Le Donazioni e il loro Impatto sulle Successioni
A cura dell'Avvocatessa Chiara Nervoso affrontiamo il tema delle donazioni e successioni: la guida pratica sugli effetti giuridici, la collazione e la riduzione delle donazioni nel diritto civile.
La donazione consiste in un contratto mediante il quale un soggetto, definito donante, arricchisce un altro soggetto, cosiddetto donatario, trasferendogli dei beni o degli importi di denaro, per mero spirito di liberalità e, quindi, senza chiedere e ricevere nulla come contropartita.
Una questione di peculiare importanza in riferimento all’applicazione dell’istituto attiene all’impatto che l’efficacia delle donazioni può in concreto avere in materia successoria.
Ci si chiede, infatti, se il valore delle donazioni effettuate in vita dal donante debbano essere o meno computate al momento della morte dello stesso e se debbano essere ricomprese nel calcolo dell’asse ereditario.
La questione non è di poco momento, ragion per cui, in questa sede, sembra opportuno procedere ad una disamina analitica dei principali profili, attinenti alla definizione e struttura della donazione, alle tipologie di donazione conosciute dall’ordinamento, all’incidenza delle donazioni in materia successoria, alle azioni esperibili in caso venga effettivamente accertato che mediante la donazione il donante abbia leso i diritti di soggetti legittimamente chiamati a succedere (cc.dd. legittimari).
Attraverso una disamina il più completa possibile si cercherà di vagliare, quindi, tutte le caratteristiche dell’istituto della donazione ed i risvolti applicativi di maggior rilievo, onde comprendere se e come sia possibile risolvere le questioni problematiche che possano eventualmente insorgere laddove per effetto di un atto sorretto da spirito di liberalità gli eredi in via successoria vedano i propri diritti comprimersi o addirittura venir meno e quali possano essere i rimedi esperibili.
Si avrà, infine, riguardo ai casi pratici nonché agli arresti giurisprudenziali più significativi.
Cosa si Intende per Donazione nel Diritto Civile
-
Definizione e caratteristiche essenziali
La definizione di donazione è ricavabile dal codice civile, in particolar modo dall’articolo 769 laddove viene delineata, come si è già avuto modo di premettere, quale contratto tramite il quale, per mero spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo in suo favore di un suo diritto (di qualsivoglia tipo, anche se di norma si tratta dell’attribuzione di un bene o di una somma di denaro) ovvero assumendo nei confronti della stessa un obbligo.
Elementi essenziali sono:
- la disposizione di un diritto del donante;
- l’arricchimento di una parte cui corrisponde il depauperamento dell’altra;
- lo spirito di liberalità.
-
Requisiti formali della donazione
Per quanto attiene ai requisiti formali della donazione il codice distingue tra:
- donazioni di modico valore, per le quali la legge non richiede particolari requisiti di forma, limitandosi a pretendere la consegna del bene.
- donazioni di non modico valore, per le quali, invece, è richiesta, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico notarile formato alla presenza di due testimoni.
Appare evidente che i requisiti formali richiesti per la donazione dipendono dalla nozione di “modicità”. Si è sul punto ritenuto che essa debba essere valutata avendo riguardo al valore del bene oltre che alla condizione economica del donante.
-
Donazioni dirette e indirette
Distinzione fondamentale da tenere in debita considerazione in materia è quella tra donazioni dirette e donazioni indirette.
Le prime constano di un atto formale con cui un soggetto trasferisce ad un altro un bene o un diritto per spirito di liberalità e richiedono, salvo che abbia ad oggetto beni di modico valore, la formalizzazione mediante atto notarile e l’accettazione del donatario.
Le seconde si caratterizzano per essere un atto di liberalità tale da cagionare gli effetti tipici della donazione mediante il ricorso ad un contratto differente dalla donazione classica e richiede la forma prevista per l’atto concretamente posto in essere.
Tipologie di Donazione e Finalità
-
Donazione modale e con onere
Tra le varie tipologie di donazione previste dall’ordinamento si ricorda la donazione modale, ossia quella figura di donazione in cui il donante impone al donatario un onere (modus) ossia un obbligo di adempiere. Si caratterizza in quanto l’obbligazione imposta deve essere adempiuta entro i limiti del valore del bene donato.
La prestazione dedotta in obbligazione può essere prevista a favore:
- del donante stesso;
- di un soggetto terzo rispetto a donante e donatario;
- della collettività.
Lo spirito di liberalità persiste comunque, in quanto, in ogni caso, l’imposizione dell’onere non assume in alcun modo la configurazione di un corrispettivo.
-
Donazione remuneratoria
Particolare tipologia di donazione è quella che va sotto il nome di remuneratoria e si concretizza come la donazione attuata per riconoscenza, ossia quella che viene giustificata da meriti del donatario-beneficiario o per remunerare quest’ultimo per un servizio dallo stesso ricevuto, anche in assenza di un obbligo in tal senso.
Aspetto qualificante di tale figura di donazione rispetto a quella ordinaria risiede nella circostanza che non può essere revocata né per ingratitudine né per sopravvenienza dei figli.
Richiede gli stessi requisiti di validità previsti dalla legge per le donazioni di non modico valore (atto pubblico alla presenza di due testimoni).
-
Donazione obnuziale e manuale
Tra le altre forme di donazione di uso comune si rammentano:
- la donazione obnuziale, che si caratterizza per l’espressa menzione da effettuarsi nell’atto pubblico di costituzione della circostanza che l’attribuzione patrimoniale attuata da uno dei coniugi o da un terzo è effettuata avendo riguardo ad un determinato matrimonio di prossima celebrazione;
- la donazione manuale, detta anche di modico valore, ha la peculiarità di non richiedere a differenza delle altre forme la costituzione mediante atto pubblico notarile, potendo perfezionarsi mediante la semplice consegna del bene purché non sia idonea ad incidere in modo apprezzabile, diminuendolo, sul patrimonio del donante.
Cos’è la Successione Ereditaria
-
Successione legittima e testamentaria
In materia di successione ereditaria si distingue tra successione legittima e successione testamentaria.
Fondamentalmente la successione testamentaria è quella che deriva dall’attuazione delle ultime volontà del soggetto cui appartengono i beni e che attraverso un atto formale (il testamento) decide in che maniera disporne (testatore).
Il testatore nel disporre per testamento gode di una libertà generale, limitata, tuttavia, nella misura in cui è tenuto a rispettare le quote previste come riservate a determinati soggetti, definiti legittimari.
Pertanto, la successione testamentaria incontra il limite del rispetto di quella che viene definita dalla legge quale successione legittima, limite che è assolutamente invalicabile.
-
Quote ereditarie e riserva dei legittimari
In presenza di testamento sono riservati:
- un mezzo se il soggetto lascia solo il coniuge o solo un figlio;
- se lascia coniuge e un figlio un terzo del patrimonio a ciascuno dei due;
- se lascia coniuge e due o più figlii un quarto al coniuge e un mezzo ai figli in parti uguali;
- se lascia più figli ad essi due terzi del patrimonio ripartite in parti uguali;
- se lascia ascendenti un terzo del patrimonio ripartito in parti uguali;
- se lascia ascendenti e coniuge un quarto del patrimonio ai primi e un mezzo al secondo.
-
Apertura della successione e accettazione
La successione di un soggetto si apre al momento della sua morte.
Entro il termine previsto dalla legge (fissato nel massimo in dieci anni) il successore deve compiere una scelta e, in particolare, può:
- rinunciare all’eredità, in particolare quando i debiti superano le poste attive;
- accettare l’eredità integralmente;
- accettare l’eredità con beneficio di inventario, forma di accettazione con la quale l’erede limita la propria responsabilità per i debiti del de cuius entro i limiti di quanto ereditato da quest’ultimo. In sostanza, in tal caso il patrimonio del defunto e quello dell’erede continuano a rimanere separati tra loro.
Il Collegamento tra Donazioni e Successioni
-
Anticipazione di eredità
Ci si chiede se e in che termini possa sussistere un collegamento tra l’istituto delle donazioni e quello delle successioni e, in particolare, quale possa essere l’incidenza che le prime possano avere sulle seconde e se e a quali limiti eventualmente vadano eventualmente incontro.
In proposito, l’opinione nettamente prevalente è quella secondo la quale le donazioni devono essere considerate alla stregua di anticipazioni dell’eredità.
Sostanzialmente si ritiene che mediante il ricorso alle donazioni effettuate nel corso della propria esistenza il soggetto abbia inteso trasferire ad uno o più soggetti un’anticipazione dell’eredità, ossia dei beni che a questi sarebbe concretamente spettato per effetto della delazione successoria.
Va da sé che è palese che quanto sin qui affermato vale nella misura in cui i beneficiari della donazione rientrino tra i soggetti ai quali la legge prevede che debba essere riservata una quota di eredità. Pertanto, in quest’ultima sarà ricompreso anche quanto ricevuto.
-
Donazioni lesive della legittima
La questione problematica principale nel contesto del complesso rapporto tra donazioni e materia successoria attiene, come già si è avuto modo di accennare poco sopra, all’ipotesi in cui le donazioni effettuate in vita ledano concretamente le quote spettanti ai soggetti qualificabili come legittimari, quote che, si ribadisce, devono essere considerate intangibili e che non possono essere sacrificate nemmeno per effetto di atti sorretti da spirito di liberalità.
La legge, in ogni caso, prevede una serie di rimedi esperibili dal soggetto che abbia subito l’erosione della quota ereditaria per effetto della donazione disposta in vita dal soggetto cui il legittimario succede.
-
Presunzioni legali e implicazioni successorie
Presunzioni legali in materia di donazione sussistono fondamentalmente in tema di donazione indiretta, ossia di contesti nei quali l’effetto dell’atto di liberalità viene realizzato mediante il ricorso ad atti o istituti diversi.
In caso classico è identificato nell’ipotesi dell’adempimento del terzo, ossia del pagamento che un soggetto faccia di un debito assunto da un altro. In questo e in casi assimilabili si presume che l’adempimento del soggetto possa essere equiparato ove sorretto da uno spirito di liberalità alla donazione, con la conseguenza che l’importo pagato dovrà essere computato nel calcolo della quota ereditaria di spettanza del beneficiario che l’ha ricevuto.
La Riunione Fittizia e la Collazione
-
Finalità della collazione tra coeredi
L’istituto della collazione, come disciplinato, impone agli che li abbiano ricevuti e che siano qualificabili eredi di ricondurre nella massa ereditaria tutti i beni, di qualsivoglia tipo, ricevuti dal soggetto deceduto nel momento in cui era ancora in vita.
Scopo è quello di fare in modo che tali beni vengano computati nel calcolo della massa ereditaria.
La finalità ultima è quella di consentire di attuare una ripartizione del patrimonio appartenente al deceduto che sia equa e rispettosa dei limiti dettati dal codice civile, così limitando il rischio che possano essere avvantaggiati alcuni eredi rispetto ad altri.
Tanto sull’assunto secondo cui, come già si è avuto modo di specificare, le donazioni devono essere considerate come un anticipo ricevuto dal futuro erede rispetto alla quota di eredità spettantegli.
Non è richiesta la restituzione fisica di quanto ricevuto, ma con la collazione il relativo bene viene conteggiato nel valore della quota del legittimario.
-
Quando è obbligatoria la collazione
L’applicazione della collazione risulta essere obbligatoria per le donazioni ricevute da soggetti quali i figli, i relativi discendenti e il coniuge del defunto, in quanto – come già visto – ha lo scopo di garantire che, in ossequio ai dettami della legge, si dia atto ad una ripartizione più equa del patrimonio ereditario.
La legge prevede, in proposito, che l’assoggettamento a tale obbligo possa essere evitato nell’esclusiva ipotesi in cui l’esonero nei confronti degli eredi sia stato previsto direttamente dal defunto sia nel corpo del testamento sia nell’atto di donazione e, peraltro, con esclusivo riguardo ed entro i limiti della quota disponibile.
-
Beni soggetti e modalità di conferimento
Sono assoggettati a collazione tutti i beni ricevuti dal defunto in donazione quando era ancora in vita.
Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali la collazione viene attuata si distinguono in sostanza:
- collazione per imputazione: si tratta della forma più comune e mediante la quale si conferisce concretamente il valore dei beni ricevuti per donazione;
- collazione per restituzione: è forma residua che contempla la restituzione fisica del bene all’interno della massa ereditaria. Attuabile in natura se tutti gli eredi sono d’accordo, può avere ad oggetto sia i beni mobili per natura non consumabili sia i beni immobili.
Azione di Riduzione: Tutela dei Legittimari
-
Chi può agire in riduzione
Azione esperibile dai soggetti (c.d. legittimari) che ritengono di aver subito per l’effetto della donazione un danno, in quanto hanno visto la quota di eredità loro spettante comprimersi ingiustamente è costituita dall’azione di riduzione (disciplinata dall’articolo 555 c.c.), la quale è volta a rendere inefficaci, oltre alle disposizioni testamentarie, anche le donazioni che, appunto, eccedano la quota disponibile, così reintegrando la quota ereditaria.
Tra i soggetti che possono, quindi, esperire l’azione di cui si discute sono ricompresi, innanzitutto, il coniuge, al quale è oggi equiparato ad ogni effetto il partner nell’unione civile. A questi si affiancano i figli, tra i quali, a seguito della riforma di recente approvazione, sono inclusi non solo quelli nati in costanza di matrimonio, ma anche i figli adottivi e i figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale. In assenza di figli possono agire in riduzione gli ascendenti, ossia genitori e nonni del soggetto donante.
-
Termini per l’azione
Con riferimento ai termini di esperibilità dell’azione di riduzione della donazione deve rammentarsi che la legge prevede che essa si prescrive in dieci anni.
Questione problematica è, in proposito, quella di individuare il momento dal quale si deve far decorrere tale termine prescrizionale.
L’impostazione ad oggi prevalente è orientata nel ritenere che esso inizia in questo contesto a decorrere dalla data di apertura della successione del donante defunto, poiché è solo in quel preciso istante che si concretizza l’effettiva lesione della posizione dei legittimari.
La successione si apre al momento della morte del donante, nel luogo del suo ultimo domicilio.
-
Efficacia e limiti della riduzione
L’efficacia dell’azione di riduzione della donazione soffre, comunque, di alcune limitazioni, che possono compendiarsi nei seguenti:
- la prescrizione dell’azione nei termini di cui si è detto al paragrafo precedente;
- l’accettazione dell’eredità del donante con beneficio di inventario da parte del soggetto legittimario;
- l’intervenuta rinuncia al diritto;
- l’avvenuta vendita dei beni donati a soggetti terzi in buona fede, il cui diritto prevale, quindi, su quello del donatario che li riceva;
- la legge prevede anche un ordine di riduzione, prevedendo che si debba partire dalla donazione effettuata per ultima, salvo poi risalire a quelle precedenti nel tempo.
Donazioni e Imposta di Successione
-
Trattamento fiscale delle donazioni
Il trattamento fiscale delle donazioni prevede un sistema di aliquote e franchigie che dipendono dal rapporto di parentela tra donante e beneficiario della donazione.
Stante a quanto attualmente previsto le aliquote da versare e le franchigie previste sono tanto più elevate quanto meno è stretto il rapporto di parentela e/o affinità tra i due soggetti da ultimo citati.
Come si vedrà successivamente sono previste diverse fasce di aliquote e franchigie parametrate in riferimento alla vicinanza di relazione sussistente e comportano l’applicazione di un’aliquota compresa tra un minimo del 4% a un massimo dell’8% del valore del bene eccedente la franchigia.
-
Differenze con imposta di successione
Allo stato attuale l’imposta di donazione e l’imposta di successione si delineano entrambe quali imposte dovute per il trasferimento della proprietà del bene ricevuto e, in considerazione della disciplina vigente, sono assoggettate al medesimo regime fiscale, con conseguente applicazione delle medesime aliquote e franchigie.
Alla base di entrambe è posto il principio della tassazione del trasferimento di proprietà e/o diritti reali che avvengano a titolo gratuito.
La differenza discende fondamentalmente dal fatto che l’imposta di donazione discende da un atto tra vivi, mentre l’imposta di successione consegue ad un trasferimento di proprietà che è conseguenza di un atto mortis causa.
-
Esenzioni e franchigie previste dalla legge
Le esenzioni e franchigie dettate dal codice sono:
- 4% per coniuge e parenti in linea retta, da calcolare su un valore oltre il milione di euro per ogni beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare su un valore eccedente i 100.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- 6% sul valore dei beni per parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% sul valore dei beni per gli altri soggetti;
Le imposte per i portatori di handicap grave si calcolano oltre il milione e mezzo di euro.
Casi Pratici e Giurisprudenza Rilevante
-
Donazione a favore di un solo figlio
La giurisprudenza costante e ormai unanime è volta, in applicazione dei principi generali, a ritenere che nell’eventualità in cui la donazione sia effettuata in favore di uno solo dei figli essa non ecceda la quota disponibile, ossia la quota di patrimonio del donante di cui questi può validamente disporre nel rispetto delle quote di legittima riservata agli eredi legittimari (es: gli altri figli e il coniuge) calcolata al momento della successione.
Nella denegata ipotesi in cui, al contrario, il donante abbia disposto per una quota di patrimonio di entità superiore gli eredi legittimari possono esperire l’azione di riduzione della donazione.
-
Donazione a convivente fuori dal testamento
Peculiare è il caso della donazione effettuata dal donante al convivente extra testamento.
La giurisprudenza più recente opina nel senso che essa sia possibile purché si proceda con atto pubblico e salva la possibilità di procedere successivamente a revocarla per uno dei seguenti motivi:
- ingratitudine;
- in caso di gravi offese all’onore o al decoro del donante.
Essendo disposta al di fuori del testamento, occorre verificare che la disposizione sorretta da spirito di liberalità non ecceda in concreto il limite della quota disponibile così ledendo le quote di legittima riservate dalla legge a tutti i soggetti qualificati come legittimari.
-
Sentenze chiave su collazione e riduzione
La giurisprudenza si è più volte soffermata in materia di collazione e riduzione della donazione, giungendo a delineare una serie di punti fermi, quali:
- l’automatismo dell’obbligo di collazione al momento della morte del donante al fine di garantire l’equilibrio tra gli eredi;
- la possibilità per il donante di dispensare uno o più eredi dall’obbligo di collazione;
- l’impossibilità di procedere a collazione se l’asse ereditario sia stato completamente esaurito dalle donazioni;
- l’oggetto della collazione coincide con il bene donato;
- la collazione è per natura imprescrittibile e la sua necessità può essere sollevata anche d’ufficio dal giudice.
FAQ – Donazioni e Loro Impatto sulle Successioni
-
Una donazione può essere revocata dopo la morte del donatore?
In linea generale è preclusa la possibilità di procedere alla revoca di una donazione in momento successivo rispetto a quello della morte del donatore, salvo il caso in cui si abbia sopravvenienza di figli e il caso in cui si debba procedere con l’azione di riduzione per lesione della legittima.
-
Le donazioni devono essere restituite dagli eredi?
Per quanto attiene alla restituzione delle donazioni essa deve essere effettuata nei confronti degli eredi ogniqualvolta sia accertato che con l’atto di liberalità il donante abbia disposto di una quota del proprio patrimonio (beni e/o denaro) che ecceda la quota disponibile, così pregiudicando la quota spettante ai legittimari per legge.
-
Quando una donazione diventa lesiva della legittima?
La donazione viene considerata lesiva della legittima quando il donatore ha disposto per spirito di liberalità per una quota del proprio patrimonio che eccede la c.d. quota disponibile, ossia la quota risultante dalla sottrazione dall’asse ereditario complessivo delle quote riservate dalla legge ai soggetti che sono annoverati tra i legittimari.
-
È possibile impugnare una donazione fatta molti anni prima?
La risposta al quesito deve essere positiva:
- Se il donante è ancora in vita: entro vent’anni dal perfezionamento della donazione o entro cinque anni se l’impugnazione è fondata sul rilievo dell’incapacità o su un vizio del consenso;
- Se il donante è deceduto: entro dieci anni dall’apertura della successione.
-
Le donazioni fatte ai nipoti contano nella successione dei figli?
Le donazioni effettuate da nonno a nipote sono idonee sicuramente ad incidere sulla successione dei figli nella misura in cui il valore dei beni o delle somme donate eccedano il valore della quota disponibile e vadano, quindi, ad intaccare la quota spettante ai figli nella loro veste di eredi legittimi.

Chiara Nervoso
Dott.ssa in Giurisprudenza, attualmente praticante, sto svolgendo la pratica forense acquisendo conoscenze e competenze nelle materie di diritto civile, diritto del lavoro e diritto di famiglia, specificamente in materia di proprietà ...