Mancata dichiarazione di precedente sinistro (per veicoli e motocicli accertata dopo l’acquisto)

L’acquisto di veicoli usati comporta, da un lato, notevoli vantaggi, in quanto consente all’acquirente di comprare una vettura a prezzi sicuramente vantaggiosi, essendo di norma di gran lunga inferiori rispetto a quelli fissati per una nuova.

Mancata dichiarazione di precedente sinistro (per veicoli e moticicli accertata dopo l’acquisto) Tale aspetto positivo deve essere, tuttavia, contemperato con un rischio da non sottovalutare, ossia quello di assicurarsi che il veicolo non abbia subito incidenti dai quali potrebbe essere conseguito un pregiudizio per la piena efficienza.

E, infatti, l’auto acquistata potrebbe aver riportato danni, che, pur rimanendo occulti, potrebbero, tuttavia, compromettere fortemente l’integrità della vettura. Tale questione problematica riveste notevole interesse, in specie, quando la compravendita avviene tra privati. Invero, nonostante la legge suggerisca che il venditore deve aggiornate debitamente l’acquirente circa lo stato dell’auto (o del motociclo, essendo la tematica estensibile anche a tale categoria) può accadere che venga, comunque, omesso il riferimento agli eventuali precedenti sinistri sofferti dal veicolo. Vediamo nel prosieguo quali possono essere le incidenze e le conseguenze per il venditore in caso di omessa dichiarazione di precedente sinistro.

Definizione di sinistro nel contesto dei veicoli e dei motocicli

Prima di procedere ulteriormente nella disamina della questione oggetto della presente trattazione occorre tentare di fornire una definizione di sinistro stradale. Sembra opportuno precisare che, in realtà, una definizione ufficiale e universalmente riconosciuta di sinistro stradale, sicché sul punto sembra doversi fare riferimento alle interpretazioni legislative, giurisprudenziali e dottrinali.

Un primo riferimento utile in proposito è ricavabile dalla definizione adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale considera il sinistro stradale quale lo scontro che si verifica su una strada pubblica e che vede coinvolto almeno un veicolo, nonché tale da avere ricadute sulla salute dei soggetti che ne risultino coinvolti. Prendendo le mosse da tale primo approccio definitorio, l’attività ermeneutica è giunta a definire in termini di sinistro stradale tutti quegli avvenimenti inattesi e imprevedibili che determinino un danno, a prescindere dall’effettiva portata e gravità, ovvero un turbamento del regolare andamento della circolazione.

E’ appena il caso di dire che il sinistro rilevante è quello che avrà luogo sulla strada, sulle pertinenze di questa o, ancora, sull’area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli o degli animali.

La legge sulla dichiarazione di precedenti sinistri

La normativa di riferimento in materia di dichiarazione di precedenti sinistri stradali è individuabile nell’articolo 135 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005. In esso, infatti, si prevede al comma 1 che presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sono istituite due banche dati rispettivamente denominate “anagrafe testimoni” e anagrafe danneggiati”, con lo scopo precipuo di prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per veicoli a motore che siano stati immatricolati in Italia.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del medesimo articolo le imprese assicuratrici autorizzate all’esercizio dell’attività su territorio nazionale e, quindi, alla stipula di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare a comunicare i dati concernenti i sinistri gestiti. L’istituzione delle banche dati riassumono, pertanto, tutte le informazioni e i dati relativi ai sinistri stradali denunciati in Italia negli ultimi anni ed annovera, in specie, i dato anagrafici di soggetti danneggiati e testimoni, gli estremi di tutti gli incidenti nonché tutte le ulteriori informazioni di rilievo, ivi compresa l’indicazione del carrozziere che si è occupato di riparare il veicolo in seguito al sinistro.

L’impatto della mancata dichiarazione di un precedente sinistro sull’acquisto di un veicolo

Orbene, è intuitivo come la mancata dichiarazione di un precedente sinistro da parte del venditore all’acquirente ha un considerevole impatto sull’acquisto stesso. Infatti, ci si rende immediatamente conto come l’aver sottaciuto il fatto che il veicolo usato acquistato possa comportare un grave pregiudizio per l’acquirente, il quale ha acquistato un bene del quale rischia di non conoscere le reali ed effettive condizioni.

Ne può conseguire che il veicolo presenti difetti, magari non immediatamente percepibili, che ne diminuiscono il valore nonché l’effettiva efficienza e durata futura. Quindi, è assolutamente fondamentale per il compratore accertare precedenti sinistri. Ove non provveda all’adempimento dell’obbligo di comunicazione il venditore in persona occorre comprendere se e come possa accertare un precedente sinistro dopo l’acquisto.

Come si può accertare un precedente sinistro dopo l’acquisto?

I privati cittadini che acquistino un’auto usata e che necessitino di conoscere se la vettura è incorsa in precedenti sinistri dovrebbe tentare di accedere alle banche dati tenute dall’IVASS. Tuttavia, è opportuno sottolineare che in autonomia i semplici cittadini e acquirenti possono avere accesso solo alle informazioni inerenti ai propri dati personali o ai veicoli di loro proprietà e limitatamente al periodo di proprietà, non anche a quelle che siano riferire ai dati personali o dei veicoli di altri soggetti.

Le soluzioni prospettabili al fine di entrare in possesso delle informazioni rilevanti sul punto annoverano, innanzitutto, l’estrazione di una visura auto tramite il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), anche se di norma riporta solo dati di tipo giuridico e/o patrimoniale. Può, quindi, essere soluzione utile in proposito quella di richiedere l’ausilio della propria compagnia assicurativa, trattandosi di soggetti che rientrano tra quelli ai quali è consentita la consultazione delle banche dati relative ai sinistri. Di norma, invero, la ricerca consentita dovrebbe essere concretamente circoscritta ai dati relativi alla prevenzione e al contrasto di comportamento fraudolento nel settore delle assicurazioni, ma potrebbe, comunque, rendersi disponibile ad effettuare un controllo in via del tutto straordinaria e non formale.

Esempi di sinistri comunemente omessi dai venditori

Vediamo, quindi, quali sono i sinistri più comuni che vengono comunemente taciuti dal venditore di auto usate in fase di conclusione di un contratto di compravendita. Innanzitutto, può essere che la vettura riveli danni alla carrozzeria, anche se non immediatamente visibili. All’uopo è possibile, infatti, che la lamiera presenti una conformazione non omogenea. In tal caso, infatti, la vettura, pur apparentemente in ordine non presenta la qualità supposta. E’ bene, pertanto, esaminare attentamente l’auto in maniera attenta onde cercare segni dai quali si possa desumere che l’auto potrebbe aver subito un sinistro. Ancora, sembra opportuno effettuare una opportuna disamina degli pneumatici, dall’usura dei quali è possibile desumere il “rischio” che l’autovettura abbia già subito sinistri che abbiano implicato brusche frenate e che abbiano conseguentemente comportato una consumazione eccessiva delle gomme.

Diritti dell’acquirente in caso di mancata dichiarazione di un precedente sinistro

La mancata dichiarazione di un precedente sinistro comporta per il compratore il diritto a vedersi risarcire, previo accertamento in sede giudiziale, il danno eventualmente conseguente ai vizi rimasti occulti. Inoltre, vi sarà la possibilità per l’acquirente di chiedere il rimborso di parte del prezzo corrisposto in misura adeguata alla differenza di valore del veicolo acquistato, in ragione del sinistro “subito”. Ciò, oltretutto, in quanto è dato presumersi che, ove l’acquirente avesse conosciuto le reali condizioni della vettura, avrebbe concluso il contratto di compravendita a condizioni ben diverse.

Responsabilità del venditore in caso di mancata dichiarazione di un precedente sinistro

Giunti a questo punto della trattazione è fondamentale evidenziare che il comportamento scorretto del venditore che abbia omesso la dovuta dichiarazione di precedente sinistro comporta la responsabilità di questi. Tale forma di responsabilità trova fondamento nella circostanza secondo la quale, come detto, l’acquirente, se avesse avuto contezza del precedente sinistro stradale sofferto, avrebbe evitato di concludere un acquisto tanto rischioso ovvero avrebbe tentato di ricontrattare a condizioni ritenute più eque allo stato dei fatti. L’orientamento nettamente maggioritario ritiene che il comportamento fraudolento del venditore sia fonte di responsabilità ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1366, per violazione del principio di buona fede contrattuale, e 1175 del codice civile, per aver tenuto un comportamento fraudolento.

Azioni legali possibili e procedure di reclamo

L’acquirente, in ossequio alla giurisprudenza ormai consolidata, può esercitare un’azione di risarcimento del danno e ciò senza che sia necessaria, peraltro, la dimostrazione della presunta malafede del venditore. Quest’ultimo, infatti, è tenuto al risarcimento del danno per la presenza di vizi occulti (si veda in proposito il dettato dell’articolo 1490 del codice civile), essendo per legge obbligato a garantire all’acquirente che il bene sia immune da vizi.

Ove così non fosse il compratore potrà agire in giudizio e domandare alternativamente (e a sua completa discrezione) la risoluzione del contratto di compravendita concluso ovvero la riduzione del prezzo, il tutto, comunque, fermo restando l’obbligo del venditore a risarcire all’acquirente del danno, salvo che egli non riesca a provare di aver ignorato senza sua colpa i vizi dell’auto venduta. Qualora il soggetto venditore rientri nella categoria dei professionisti si applicherà anche la disciplina di cui al codice del consumo, introdotto con d.lgs. 206/2005.

Conclusione

In conclusione, è consigliabile per l’acquirente che si accinga a comprare una vettura usata pretendere da parte del venditore il rilascio della certificazione dello stato d’uso dell’auto, oltre che della dichiarazione di precedente sinistro e la trasmissione di una certificazione dalla quale emerga con chiarezza la quantificazione dei chilometri effettivamente percorsi.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...