È possibile annullare una donazione?

L’istituto della donazione si fonda sull’incontro di due o più volontà dove un soggetto decide di arricchire l’altro attraverso la cessione di un suo diritto o l’assunzione di un’obbligazione. La donazione è contraddistinta dalla liberalità dell’azione e dalla gratuità del donante verso il donatario ed esistono alcuni casi per annullarla.

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1. Istituto della donazione

L’istituto della donazione nasce come contratto per cedere un bene ad un altro soggetto senza dietro un corrispettivo.

In particolare la donazione è disciplinata dall’articolo 769 c.c. e s.s. che ne descrive le modalità, i soggetti e le forme.

1.1 I soggetti

Il codice individua coloro che ne hanno la capacità e sono quelli che hanno il potere di disporre liberamente del bene e che quindi ne possono determinare il suo trasferimento; anche i minori emancipati possono donare, ma limitatamente al caso in cui vengano autorizzati all’esercizio di un’impresa commerciale.

1.2 La forma della donazione

La forma della donazione è per atto pubblico, l’accettazione del bene donato può essere fatta sia nello stesso atto pubblico che ne trasferisce la proprietà che con un atto posteriore.

Nel caso in cui si parli di donazioni di modico valore, sull’entità del valore della cosa bisognerà valutare il patrimonio del donante (art. 782 c.c.).

2. Annullabilità della donazione

La donazione riflette tutti quei vizi di un contratto quali: incapacità (art. 1425 c.c.), errore (art. 1428 c.c.), violenza (art. 1435 c.c.), minaccia di far valere un diritto (art. 1438 c.c.) e dolo (art. 1439-40 c.c.).

2.1. Incapacità

Uno dei requisiti per la donazione è averne la capacità, quindi l’eventualità che il donatore sia incapace di intendere e di volere, ovvero non essere pienamente cosciente delle sue azioni è uno dei motivi per cui può essere annullata (art. 775 c.c.).

Il codice fissa l’azione per l’annullamento entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata effettuata.

Stessa ragione è nel caso in cui il donatore sia privo della capacità perché colpito da un deficit psichico o fisico.

Si può chiedere l’annullamento della donazione anche per le cose donate prima della dichiarazione di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, la ratio è nel dare una massima protezione a un soggetto che non è in grado di prendere delle decisioni con coscienza così da tutelarlo (art. 776 c.c).

2.2 Errore

L’errore è un altro vizio che comporta l’annullabilità dell’atto di donazione, ne esistono diverse forme, determinata dal grado di rilevanza, ovvero che la sua gravità determina il fatto che se il donante l’avesse saputo non avrebbe donato l’oggetto.

L’errore essenziale si ha quando ricade sia sull’oggetto, che sul soggetto ricevente (esempio colui che dona sbaglia persona a cui affidare il bene), sulle qualità del ricevente, o nell’ultimo caso quando è un errore di diritto ed è stata la ragione unica o principale del contratto.

2.3 Violenza

La violenza si esplica in quelle azioni dirette a coercizzare la volontà del soggetto che deve donare con la forza un bene, per paura di ritorsioni contro di sé o contro i suoi beni a un danno grave.

Si ritiene violenza anche nell’eventualità di minaccia contro persone legate a colui che deve donare, sarà la valutazione del giudice a determinare il pericolo a cui è stato esposto.

2.4 Dolo

Il dolo si descrive in comportamenti diretti con volontà a produrre un danno nei confronti dell’altro, attraverso raggiri che vanno a confondere la volontà altrui, tanto che senza il dolo il donante non avrebbe deciso spontaneamente di consegnare il bene ad oggetto.

2.5 L’azione di annullamento

L’azione di annullamento può essere proposta solo da chi ne ha interesse, il termine per presentare la domanda all’autorità giudiziaria è fissata a cinque anni (art. 1442 c.c.).

Si specifica che nel caso di violenza, dolo o errore il termine per l’impugnazione decorre dal giorno della sua scoperta, questo per assicurare alla vittima una corretta possibilità di poter presentare l’azione.

3. Casi di nullità

Vizio più grave che può colpire una donazione è la nullità, infatti essendo un atto personale, non può essere attribuito mandato a nessun’altro.

Un’altra forma di protezione nei confronti del soggetto più debole è la nullità grave della donazione fatta dall’incapace nei confronti del suo tutore o protutore (art. 778 c.c. e 779 c.c.).

Non si può vantare nullità sull’atto di donazione da parte degli eredi o dagli aventi causa che pur riconoscendo i suoi vizi ne hanno accettato gli effetti (799 c.c.)

Angelica Sonia Cosi

Fonti normative

Artt. 769 - 778 – 779 – 782 – 1425 - 1428 - 1435 - 1438 – 1439 - 1440 - 1442 c.c.

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