Quando la legittima difesa non costituisce reato?

Non sempre il denunciato è quello che ha torto. In taluni casi anche il denunciato è la vittima della condotta del denunciante.

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1. Cosa si intende per legittima difesa

L'istituto è previsto dall'art. 52 del codice penale italiano, che testualmente recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.» In altri termini, v'è legittima difesa quando un soggetto, per difendere la propria persona o il proprio patrimonio o gli stessi beni giuridici di un'altro soggetto, tiene un comportamento che astrattamente sarebbe punito.

2. Quando si può dire di aver agito per legittima difesa

Si può parlare di legittima difesa quando a un'aggressione segue una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni. L'aggressione deve avere come bene aggredito un diritto (il codice si riferisce genericamente di "offesa"), la minaccia dev'essere contraria all'ordinamento giuridico (cioè non giustificata in alcun modo).

L'aggressione deve essere "attuale": ciò significa che non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato. Per quanto riguarda invece la reazione, essa deve essere necessaria per salvare il diritto minacciato e proporzionata all'offesa (anche se questo requisito è stato messo in discussione con le nuove riforme).

Se non si rispettano queste condizioni, si potrebbe commettere un eccesso di legittima difesa. Caso classico in cui è difficile sostenere la legittima difesa è quello del derubato che spara al ladro in fuga. Chi spara andrà facilmente sotto processo per eccesso di legittima difesa se non addirittura per lesioni volontarie nel caso in cui non muoia il fuggitivo.

3. Quando si commette un eccesso di legittima difesa

Prima di tutto bisogna valutare se, quando è stata eseguita la condotta incriminata, v'era la scriminante della legittima difesa.

Se c'è legittima difesa non c'è eccesso colposo di legittima difesa e viceversa poiché "l’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa intriseci, cosicché per stabilire se questi siano stati ecceduti colposamente bisogna preliminarmente accertare l’adeguatezza della reazione difensiva e solo dopo procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario". (Cassazione penale, Sent. n. 11084/17).

Si parla di eccesso di legittima difesa quando chi ha reagito è andato oltre lo scopo di difendersi oppure poteva difendersi aspettando l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Dibattuto è il caso in cui chi reagisce lo fa perché provocato dalla vittima. Il caso più classico, è quello di Tizio che subisce diversi furti e, durante l'ultimo colpo, ferisce con un'arma da sparo il ladro che ha soltanto torcia e cacciavite. In tal caso, il ladro non può minacciare nessun altro bene se non il patrimonio del derubato. La Cassazione ha detto che, sebbene Tizio ha ecceduto (poteva sparare in aria o urlare), si può anche concedere il beneficio della provocazione (Cassazione penale, Sent. n. 43904/2017, n. 43904).

4. Le conseguenze in caso di eccesso di legittima difesa

Il nostro ordinamento prevede in tali casi l'imputazione per lesioni colpose, insieme all'articolo 55 del codice penale – che di regola impedisce la contestazione di regola dell'omicidio volontario –, o, in caso di morte dell'aggredito, per omicidio preterintenzionale.

Un Pubblico Ministero coraggioso potrebbe sostenere l'accusa di omicidio volontario col dolo eventuale (cioè l'imputato ha previsto che col suo gesto poteva uccidere l'altro soggetto ma contava di non ammazzarlo).

Civilisticamente, le conseguenze sono date dal risarcimento dei danni patrimoniali (cure mediche pagate, invalidità permanente e temporanea) ex art. 2043 e ex art 2059 codice civile, comprendendo anche quelli morali legati alle sofferenze psicologiche e nei rapporti con gli altri. Se invece la difesa è legittima non c'è né da risarcire né condanna penale.

5. Accordo tra le due parti

Se l'eccesso colposo provoca alla vittima una lesione destinata ad essere guarita clinicamente entro i 40 giorni, è possibile trovare un accordo con il danneggiato.

In tal caso, se il danno non è avvenuto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale, il reato è procedibile a querela e si può ottenere un accordo volto a far rimettere la querela per evitare una condanna penale. Quasi sempre, chi querela un soggetto vuole la punizione della controparte. Il pagamento di una somma di danaro ritenuta equa può essere vista come condanna.

Quando il denunciante ottiene quel che desidera ritira la querela. Tecnicamente la rimette. Detta rimessione ha valore giuridico soltanto nel momento in cui viene accettata dal denunciato.

6. Come agire in caso di una rissa

I casi più frequenti nella realtà sono due:

  1. il ferimento (o uccisione) del ladro: il derubato risponde se colpisce il ladro che sta fuggendo perché manca il pericolo a un bene costituzionalmente protetto;
  2. la rissa: i partecipanti a una rissa, non possono mai invocare la legittima difesa, poiché costoro sono sempre animati da intenti di offendere altri soggetti (Cassazione penale, Sent. n. 9428 del 1 marzo 2018, n. 9428). Pertanto, può invocare la legittima difesa solo chi vi ha preso parte per far cessare la rissa.
Juri Armani, AvvocatoFlash

Fonti normative

Artt. 52 e 55 c.p.

Artt. 2043 e 2059 c.c.

Cassazione penale, Sent. n. 21905 del 17 maggio 2018

Cassazione penale, Sent. n. 11084/17

Cassazione penale Sent. n. 43904/2017, n. 43904

Cassazione penale, Sent. n. 9428 del 1 marzo 2018, n. 9428

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