Multa per eccesso di velocità: guida completa per l'impugnazione

L’articolo 142 del Codice della Strada (C.d.S.) disciplina in maniera precisa i limiti di velocità a cui devono obbligatoriamente attenersi tutti gli utenti della strada, siano essi autoveicoli, ciclomotori, quadricicli, autocarri e autobus; al comma 6 ed al comma 6 bis del summenzionato articolo sono indicate le modalità di rilevamento delle infrazioni. Talvolta, gli utenti della strada potrebbero ricevere presso la propria residenza una raccomandata contenente una sanzione per la violazione del Codice della Strada registrata dagli autovelox, ma prima di procedere all’intimato pagamento è opportuno verificare che gli agenti accertatori abbiano rispettato tutte le prescrizioni del Codice della Strada.

Non sempre la multa è legittima

Hai ricevuto un verbale? Analizziamolo insieme.

Nell’ambito delle sanzioni a seguito della violazione del Codice della Strada, ossia in caso di multa per eccesso di velocità, il verbale contenente  la contestazione all’automobilista deve fornire al suo interno una serie di indicazioni in ordine al fatto posto a fondamento della contestazione, la relativa norma violata e la conseguente sanzione addebitata. La presenza di tali indicazioni è necessaria al fine di consentire al presunto trasgressore l’esercizio del diritto di difesa.

Perché non conviene pagare subito: il diritto alla difesa.

Ai sensi dell’art. 202 C.d.S., dal pagamento della sanzione amministrativa nei termini di 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione - nelle ipotesi disciplinate dal C.d.S. ove è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie- ne discende uno sconto pari al 30% rispetto alla contestazione mossa e, se effettuato correttamente, la conseguente estinzione della sanzione. 

L’effettuazione del pagamento nell’ammontare ridotto non consente la successiva impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto pertanto, prima di effettuarlo, è fondamentale valutare la possibilità di contestare la sanzione.

I vizi di forma: i "difetti" che possono rendere nulla la multa.

Affinché la multa possa essere oggetto di annullamento è necessario che la stessa sia priva degli elementi idonei e tali da rendere edotto il guidatore di quanto a lui contestato, deve pertanto contenere gli estremi del fatto illecito e la circoscrizione dello stesso e tutte le informazioni richieste dalla legge, a titolo esemplificativo la data, l’ora e il luogo preciso della violazione, identificazione dei veicolo, la velocità rilevata, il tipo di autovelox utilizzato e altre informazioni obbligatorie.

Gli errori materiali che non comportano incertezza in ordine all’illecito contestato, la relativa norma violata e la sanzione applicabile non minano la validità della multa.


Aspetti legali fondamentali: i motivi di ricorso più efficaci

L'autovelox: mancata taratura, omologazione o segnalazione.

La contestazione della multa erogata, a seguito di rilevazione mediante autovelox, è fondata ogniqualvolta non siano rispettati i requisiti di legge; la normativa è articolata e precisa sul punto e dispone che il dispositivo debba essere adeguatamente segnalato, omologato e tarato.

Pertanto, la presenza di autovelox deve essere adeguatamente segnalata mediante l’apposizione di cartelli stradali chiari e ben visibili e, se ciò non dovesse accadere e quindi il dispositivo non sia stato correttamente segnalato o risulta difficilmente individuabile, è possibile contestare la sanzione. 

Gli autovelox devono essere omologati e sottoposti a regolari controlli di taratura, previsti almeno una volta all’anno dalla normativa vigente, per garantire l’accuratezza delle rilevazioni. Se il dispositivo risulta privo di omologazione o non correttamente calibrato, minata è la precisione dei dati registrati e, pertanto, la multa può essere contestata per l’assenza di attendibilità della misurazione. 

Il vizio di notifica: quando la multa arriva troppo tardi (oltre 90 giorni).

L’articolo 201 del C. d. S. dispone che ogniqualvolta la violazione non possa essere immediatamente contestata poiché, per esempio, rilevata a seguito di un controllo successivo dei dati forniti da dispositivi elettronici, il verbale comprendente gli estremi dettagliati della violazione stessa, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Pertanto, se la notifica della multa dovesse avvenire oltre i 90 giorni dall’infrazione previsti dalla norma, la violazione potrà essere senza dubbio contestata.

Il verbale incompleto o errato: dati mancanti, modello del veicolo sbagliato.

È utile distinguere le ipotesi in cui gli errori impediscono un’esatta identificazione del conducente o del veicolo, da quelle in cui gli errori sono presenti ma non risultano rilevanti ai fini della validità del verbale.

Un verbale può essere contestato se presenta errori nei dati anagrafici del conducente o nell’indirizzo di notifica, a titolo esemplificativo, l’indicazione errata del nome, del cognome o dell’indirizzo può rendere la contestazione illegittima nelle ipotesi in cui tali informazioni non coincidono con quelle riportate nei documenti ufficiali del destinatario. Tuttavia, la presenza di un errore nella data di nascita non comporta la nullità del verbale, qualora siano comunque indicati altri elementi identificativi corretti, come il codice fiscale.

Inoltre, l’assenza di dettagli come il colore o il modello del veicolo non invalida la multa, a condizione che la targa sia riportata correttamente e consenta l’individuazione del mezzo.

La fotografia non valida: targa illeggibile o presenza di più veicoli.

Al momento della ricezione di una multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox, è fondamentale visionare attentamente il fotogramma allegato in quanto la fotografia stessa è in grado di fornire elementi utili per dimostrare l’illegittimità della sanzione e ottenerne l’annullamento. Uno degli errori più frequenti che può emergere dall’analisi dell’immagine riguarda la presenza di più veicoli nel fotogramma, infatti, se la foto ritrae più auto vicine tra loro, o addirittura in senso di marcia opposto, potrebbe non essere possibile stabilire con certezza quale veicolo abbia effettivamente superato il limite di velocità e in tal caso, viene meno la prova certa della violazione.


Cosa fare: la procedura per impugnare la multa

Opzione 1: Il ricorso al Prefetto. Come e quando presentarlo (entro 60 giorni). Pro e contro.

Ai sensi dell’articolo 203 del C. d. S., il trasgressore -o uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 196 del medesimo codice- può proporre ricorso al Prefetto competente per territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento, purché non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui ciò sia consentito. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la violazione oppure all’ufficio o al comando cui appartiene l’organo accertatore, che provvederà alla trasmissione all’autorità competente. La presentazione può avvenire mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica, tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 

Al ricorso possono essere allegati documenti ritenuti idonei a sostenere le ragioni dell’istante che ha la facoltà di richiedere l’audizione personale. Il Prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione entro 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 204 del C. d. S. e qualora l’autorità adita non si pronunci entro i termini indicati, il ricorso si intende accolto per effetto del silenzio-assenso.

Opzione 2: Il ricorso al Giudice di Pace. La procedura e i costi (entro 30 giorni). Pro e contro.

In alternativa al ricorso al Prefetto, il soggetto legittimato può proporre opposizione avverso il verbale di accertamento direttamente all’autorità giudiziaria ordinaria, e in particolare al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi dell’articolo 204-bis del Codice della Strada, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui tale facoltà sia consentita. Il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della contestazione immediata ovvero dalla notificazione del verbale.

L’assistenza di un legale non è obbligatoria e il ricorrente può stare in giudizio personalmente; tuttavia, al fine di garantire la corretta notificazione degli atti successivi, è necessario che egli dichiari la propria residenza o elegga domicilio nel territorio di competenza del Giudice adito.

All’esito del procedimento, il Giudice di Pace può accogliere il ricorso quando ritenga insussistente la responsabilità dell’opponente oppure quando le prove a suo carico non risultino sufficienti. L’accoglimento può anche essere parziale, nei casi in cui l’autorità giudicante ritenga opportuno modificare in senso favorevole al ricorrente l’entità della sanzione irrogata; qualora, invece, le censure sollevate risultino infondate, il giudice rigetta il ricorso, determinando l’importo della sanzione in misura non inferiore al minimo previsto dalla legge.

La scelta strategica: quale via percorrere in base al tuo caso?

La scelta strategica da effettuare deve tener conto della differenza tra i due rimedi predisposti dall’ordinamento: il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, mentre il ricorso al Giudice di Pace è di tipo giurisdizionale. 

Il ricorso al Prefetto risulta il procedimento idoneo ogniqualvolta sia necessario contestare l’evidente e la manifesta irregolarità del verbale, tale da non richiedere una valutazione che entri nel merito del caso concreto. Al contrario, il ricorso al Giudice di Pace implica l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione tale da consentire una approfondita valutazione nel merito della sanzione oggetto di contestazione.


Quando rivolgersi a un avvocato è la scelta giusta

Se il vizio del verbale è complesso e richiede un'analisi legale approfondita.

Quando il vizio di un verbale di accertamento non è immediatamente evidente, la sua individuazione può richiedere un'attenta analisi giuridica, o in casi di estrema complessità del caso oggetto di contestazione, può essere necessario procedere ad una valutazione alla luce della normativa vigente, della prassi amministrativa e dell’interpretazione giurisprudenziale consolidata.

Pertanto, quando si prospetta la presenza di un vizio di tale complessità, è opportuno rivolgersi a un professionista che sia in grado di effettuare un’analisi tecnica approfondita e di valutare la fondatezza di un eventuale ricorso.

In caso di sanzioni accessorie pesanti (sospensione della patente).

In base al dettato dell’art. 218 del C. d. S., qualora venga accertata una violazione per la quale la normativa prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un determinato periodo, l’agente accertatore provvede al ritiro immediato del documento, rilasciando all’interessato un permesso provvisorio di guida, valido esclusivamente per il tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato. Tale procedura, sebbene di natura amministrativa, può comportare conseguenze significative per il conducente e, in tale contesto, l’assistenza di un avvocato risulta conveniente, in quanto consente di tutelare in modo adeguato i propri diritti e interessi. Innanzitutto, il legale può esaminare la legittimità dell’accertamento e la correttezza formale e sostanziale dello stesso, verificando l’effettiva ricorrenza dei presupposti che giustificano il ritiro e la sospensione della patente e qualora emergano vizi procedurali o carenze motivazionali, sarà possibile presentare un ricorso nelle forme sopra esaminate.

Per avere una valutazione professionale delle probabilità di successo del ricorso.

È fondamentale disporre di una valutazione professionale preventiva, in grado di stimare con realismo le probabilità di successo di un'eventuale opposizione, perché presentare un ricorso avverso una sanzione per la violazione del codice della strada comporta il rispetto di adempimenti, tempo e costi non trascurabili.

Un professionista è in grado di analizzare il verbale, la documentazione disponibile e le circostanze del caso alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati e una tale valutazione consente di individuare eventuali vizi rilevanti, ma anche di comprendere se vi siano margini concreti per ottenere l’annullamento del provvedimento. Da consulenza di un professionista, pertanto, ne consegue una maggiore consapevolezza dei propri diritti e della necessità, nel caso concreto, di avviare il contenzioso per procedere alla loro tutela.


FAQ - Domande Frequenti su Multa per eccesso di velocità

Quanto tempo ho per agire dopo aver ricevuto la multa?

Dipende, a seconda che si voglia adire il Prefetto o il Giudice di Pace; nella prima ipotesi, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., il ricorso può essere presentato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di contestazione; nella seconda ipotesi, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data della contestazione o dalla notificazione del verbale.

Quali documenti servono per fare ricorso?

È opportuno allegare al ricorso presentato, oltre all’atto oggetto di contestazione, la documentazione in possesso dell’interessato idonea a dimostrare quanto asserito, come ad esempio ricevute di pagamento, copia di autorizzazioni, testimonianze scritte, ecc.

 

Avvocato Alessia Gentile

Alessia Gentile

Nel corso della mia formazione professionale ho maturato esperienza nel diritto civile, diritto del lavoro e diritto di famiglia, specificamente in materia di proprietà e diritti reali, contrattualistica, locazione, procedure esecutive ...