Cancellazione della residenza

Ci sono casi in cui il Comune può cancellare il cittadino dall’iscrizione anagrafica. Quando succede, come avviene e quali sono le conseguenze?

Cosa si intende per residenza?

Prima di verificare quando il Comune può cancellare il cittadino dalle iscrizioni anagrafiche, è opportuno, innanzitutto, definire cosa si intende per residenza. L’art. 43 del codice civile ci indica, al comma 2, la nozione di residenza: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Pertanto, ciò che rileva nel concetto di residenza è il carattere abituale del luogo in cui un soggetto vi si trovi ad abitare stabilmente. Per costante giurisprudenza il concetto di abitualità si caratterizza di un elemento oggettivo, ovvero la stabilità nella dimora, e di un elemento soggettivo consistente nell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Tuttavia la precisazione del carattere di abitualità e stabilità è importante, poiché non sempre il soggetto fisicamente è rintracciabile nella residenza stessa.

Per questo motivo si distingue dalla dimora e dal domicilio. Infatti:

il domicilio è il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari od interessi. Si pensi ad esempio al luogo in cui il soggetto esercita la propria attività professionale. Ma per domicilio si può indicare anche i casi in cui il soggetto indica il luogo dove sia reperibile per le comunicazioni, che ben potrebbe essere diverso dalla residenza. L’articolo 47 del codice civile, inoltre, prevede che si “può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, e l’ elezione si deve fare espressamente per iscritto”: Si pensi alla elezione di domicilio presso il proprio avvocato per la definizione di una controversia, per cui limitatamente a quella vertenza le comunicazioni relative vengono dirette, appunto, all’avvocato.

la dimora è il luogo in cui il soggetto attualmente soggiorna, che a differenza della residenza manca del carattere dell’abitualità. Dunque, qui la differenza è marcata, poiché differisce dalla residenza esclusivamente per l’assenza del carattere di abitualità e permanenza del luogo in cui si abita fisicamente. Si pensi alla casa in cui si trascorrono le vacanze estive, che appunto non è il luogo abituale dove si è presenti regolarmente. Ma attenzione! Il concetto di abitualità che contraddistingue la residenza fa sì che essa non venga meno a causa di assenze prolungate, sia esse volontarie (necessità lavorative) o forzate (carcerazione). Pertanto, parliamo di residenza in termini di luogo regolare in cui si è fisicamente presenti solo in senso lato. Ciò che conta a livello legale è che il posto in cui un soggetto fissa la residenza si esattamente quello, salvo, come vedremo, le ipotesi di cancellazione anagrafica. La residenza viene fissata attraverso l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune in cui il soggetto decide di dimorare abitualmente.

L’iscrizione nell’anagrafe, ai sensi dell’art. 7 DPR 223/1989, viene effettuata:

  • per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
  • per esistenza giudizialmente dichiarata;
  • per trasferimento di residenza dall'estero.

Cancellazione della residenza

L’art. 11 del DPR 223/1989 stabilisce i casi in cui il Comune può procedere alla cancellazione dall’iscrizione anagrafica che sono: morte; trasferimento in altro comune o all’estero; irreperibilità.

Cancellazione per morte

La dichiarazione di morte deve essere presentata al Comune di residenza da un parente, da un congiunto, da una persona delegata o da un'impresa funebre appositamente incaricata, ovvero dal medico che ha constatato la morte.

Una volta presentata la dichiarazione di morte, la cancellazione avviene d’ufficio, nel senso che parenti e familiari del defunto non devono fare altro a tal fine, essendo l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto ad effettuare le comunicazioni all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. L'Ufficio Anagrafe provvede a comunicare telematicamente l'avvenuto decesso della persona rispettivamente ad altri enti quali, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate e all'I.N.P.S.

Cancellazione per trasferimento in altro comune o all’estero

Nell’ipotesi di trasferimento in un altro e nuovo Comune, il soggetto interessato deve comunicare a quest’ultimo la propria residenza, nulla più. Va detto, infatti, che all’atto in cui ci si iscrive al nuovo Comune di appartenenza, sarà quest’ultimo ad effettuare le comunicazioni relative al vecchio Comune.

Trascorsi due giorni il precedente Comune provvederà alla cancellazione dell’interessato dalla propria anagrafe. Diversamente, in caso di trasferimento all’estero, il cittadino deve presentare richiesta di iscrizione all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) presso il Consolato italiano competente per territorio che provvederà a comunicare al Comune italiano di residenza l’avvenuto trasferimento. La cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE avverrà nei due giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dal consolato.

Cancellazione per irreperibilità

La cancellazione per irreperibilità è un provvedimento dell'Ufficiale dell’anagrafe che sfocia all’esito di un procedimento amministrativo rivolto a verificare la sussistenza o meno della dimora abituale all’indirizzo di residenza. Le occasioni da cui scaturiscono le verifiche del caso sono:

1) Irreperibilità in sede di censimento: quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;

2) Irreperibilità accertata: quando a seguito di ripetuti accertamenti diretti allo scopo di constatare l’effettiva presenza in loco della persona, quest’ultima risulti ormai continuamente assente, o meglio irreperibile;

3) Dichiarazione di dimora abituale per gli stranieri extra unione europea (cittadini non europei): si applica ai i cittadini stranieri (non UE) in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.

Cosa succede se non hai una residenza?

L’iscrizione, nelle liste anagrafiche di un Comune situato sul territorio Italiano, è fondamentale per il singolo individuo, dal momento che alla residenza, è legato il riconoscimento di una molteplicità di diritti, molti dei quali, garantiti anche a livello costituzionale. Infatti, non avere la residenza, in un comune Italiano, comporta l’impossibilità di godere:

1. dei diritti anagrafici: si pensi al rilascio della Carta d’identità oppure del Certificato sullo Stato di Famiglia, necessario sia per la concessione degli assegni familiari, nel caso di figli a carico del contribuente, e sia per la compilazione del modello I.S.E.E. occorrente ad esempio per ottenere agevolazioni fiscali o benefici economici;

2. del diritto di voto: la residenza, è necessaria al fine di essere iscritto presso la circoscrizione di un determinato Collegio Elettorale, e pertanto in sua mancanza, viene meno anche la possibilità dell'elettorato attivo e passivo (esprimere il proprio voto oppure essere eletti);

3. dei diritti in materia di lavoro: la residenza, è altresì, necessaria per l’iscrizione presso i Centri per l’Impiego, nonché per l’avvio di un'attività commerciale, dal momento che occorre indicare una residenza, al fine di aprire una propria Partita IVA;

4. dei diritti relativi alla salute: la residenza, è il requisito imprescindibile per l'iscrizione presso la competente ASL, del territorio di appartenenza, e di conseguenza per accedere ai servizi garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, compresa l’individuazione del proprio medico di base nonché per ottenere le agevolazioni sanitarie individuate in base al luogo, ove il soggetto, viva stabilmente;

5. dei diritti in materia di assistenza sociale ed economica, come nel caso della pensione sociale oppure della pensione d’invalidità, senza la residenza, infatti, tali prestazioni, non possono essere erogate. Allo stesso modo, la residenza è richiesta per accedere ai bonus sociali, previsti per le classi meno abbienti, come per esempio la Social Card, per gli acquisti alimentari o per le agevolazione in materia di fornitura del gas o corrente elettrica;

6. dei diritti previsti in sede giurisdizionale: la residenza, infatti, costituisce il luogo primario per la notifica e ricevimento degli atti giudiziari ed amministrativi. Alla residenza, inoltre, si fa riferimento per l'individuazione dell’organo giurisdizionale, competente per territorio, nonché del luogo ove promuovere un giudizio nei confronti di una persona fisica o giuridica, in mancanza della residenza abituale, infatti, il convenuto andrà citato in giudizio sulla base del domicilio o dimora. La residenza, è necessaria, altresì, per accedere all’istituto del Gratuito Patrocinio;

7. dei diritti previsti in sede di matrimonio, la residenza, occorre al fine di espletare gli adempimenti richiesti in caso di matrimonio, come le pubblicazioni oppure per ottenere il nulla osta, necessario a celebrare il rito matrimoniale, in un comune diverso da quello in cui si abbia la propria residenza.

In ultimo, va ricordato che anche in sede di mutamento di residenza è indispensabile procedere alla comunicazione presso il nuovo Comune di appartenenza. In mancanza, può incorrere in conseguenze di tipo amministrativo (cancellazione dalle liste anagrafiche come abbiamo visto); civile (la notifica di atti giudiziali per esempio, in caso di irreperibilità comporterà il deposito presso la casa comunale e si avrà per notificato, con tutte le conseguenze del caso); penale, in certi casi si potrà addirittura incorrere nel reato di falso in atto pubblico (nel caso di falsa dichiarazione sulla residenza).

Come togliere la residenza ad un ex inquilino?

Qualora, il conduttore, rilasci l’immobile tenuto in locazione, è obbligato ai sensi dell’articolo 2 della Lg. n. 1228 del 1954, a richiedere la variazione della propria residenza. Tuttavia, può accadere, che il conduttore, lasciata l’abitazione, non compia tali adempimenti, e pertanto che si possano creare inconvenienti per il proprietario, ritornato in possesso del proprio immobile, come nel caso in cui, continui a ricevere la posta dell’ex inquilino oppure atti che lo riguardino personalmente.

In tal caso, il proprietario dell’immobile, precedentemente locato, per far cessare tale situazione de facto, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Lg. n. 1228 del 1954, può rivolgersi, sia personalmente che a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., all’ufficiale dell’anagrafe del comune ove si trova l’immobile, al fine di rendere nota la circostanza e consentire alla pubblica amministrazione di compiere i necessari accertamenti. Il responsabile dell’ufficio anagrafico, infatti, a seguito della notizia inoltrata dal proprietario, potrà:

1) disporre le indagini per accertare le eventuali violazioni degli obblighi da parte del conduttore;

2) invitare le persone inadempienti, ossia il conduttore dell’immobile, ormai andato via, per fornire notizie e chiarimenti necessari;

3) interpellare, nel caso si renda necessario, enti, amministrazioni e uffici pubblici e privati (ad esempio l’Agenzia delle Entrate per risalire ai luoghi in cui avvengono le notifiche degli atti);

Procedimento di cancellazione per irreperibilità

Il procedimento più complesso di cancellazione dai registri anagrafici è quello per irreperibilità, previsto dall’art. 11 lettera c del DPR 223/1989. La cancellazione avviene quando, a seguito di accertamenti, ripetuti ed intervallati nel tempo, la persona interessata risulti irreperibile ovvero non più dimorante abitualmente all’indirizzo di iscrizione anagrafica, né in un altro Comune, né risulti iscritto all’AIRE.

L’impulso al procedimento può avvenire d’ufficio, come nei casi di censimento, o dietro segnalazione da parte di un ente pubblico, di un soggetto esercente una funzione pubblica (es compagnia del gas o della luce) o di un privato cittadino. L’avvio del procedimento deve essere comunicato al soggetto interessato attraverso notifica di raccomandata A/R all’indirizzo di iscrizione anagrafica.

Le verifiche, volte ad accertare l’effettiva irreperibilità del soggetto, si protraggono, solitamente, per un anno. Se al termine degli atti di accertamento il soggetto non venga trovato, allora si considererà raggiunta la prova dell’irreperibilità.

Dunque, una volta ottenuta la prova dell’irreperibilità, l’Ufficiale dell’anagrafe procederà a concludere il procedimento adottando il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato dall’iscrizione anagrafica, che dovrà essere notificato allo stesso.

Conseguenze della cancellazione ed eventuale ripristino

La cancellazione della residenza porta con sé determinate conseguenze che sono: la perdita del diritto al voto; l’impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche, carte di identità e di altri documenti; la cancellazione dall’assistenza sanitaria.

Al fine di non incorrere in queste conseguenze, il soggetto interessato potrà ripristinare l’iscrizione anagrafica. Il ripristino potrà avvenire o attraverso la reiscrizione, della propria residenza, nei registri anagrafici o attraverso il ricorso al Prefetto.

Mentre con la reiscrizione la residenza sarebbe da considerarsi interrotta dal momento della cancellazione fino al momento della reiscrizione della stessa, diversamente, qualora il ricorso al Prefetto sortisca esito positivo, la residenza sarebbe ripristinata con annullamento del provvedimento di cancellazione.

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