Quando si può contestare una multa sulle strisce blu?

Le strisce blu, rappresentano zone comunali, in cui la sosta dei veicoli è soggetta al pagamento di una somma di denaro. In caso d’infrazione, è possibile impugnare il verbale. Vediamo quand’è possibile.

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1. Strisce blu: regolamento e multe

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto stradale, e più precisamente, i motivi per impugnare una multa comminata per la sosta sulle strisce blu.

Le strisce blu, sono area comunali, predisposte al parcheggio di veicoli, previo pagamento di una somma di denaro, solitamente attraverso l’utilizzo di apposite apparecchiature, denominate parchimetri. La loro disciplina, è contenuta nell’articolo 7 del Codice della Strada, secondo cui, a seguito della delibera della giunta comunale, il Comune nella persona del Sindaco, può con ordinanza, istituire apposite aree relative al centro abitato, per la sosta dei veicoli, dietro pagamento di un corrispettivo, utilizzando strumenti di controllo della durata della sosta.

I comuni, possono predisporre ulteriori aree per il parcheggio sulle strisce blu e quindi a pagamento, anche al di fuori dei centri abitati, qualora sussistano particolari esigenze di traffico, indicando tali zone come rilevanti sul piano urbanistico. In caso di trasgressione alla normativa sulle strisce blu, è prevista una pena pecuniaria da 41€ a 168€, ridotta del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica.

2. Come fare ricorso

In caso di violazione alla normativa sui parcheggi blu, è possibile contestare la multa, proponendo ricorso dinanzi:

  • al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata;
  • oppure al Prefetto, nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, in quanto per importi inferiori a 1.100€, il ricorrente può ricorrere personalmente, versando il solo contributo unificato pari a 43€.

Il ricorso, deve contenere:

  1. l’indicazione dell’autorità adita;
  2. le generalità del ricorrente ed i dati relativi al veicolo;
  3. l’esposizione dei fatti;
  4. i motivi per cui si ritiene che la multa sia illegittima;
  5. la data e sottoscrizione del ricorrente.

Tra i motivi d’annullamento della multa per parcheggio sulle strisce blu, rientrano:

2.1 Mancata dicitura a verbale dell’ordinanza istitutiva delle strisce blu

Qualora il verbale di accertamento, non riporti le indicazioni in ordine al procedimento con cui è stata deliberata l’istituzione dell’area di parcheggio a pagamento, ciò comporta la violazione del diritto di difesa del soggetto, garantito dall’art. 24 Costituzione. Difatti, l’automobilista non può, in tali fattispecie, avere contezza se l’area di parcheggio a pagamento, sia stata disposta in virtù di delibera della giunta comunale o dell’ordinanza del sindaco, e quindi è impossibilitato a sapere quale provvedimento, eventualmente impugnare, derivandone una violazione al proprio diritto di difesa.

2.2 Mancanza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze alle strisce blu

L’art. 7 del Codice della strada, prevede che il Comune, istituendo in alcune zone comunali parcheggi blu, è tenuto anche a riservare in tali zone o in loro prossimità, aree destinate al parcheggio libero, senza dispositivi di controllo della sosta, e quindi gratuiti.

L’obbligo non si applica alle aree pedonali ed a traffico limitato nonché alle zone urbane aventi importanza storico, artistico, ambientale ed alle zone con particolari esigenze di traffico.

Al di fuori di tali zone, l’omissione del Comune a predisporre in prossimità dei parcheggi blu, aree di parcheggio gratuite, comporta l'illegittimità della sanzione comminata.

Ciò è confermato, dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “Sono illegittime per violazione dell'art. 7, C.d.S., le delibere della giunta comunale e le ordinanze del Sindaco che, fuori delle zone definite come aree pedonali o a traffico limitato o d’interesse storico o culturale, istituiscono parcheggi a pagamento senza che su parte della stessa area o su altra nelle immediate vicinanze siano riservati spazi adeguati destinati alla libera sosta”. (Cassazione Civile, Sez. Unite, 09 gennaio 2007, n. 116).

2.3 Mancanza dell’ordinanza di nomina degli ausiliari del traffico

Gli ausiliari del traffico, sono soggetti assunti dal Comune o dipendenti di società esterne a cui è deputato il controllo e l’accertamento delle trasgressioni relative alla sosta dei veicoli. Tali soggetti, tuttavia possono esercitare i loro compiti, solo a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sindacale, che conferisca loro il potere sanzionatorio, pena l’illegittimità della multa elevata.

Tale principio, è confermato dai giudici di legittimità, secondo cui: “La legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti fissati dalla legge che devono essere recepiti nei provvedimenti sindacali di nomina, pena l’illegittimità della nomina e di conseguenza della sanzione comminata (Cass, Civ, 24 Aprile 2010, n. 9847).

Ugualmente, è illegittima la sanzione comminata dagli ausiliari del traffico, che dipendano da società terze, qualora sia scaduta la Convenzione con cui il Comune conceda alla società convenzionata, il potere di controllo ed accertamento delle infrazioni sui parcheggi blu.

2.4 Parchimetro malfunzionante o inabilitato all’uso del bancomat

La multa comminata per parcheggio sulle strisce blu, è illegittima qualora l’utente, non abbia potuto provvedere al pagamento, per malfunzionamento del parchimetro.

Infatti, l’utente, ove non ci siano altri dispositivi nelle vicinanza, potrà ottenere l’annullamento, dimostrando l’impossibilità del pagamento, ad esempio fotografando la macchinetta guasta oppure attraverso la testimonianza delle persone presenti.

Un ulteriore motivo d’impugnazione, è rappresentato dal mancato adeguamento del parchimetro all’utilizzo del bancomat, in quanto dal 2016, la legge impone ai gestori di servii pubblici, come i parcheggi sulle strisce di blu, di consentire il pagamento attraverso strumenti telematici quali bancomat o carte di credito.

Tale onere è escluso, solo in presenza d’impossibilità tecniche al mancato adeguamento, che non investono eventuali ragioni finanziarie del Comune ad adeguare i dispositivi. L’impossibilità ad usare il bancomat, costituisce quindi motivi d’annullamento, dovendo però l’utente anche dimostrare l'oggettività impossibilità a provvedere al pagamento attraverso l’uso del denaro contante.

3. Novità: il Telepass

Una novità relativa alle strisce blu, è rappresentata dalla possibilità di utilizzare un’app per pagare il parcheggio dal proprio telefono, predisposta da Telepass.

Infatti, l’utente accedendo all’app Telepass Pay, può stipulare il contratto d’abbonamento Telepass inserendo i propri dati personali e quelli del proprio veicolo. Successivamente, dopo aver parcheggiato sulle strisce blu, l’utente accede al servizio tramite l’app, indicando la durata della sosta, e Telepass, detrarrà il relativo importo sulla base della tariffa predisposta dal Comune selezionato al momento del parcheggio, direttamente dal conto collegato all’account registrato con Telepass Pay. L’utente, deve stampare il tagliando Telepass Pay, ed esporlo sul parabrezza, al fine di rendere noto agli agenti municipali o ausiliari del traffico, l’utilizzo del Telepass, per il pagamento del parcheggio sulle strisce blu.

Fonti Normative

Codice della Strada: articolo 7.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 09 gennaio 2007, n. 116.
Cassazione Civile, sentenza 24 Aprile 2010, n. 9847.

Roberto Ruocco

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