, sorge in caso di inadempimento dell’obbligazione, presupponendo la preesistenza di un rapporto tra i due soggetti.

2.1 Il contratto e il vincolo contrattuale

Una delle fonti delle obbligazioni è il contratto (ex art. 1173 c.c.), la cui definizione è ben esplicitata dall’art. 1321 c.c. secondo il quale è l’accordo di due o più parti diretto a costruire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Esso è l’espressione dell’autonomia privata e la sua nozione è riconducibile alla categoria generale del negozio giuridico. Il contratto, inoltre, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti, così come previsto dall’art. 1372 c.c. che esordisce con detta formula enfatica.

Al riguardo, dall’art. 1372 c.c. si desume il concetto stesso di vincolo contrattuale. Precisamente, la norma in questione racchiude in sé due regole fondamentali: la prima è che nessun contraente può imporre all’altro, unilateralmente, modifiche o integrazioni del regolamento contrattuale; la seconda, invece, prevede che nessun contraente possa sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.

Quanto alla prima regola, modifiche o integrazioni necessitano di un nuovo accordo consensuale tra le parti e, dunque, di un nuovo contratto. Mentre è riconducibile alla seconda regola la facoltà di recesso, grazie al quale i contraenti possono troncare il rapporto contrattuale da subito.

2.2 Casi di inadempimento e risarcimento del danno per responsabilità contrattuale

Alla stipulazione di un contratto deve seguire l’adempimento dello stesso. In caso contrario si parlerà, per l’appunto, di inadempimento.

L’inadempimento contrattuale sussiste nei casi di mancata o inesatta esecuzione del vincolo contrattuale. Ciò avviene in tutti i casi in cui la parte nei confronti della quale grava l’obbligazione non adempie alla propria prestazione.

Da ciò nasce una lesione dell’interesse dell’altra parte (creditrice della mancata prestazione) e la conseguente responsabilità contrattuale, presupposto per l’azione risarcitoria.

Un caso può essere la compravendita, disciplinata dagli artt. 1470-1547 c.c. e definibile come il contratto avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa o di un diritto, verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).

Un esempio, per comprendere meglio l’argomento, può essere l’acquisto di un caffè al bar. Il soggetto A, consumatore, chiede un caffè al soggetto B, titolare del bar, previo pagamento del prezzo previsto. Il soggetto B, in quel momento, appare debitore nei confronti del soggetto A (il quale ha già pagato il caffè chiesto) e deve pertanto adempiere alla propria obbligazione (ossia servire il caffè al soggetto A).

In caso di mancata o inesatta preparazione dello stesso, il soggetto B sarà inadempiente nei confronti del soggetto A, il quale avrà diritto a chiedere un risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Infatti, la richiesta del caffè e l’ipotetica successiva preparazione di un cappuccino, comporterebbe un “mutamento unilaterale del contratto” e, dunque, una violazione del vincolo contrattuale.

L’esempio appena riportato, seppur banale, permette di comprendere il valore del contratto e del vincolo che sorge dallo stesso, e da cui, in caso di inadempimento, può derivare, in capo al soggetto debitore, una responsabilità contrattuale e il conseguente rischio di un’azione risarcitoria.

3. Il fatto illecito e il danno ingiusto: casi di responsabilità extracontrattuale

A differenza della responsabilità contrattuale, quando si parla di responsabilità extracontrattuale si intendono tutti quei casi in cui, da un fatto doloso o colposo, è sorto un danno ingiusto, dal quale deriva, in capo al soggetto agente, l’obbligo di risarcire il danno (art. 2043 c.c.).

La responsabilità extracontrattuale trova la propria fonte nell’art. 2043 c.c., il quale prevede che detta responsabilità sorga quando un soggetto subisce un danno dalla condotta altrui in assenza di un rapporto obbligatorio (che, come già visto, farebbe sorgere una responsabilità contrattuale).

Ciò detto, con la locuzione “fatto doloso o colposo” il legislatore ha voluto intendere qualsiasi fatto, commissivo o omissivo, che viola un obbligo sancito dall’ordinamento. Dunque, rientra nel contesto il cosiddetto “fatto illecito”.

3.1. Il fatto illecito e il necessario nesso causale

Essendo il fatto illecito una fonte di obbligazioni, affinché esso possa scaturire un risarcimento del danno è necessario individuare un nesso di causalità tra l’evento dannoso e l’atto posto in essere.

Il nesso di causalità ricopre un ruolo chiave, avendo una duplice funzione: da un lato quella di ricostruire gli eventi, andando a stabilire un collegamento tra il danno e il responsabile; dall’altro lato quella di delimitare l’area del danno risarcibile.

3.2. Il concetto di danno ingiusto e i diversi tipi di “danno” risarcibili

Nell’introdurre la responsabilità extracontrattuale il legislatore ha richiamato, nell’art. 2043 c.c., il c.d. danno ingiusto.

Sulla qualificazione dell’ingiustizia del danno la dottrina ha elaborato diversi criteri, tra i quali si annovera il criterio sostanziale, secondo il quale per danno ingiusto si intende non tanto il diritto leso, quanto il bene leso oggetto del diritto (es. lesione della persona, della proprietà, della privacy, ecc).

Ciò posto, è opportuno spendere due parole sulle varietà dei danni risarcibili, i quali non solo appaiono in continuo accrescimento ma rientrano anche in molteplici categorie.

Esse possono essere principalmente suddivise in due macro categorie:

  • il danno patrimoniale (con il quale si intende un pregiudizio al patrimonio, consistente nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale), a sua volta distinto in lucro cessante (mancato guadagno per il danneggiato) e danno emergente (concreta perdita economica sopportata dal danneggiato);
  • il danno non patrimoniale (con cui si intende la lesione di un interesse inerente alla persona, privo di un vero e proprio valore di scambio, quali ad es. la salute, l’integrità morale, ecc). Al riguardo si annovera che rientrano tra i danni non patrimoniali, il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale.

In conclusione, ai fini di un’azione risarcitoria, è necessario che il danno, dal quale è derivato un disvalore o un mancato guadagno, sia concreto, materiale e non presunto.

Fonti normative

Artt. 1173, 1218, 1321, 1470, 2043, 2059 c.c.

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