Pignoramento presso terzi

La disciplina dell’espropriazione presso terzi viene disciplinata dal capo III, Sezione I del nostro codice di procedura civile ( Artt. 543- 554)

pignoramento presso terzi

Che cos’è il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento è “l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”.

Il cosiddetto terzo, invece, è il soggetto diverso dal debitore o dai suoi successori che, però, può venire coinvolto nel processo esecutivo in due ipotesi:

- perché egli è debitore del debitore o è in possesso di una cosa del debitore, come ad esempio accade qualora l’espropriazione abbia ad oggetto crediti di denaro del debitore verso un terzo, dei quali il debitore non possa immediatamente disporre(espropriazione presso il debitore);

- perché, pur non essendo debitore, egli è chiamato a rispondere con propri beni del debito altrui (c.d. espropriazione contro il terzo proprietario).

La normativa italiana di riferimento

La disciplina dell’espropriazione presso terzi viene disciplinata dal capo III, Sezione I del nostro codice di procedura civile ( Artt. 543- 554), ha subito innumerevoli modifiche e tra le più rilevanti si evidenzia: la L. 228/2012 che è intervenuta ad es. inserendo la previsione dell’uso della PEC ovvero stravolgendo la disciplina precedente sulla mancata e/o contestata dichiarazione del terzo; e, successivamente, il D.L. 132/2014, conv. In L. 164 /2014 che è intervenuta ancora più decisamente sulla disciplina in esame.

Come funziona il pignoramento presso terzi? Quali sono i requisiti?

Prima di procedere al pignoramento presso terzi, così come per ogni forma di esecuzione forzata, costituisce condizione necessaria l’esistenza di un valido titolo che consacra il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Una volta notificato il titolo esecutivo e il precetto, si potrà esercitare l’azione esecutiva. Sarà successivamente necessario sapere dal terzo se egli sia veramente debitore del debitore o se egli si trovi in possesso di cose del debitore.

Per tale ragione il pignoramento presso terzi si concretizza in un atto scritto complesso in quanto in esso sono presenti caratteri propri del processo esecutivo ed altri propri del processo di cognizione ed altresì in quanto è posto in essere dalla attività di due soggetti ( creditore ed ufficiale giudiziario) nei confronti di altri due soggetti (debitore e terzo).

L’atto di pignoramento viene notificato, pertanto, ai due destinatari, il debitore ed il terzo e deve contenere, oltre alla ingiunzione al debitore, ex art. 492 c.p.c., l’indicazione delle somme e delle cose dovute dal terzo al debitore e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

Ai sensi dell’art. 543 co.2, n. 4 c.p.c., nell’atto di pignoramento presso terzi devono essere inseriti la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice competente affinchè il terzo faccia la dichiarazione di cui all’art. 547 e comunichi tale dichiarazione al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Il terzo, dunque, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando deve essere eseguito il pagamento o la consegna. Si badi bene, tale dichiarazione non è mera dichiarazione di scienza e neppure confessione, infatti, a fronte del comportamento “indifferente” del terzo debitore, l’art. 548 c.p.c., prescrive lo strumento della mancata contestazione dell’esistenza del credito o del possesso che si considereranno efficacemente aggrediti.

I termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento

Una volta eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario deve consegnare al creditore l’originale dell’atto di citazione e questi deve depositare, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna a pena di inefficacia del pignoramento, cosicchè il cancelliere possa procedere alla formazione del fascicolo di esecuzione.

In caso di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo o per violazione del termine indicato, si prevede un ulteriore onere per il creditore: darne notizia al debitore e all’eventuale terzo.

Crediti non pignorabili e crediti parzialmente pignorabili

A norma dell’art. 545 c.p.c., sono assolutamente impignorabili i crediti aventi per oggetto sussidi di garanzia o di sostentamento personale nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattia, funerali, da casse di assicurazione, enti assistenziali, da istituti di beneficenza.

Sono, invece, parzialmente impignorabili e cioè sono pignorabili solo per alimenti, i crediti alimentar, e solo con autorizzazione del Presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato che ne determina la misura con decreto.

Per quanto attiene agli stipendi, ai salari ed altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro di impiego, essi sono pignorabili per alimenti nella misura fissata dal decreto suddetto; per crediti dello Stato, province, comuni e per ogni altro credito sono pignorabili fino ad un quinto.

Il pignoramento eseguito sulle somme indicate nell’aert. 545 in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti da tale norma e dalle speciali disposizioni di legge, è parzialmente inefficace e tale inefficacia è rilevabile dal giudice anche d’ufficio.

Costi del pignoramento presso terzi

Ai fini di stabilire il costo del pignoramento presso terzi, esistono delle tabelle e dipende dal legale a cui ci si rivolge. In ogni caso per avere un’idea circa i costi necessari per intraprendere un’azione si può agevolmente consultare il seguente link.

Fac- simile del pignoramento presso terzi

TRIBUNALE CIVILE DI …..

Atto di pignoramento di crediti presso terzi Il sig. (CREDITORE)____________ nato a ________ (__) il ____________, c.f. ____________, residente in ____________ (__), Via ____________ n. __, indirizzo PEC ____________ rappresentato e difeso dall’Avv. ____________ del foro di ____________, c.f. ____________ indirizzo PEC ____________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in __________ Via _________ n. __ giusta procura in calce/margine all’atto di precetto/ricorso,

Premesso

• Che in virtù del Titolo esecutivo (DESCRIVERE TITOLO ESECUTIVO) n.____/20__ reso/a all’esito del giudizio civile/penale n. ___/__ R.G.A.C. il Sig.____________ è stato condannato a pagare in favore del sig. ____________ la somma di € ____________ oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, e spese legali;

• Che detto titolo, spedito in formula esecutiva in data __/__/____ veniva notificato al debitore in data __/__/_____;

• Che successivamente, con atto di precetto notificato in data ________ il sig. ________ ha intimato al debitore di pagare, nel termine di dieci giorni, la somma complessiva di € ________;

• Che a tutt’oggi, il debitore non ha ancora provveduto al pagamento;

• Che il debitore vanta un credito nei confronti di INDICARE IL /I TERZO/I________ corrente in ________ Via ________ n. __ in virtù di DESCRIVERE I RAPPORTI DI CREDITO/DEBITO FRA DEBITORE E IL/I TERZO/I;

• Che pertanto l’istante intende sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute a debende dal TERZO in favore del debitore e ciò fino alla concorrenza del proprio credito ammontante ad € _____________, oltre agli interessi e alle spese del presente procedimento; tutto quanto sopra premesso, il creditore sig. ______ come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato; cita Il debitore Sig./ Soc (INDICARE DEBITORE) con residenza/sede legale in ________, Via/Piazza ________ n. __ a comparire innanzi al Tribunale di Milano all’udienza che sarà tenuta il giorno _________________ore di rito; INVITA il terzo pignorato (INDICARE GENERALITA’ DEL/DEI TERZO/I) a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 (dieci) giorni, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec ___________________,

AVVERTE

Il terzo pignorato così come sopra generalizzato che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione nelle forme predette, la stessa dovrà essere resa dal terzo in un’apposita udienza; qualora il terzo pignorato non dovesse comparire o, sebbene, comparso, non dovesse rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. (luogo e data) Avv. ________

CORTE DI APPELLO DI…..

UFFICIO UNEP ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

A richiesta dell’istante, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio NEP c/o la Corte Di Appello di Milano, visto il titolo esecutivo costituito da _______________ n. ____/__(R.G. _____/___ cron. ____, Rep. ___ emesso da INDICARE AUTORITA’ GIUDIZIARIA in data _________, reso in formula esecutiva in data __/__/____ e notificato in data __/__/____; visto l’atto di precetto notificato in data __/__/____ con il quale si intimava al debitore di pagare la somma di € ___________oltre agli interessi legali maturati sulla stessa ed alle spese, i diritti e gli onorari di esecuzione, IVA e CPA come per legge;

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute e debende al INDICARE DEBITORE residente/corrente in _____________ dal INDICARE TERZO/I corrente in _____________ a qualsiasi titolo o causa e ciò fino alla concorrenza della somma precettata aumentata della metà ai sensi dell’art. 546 I comma c.p.c., comprensiva del credito per cui si procede, degli interessi maturati e maturandi, delle spese del presente procedimento;

HO INGIUNTO

al debitore così come generalizzato in atti -ai sensi dell’art. 492 c.p.c. - di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede, le somme assoggettate all’espropriazione;

HO INTIMATO

al terzo pignorato in atti indicato – ai sensi dell’art 543 II comma c.p.c. - di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice;

HO AVVERTITO

il terzo pignorato in atti indicato che, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., dal giorno della notifica del presente atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INVITATO

il debitore in atti indicato, ai sensi del 2° comma dell’ art. 492 c.p.c., ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice;

HO AVVERTITO

Il debitore in atti indicato che - ai sensi dell’art. 495 c.p.c. - può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

HO AVVERTITO

il debitore medesimo che, a norma dell’articolo 615 II comma, terzo periodo, c.p.c. l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. L’Ufficiale Giudiziario In pari tempo

HO NOTIFICATO

Il su esteso atto come segue:

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell’Avv. _________quale procuratore e difensore del (creditore), come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Unep presso la Corte di Appello di Milano, ho notificato il su esteso atto di pignoramento presso terzi a: Al terzo pignorato____________ residente/con sede legale in ______________in persona del legale rappresentante pro tempore Via/Piazza__________ n. __, rimettendone copia conforme a mani di/ a mezzo del servizio postale come per legge; Al debitore esecutato _________________residente/ avente sede legale in ____________ Via/Piazza ____________n___rimettendone copia conforme a mani di:

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