Che cosa e’ la rescissione di un contratto

La rescissione del contratto è disciplinata dagli artt. 1447 – 1452 cod. civ. ed è un istituto volto a riequilibrare una situazione di anomala alterazione della libertà negoziale di uno dei contraenti.

rescissione contratto

1. Rescissione di un contratto nel cod. civ.

La rescissione del contratto è disciplinata dagli artt. 1447 – 1452 cod. civ. ed è un istituto volto a riequilibrare una situazione di anomala alterazione della libertà negoziale di uno dei contraenti.

2. Ambito di applicazione

Il cod. civ. prevede, nelle sole ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive, la possibilità di sciogliere il contratto attraverso la rescissione. La rescissione è una forma di invalidità del contratto che incide sul rapporto contrattuale e non sul contratto.

Il contratto può essere rescisso quando è stato concluso a condizioni inique, a causa di una alterata libertà del volere: il soggetto ha concluso il contratto a certe condizioni, trovandosi in: - in stato di pericolo; - in stato di bisogno.

3. Lo stato di pericolo (art. 1447 cod. civ.)

Ai sensi dell’art. 1447 cod. civ., si ha stato di pericolo quando una parte ha stipulato un contratto a condizioni inique (vi è sproporzione tra le prestazioni, in base ai valori di mercato), a causa della necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Lo stato di pericolo, quindi, presuppone la lesione di interessi aventi carattere personale. Sul punto, non rileva che il danno sia reale, evitabile o involontario. In tal caso: - la parte che si è obbligata presenta la domanda di rescissione; - il giudice nel pronunciare la rescissione può, a seconda delle circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

4. La rescissione per aver contratto in stato di bisogno

Ai sensi dell’art. 1448 cod. civ., si ha stato di bisogno quando una parte per necessità economica ha concluso un contratto caratterizzato da sproporzione tra la sua prestazione e quella della controparte (c.d. requisito della lesione) e quest’ultima ha approfittato della situazione per trarne vantaggio (c.d. requisito dell’approfittamento).

Lo stato di bisogno, quindi, presuppone la lesione di interessi di carattere patrimoniale. In tal caso:

- la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto;

- l’azione di rescissione non è ammissibile, tuttavia, se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto;

- la lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta;

- non possono essere oggetto di rescissione i c.d. contratti aleatori (ad esempio, assicurazione, scommessa), essendo tipica l’assunzione di un rischio.

Ai sensi, inoltre, dell’art. 1449 cod. civ. prevede che:

- l’azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto;

- il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla, offrendo una modifica del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (c.d. rettifica del contratto);

- la rescissione del contratto ha effetto retroattivo solo tra le parti e, pertanto, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, anche in mala fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

5. L’approfittamento

L’approfittamento si ha quando una delle parti contraenti, consapevole dell’altrui bisogno, ne abbia tratto profitto. Per aversi approfittamento, quindi, è necessario il consapevole proposito di avvantaggiarsi dello stato di bisogno altrui.

Sul punto, anche la giurisprudenza si è espressa, asserendo che è irrilevante il fatto che il contraente leso sia consapevole della negatività dell’affare concluso o che l’offerta provenga dal contraente leso senza che l’altra parte abbia svolto alcuna attività intesa a sollecitarne la stipula.

Infatti, è sufficiente che egli abbia profittato della situazione, a lui nota, della limitata libertà contrattuale dell’altra parte, consentendo alla stipulazione di un contratto a prestazioni inique (misura eccedente la metà del valore), con un suo consapevole vantaggio (cfr. Cass. civ. sent. n. 1227 del 1979 e Cass. civ. sent. 6204/1994).

6. Rescissione contratto per lesione ultra dimidium

La lesione ultra dimidium è uno dei presupposti che consentono di esercitare l’azione di rescissione, ai sensi dell’art. 1448 cod. civ.. Si tratta di una lesione che deriva da una sproporzione tra le prestazioni reciproche del contratto, quando la prestazione promessa o eseguita dal danneggiato ecceda della metà il valore della stessa al momento della stipula.

La lesione ultra dimidium, per poter legittimare l’azione di rescissione, non può esaurirsi immediatamente, ma, ai sensi dell’art. 1448, comma 3, cod. civ., “deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta”.

Un esempio di lesione ultra dimidium si può avere nell’ambito della stipula di un contratto di compravendita:

- un bene vale 300.000,00 euro;

- la parte venditrice , spinta da uno stato di bisogno, vende il bene a 70.000,00 euro;

- si è in presenza di una lesione ultra dimidium e del’approfittamento della parte acquirente, consapevole di tale difficoltà;

- il contratto, quindi, potrà essere rescisso.

7. La riconduzione ad equità

La rescissione del contratto può essere evitata da parte del contraente approfittatore riconducendo il contratto ad equità, cioè offrendo di adeguare la propria prestazione a quella dell’altra parte. L’offerta, quindi, ha il compito di eliminare completamente lo squilibrio e di riportare la prestazione al valore di mercato.

L’offerta può avere una natura processuale o sostanziale, a seconda se formulata stragiudizialmente o all’interno del processo. Fuori dal processo, l’offerta di riconduzione ad equità è una proposta contrattuale che ha ad oggetto un contratto modificativo dell’accordo rescindibile.

Tale proposta contrattuale potrà essere accettata o meno. All’interno del processo, invece, acquista la natura di atto unilaterale con effetti solo processuali, paralizzando la pronuncia di rescissione.

Infine, ai sensi dell’art. 1450 cod. civ., l’offerta si applica non solo alla fattispecie dello stato di bisogno, ma anche alla fattispecie dello stato di pericolo. L’offerta di riconduzione ad equità deve, pertanto, consistere nel restituire una parte della prestazione ottenuta, in modo da pareggiare il suo valore con la prestazione effettuata.

8. La differenza tra risoluzione e rescissione del contratto

La risoluzione del contratto comporta lo scioglimento del vincolo con effetto retroattivo. È come se il contratto non fosse mai stato concluso. La risoluzione del contratto si ha per cause che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto quali:

1. la risoluzione di diritto, nei casi previsti dalla legge e cioè:

- art. 1456 cod. civ., quando il contratto contiene una “clausola risolutiva espressa”: i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite;

- art. 1457 cod. civ., quando è previsto un termine essenziale per adempiere e tale termine scade senza che la prestazione sia stata adempiuta; - art. 1454 cod. civ., quando la parte non inadempiente richiede l’adempimento mediante diffida ad adempiere.

2. la risoluzione per inadempimento di una delle parti;

3. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;

4. la risoluzione per eccessiva onerosità. Al contrario, la rescissione dal contratto si può invocare per delle anomalie che si sono verificate al momento della conclusione del contratto:

a) perché concluso in stato di pericolo;

b) perché concluso per lesione.

9. Conclusione

La pandemia causa Covid – 19 ha interessato anche la contrattualistica, sia contratti già conclusi che quelli conclusi proprio a causa della pandemia. Infatti, tra le norme emergenziali e transitorie si è fatto ricorso ai rimedi ex art.1463 c.c. relativo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta che soprattutto nel caso di temporaneità, potrebbe rendere realizzabili le prestazioni alla fine dello stato di criticità o, invece, definitivamente e l’art.1467 c.c., l’eccessiva onerosità sopravvenuta causata dall’avvenimento straordinario ed imprevedibile della diffusione del virus per i contratti conclusi prima o poco prima dello stesso.

Nel caso, invece, di contratti conclusi in stato di bisogno a prezzi eccessivi e squilibrati, allo scopo di poter far fronte all’acquisto per esempio di materiale per prevenire il contagio, per farmaci o per esigenze di sanificazione si potrebbe ricorrere alla tecnica rimediale della rescissione per stato di bisogno; o anche in stato di pericolo. Dunque, per i contratti stipulati precedentemente all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, il ricorso all’azione di rescissione è ammissibile qualora ricorrano tutti i presupposti e le condizioni di procedibilità dell’azione.

10. Conclusione

In conclusione: - per poter esperire l’azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, devono sussistere queste due condizioni:

1. lo stato di pericolo in cui versa una delle parti contraenti, al momento della stipula;

2. l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere. - per poter, invece, esperire l’azione di rescissione del contratto concluso in stato di bisogno, devono sussistere queste due condizioni:

a. una forte sproporzione tra la prestazione di una parte contraente e quella dell’altra parte, tale che il valore di una prestazione è almeno la metà dell’altra prestazione:

b. l’approfittamento dello stato di bisogno in cui versa la parte danneggiata. Non solo, l’azione di rescissione è soggetta al termine di prescrizione di 1 anno dalla conclusione del contratto.

Sul punto, occorre distinguere se la lesione integra o meno gli estremi di un reato. Nel primo caso, (quando la lesione integra gli estremi di un reato, ad esempio, il reato di usura) se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., questa si applica anche all’azione di rescissione.

Tuttavia, se il reato si estingue per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta una sentenza penale irrevocabile, l’azione si prescrive in 1 anno con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Nel secondo caso, invece, la prescrizione è di 1 anno dalla conclusione del contratto. Dott.ssa Paola Testa

Riferimenti normativi

  • Artt. 1447 – 1452 cod. civ.;
  • Art. 2947 cod. civ.;
  • Cass. civ. sent. n. 1227 del 1979;
  • Cass. civ. sent. n. 6204 del 1994.

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