L'interrogatorio formale

interrogatorio formale

L’ordinamento giuridico italiano prevede una serie di prove cui le parti processuali possono ricorrere al fine di vare valere le proprie ragioni in giudizio. Di norma il giudizio in merito all’attendibilità della prova è rimesso al libero apprezzamento del giudice.

Esistono, però, delle ipotesi in cui tale valutazione è fatta a monte dal legislatore. Si parla in tal caso di prova legale. Per meglio comprendere l’istituto si fa il caso della confessione, ossia di quella dichiarazione che una delle parti faccia circa la verità di fatti che adduca essere a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.

Essa deve provenire necessariamente da persona capace di disporre dei diritti a cui si riferiscono i fatti dedotti in giudizio o da un rappresentante (in tale ultimo caso la confessione è efficace solo entro i limiti in cui vincoli il rappresentato).

Ciò premesso, distinzione che appare opportuno fare in materia è quella tra confessione giudiziale, quella che viene prestata nel corso dell’istruttoria dibattimentale, e confessione stragiudiziale, ossia resa fuori dall’udienza.

La confessione giudiziale è considerata, appunto, prova legale nei termini più sopra delineati. In questa sede è interessante osservare che la confessione giudiziale può essere spontanea ed essere contenuta in un qualsiasi atto processuale formato dalla parte personalmente, ad esclusione dell’interrogatorio libero, ovvero può essere provocata tramite l’interrogatorio formale.

COS’È L’INTERROGATORIO FORMALE?

L’interrogatorio formale è, quindi, quel mezzo di prova volto a provocare la confessione giudiziale, che, in conformità al dettato codicistico, forma piena prova contro colui che la rende. Esso deve essere necessariamente deferito dalla controparte giudiziale, non potendo essere disposto dal giudice d’ufficio.

Nel dettaglio la parte che intenda far interrogare parte avversaria deve proporre le domande da porre a quest’ultima, deducendole in articoli separati e specifici. In proposito, parte della dottrina opina nel senso che possa riferirsi anche a circostanze delle quali non sia dato in anticipo sapere se volgano a vantaggio della parte che propone l’interrogatorio o della parte che, invece, sia tenuta a rispondere.

Tuttavia, l’impostazione prevalente è quella che ritiene che non si possa in concreto tenere distinto l’orientamento dell’interrogatorio formale da quello della confessione, essendo il primo preordinato a provocare la seconda.

Secondo l’orientamento nettamente maggioritario è possibile chiedere l’interrogatorio anche con riferimento ad accadimenti di cui il soggetto interrogando abbia avuto conoscenza anche solo indiretta o di cui potrebbe addirittura aver preso consapevolezza in un tempo successivo al loro verificarsi, magari attraverso attività di indagine o ricerca.

Sulla richiesta di interrogatorio formale decide il giudice istruttore, il quale, ove non risulti inammissibile o irrilevante, la ammette con ordinanza. Il codice di rito espressamente prevede che nello svolgimento dell’interrogatorio formale il giudice non può porre all’interrogando domande su fatti diversi da quelli che siano espressamente stati formulati nei capitoli, salvo il caso in cui si sia formato accordo tra le parti ed il giudice ne ritenga l’utilità.

Sebbene gli sia preclusa la possibilità di introdurre quesiti alieni rispetto a quelli contenuti nei capitoli formulati il giudice, tuttavia, ove lo ritenga opportuno può sempre chiedere chiarimenti sulle risposte che vengono di volta in volta fornite.

È d’uopo a questo punto della trattazione sottolineare che la parte è tenuta a rispondere personalmente e se non si presenta o si rifiuta di rispondere senza addurre giustificato motivo, il giudice potrà, nel complesso di una valutazione unita a quella avente ad oggetto ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

È fatto, infine, divieto alla parte che debba sottoporsi all’interrogatorio di avvalersi nel rispondere di scritti già preparati. Solo nell’eventualità in cui gli sia chiesto di evocare nomi o cifre ovvero qualora le circostanze del caso concreto lo richiedano il giudice può autorizzare la parte da interrogare a consultare annotazioni o appunti.

CHI PUÒ CHIEDERE L’INTERROGATORIO FORMALE?

Essendo uno strumento volto a far cadere una parte in contraddizione in modo tale da indurla ad una confessione piena, il mezzo di prova di cui si tratta può essere legittimamente chiesto dalla parte avversaria, ossia quella interessata ad ottenere la dichiarazione a sé favorevole e sfavorevole al soggetto che rende l’interrogatorio formale.

Precisato quanto sopra, la giurisprudenza prevalente sembra ad oggi essere orientata nel senso di ritenere che, comunque, la parte interessata all’espletamento dell’interrogatorio formale della controparte possa rinunciarvi liberamente in qualsiasi momento e senza necessità che a ciò acconsenta la parte da interrogare o il giudice.

A tale conclusione si giunge in base alla considerazione che, in maniera del tutto speculare, non è ammessa la possibilità per la parte processuale di chiedere al giudice il proprio interrogatorio formale (cfr. ex multis Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 2956 del 7 febbraio 2018).

QUANDO L’INTERROGATORIO FORMALE È INAMMISSIBILE?

A fronte della richiesta di interrogatorio formale il giudice deve valutarne la rilevanza e l’ammissibilità. In punto di rilevanza si seguono i criteri valutativi ordinari. È, quindi, rilevante l’interrogatorio formale che abbia ad oggetto un fatto che integri, in via diretta o indiretta, un elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo.

Per quanto attiene, invece, al vaglio dell’ammissibilità della richiesta formulata esso deve essere, innanzitutto ed in linea generale, effettuato con riguardo ai presupposti di efficacia della confessione (ossia dell’atto che con l’interrogatorio formale si intende suscitare).

Pertanto, occorre, innanzitutto, secondo il filone ermeneutico prevalente, che il diritto sul quale vertono i fatti posti alla base dell’interrogatorio formale sia un diritto disponibile, ossia un diritto rispetto al quale, sul piano sostanziale, la volontà dispositiva delle parti possa avere rilevanza.

La disponibilità del diritto deve sussistere tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo. Ove tale requisito difetti, quindi, l’interrogatorio formale è inammissibile. In aggiunta ai requisiti di ammissibilità generali riguardanti l’istituto processuale della confessione l’evoluzione giurisprudenziale nel corso degli anni è giunta ad elaborarne altri, in relazione alle singole casistiche affrontate in concreto.

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, statuito che, essendo volto a provocare la confessione della parte processuale alla quale viene deferito, l’interrogatorio formale deve essere considerato sempre ammissibile, a condizione, tuttavia, che sia “concludente”.

Inoltre, si richiede che non si ponga in contrasto con gli ulteriori elementi di prova già acquisiti, volendosi escludere che esso appaia inutilmente dilatorio e defatigatorio (cfr. in tal senso Corte di Cassazione., 23 giugno 2000, n. 8544). In altra più risalente pronuncia (cfr. Corte di Cassazione n. 1954/1967), d’altronde, la Suprema Corte già ribadiva che la legge non poneva generali limiti all’ammissibilità del mezzo probatorio in questione, salvo che esso verta su contratti per i quali la normativa vigente richieda la forma scritta ad substantiam.

Inoltre, è attribuita al giudice istruttore, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali durante lo svolgimento del singolo processo, la possibilità di escludere l’ammissibilità dell’interrogatorio formale allorquando lo richiedano esigenze di economia processuale.

Si pensi ai casi in cui appaia superfluo in quanto siano state già acquisite sufficienti prove a dirimere ed accertare i fatti oggetto della causa o qualora i fatti che dovrebbero formare oggetto dell’interrogatorio siano già stati ammessi dalla controparte in modo pressoché esplicito.

Infine, in una pronuncia relativamente recente (cfr. Corte d’Appello di Venezia, n. 674 del 3 dicembre 2012), anche la giurisprudenza di merito è giunta a puntualizzare che l’interrogatorio formale deve essere considerato inammissibile ove la parte cui sia stato deferito abbia già escluso, con il comportamento processuale tenuto, la sua volontà di ammettere in giudizio la sussistenza di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli, invece, alla controparte.

Emerge qui con palese chiarezza l’inutilità di espletare in questo caso il mezzo di prova.

COME SI NOTIFICA L’INTERROGATORIO FORMALE?

Il giudice istruttore ammette l’interrogatorio formale (e le altre decisioni relative all’assunzione delle prove) mediante provvedimenti che assumono la forma dell’ordinanza, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 176 c.p.c.

Ove le parti siano tutte costituite e il provvedimento venga adottato durante lo svolgimento dell’udienza istruttoria si presume che la richiesta di interrogatorio formale sia conosciuta dalle parti presenti e da quelle che erano tenute a comparirvi a norma del codice di rito.

Diversamente, qualora il provvedimento istruttorio sia emesso dal giudice fuori dall’udienza l’attività di notifica, che segue le regole ordinarie, è affidata al cancelliere, il quale è tenuto ad adempiervi nei tre giorni successivi.

Regole particolari vigono, peraltro, per l’ipotesi in cui l’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale debba essere notificata al soggetto che sia rimasto contumace. In tal caso, la notifica deve essere effettuata “personalmente” (cfr. art. 292 c.p.c.) al contumace ed entro i termini che il giudice istruttore abbia espressamente fissato con l’apposita ordinanza.

È d’uopo, in proposito, sottolineare che il termine stabilito dal magistrato non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria, sì che si opina nel senso che la mancata indicazione dello stesso non implica effetti invalidanti nei confronti del provvedimento.

È, infine, opportuno rammentare che qualora si provveda a tale personale notificazione del provvedimento al soggetto rimasto contumace e chiamato a prestare interrogatorio formale ove quest’ultimo, comunque, non si presenti nell’udienza fissata senza addurre un giustificato motivo il giudice, valutato anche ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti sui quali avrebbe dovuto vertere l’interrogatorio (cfr. in tal senso, ex multis, Cass.Civ., Sez. Lavoro, n. 28293 del 31 dicembre 2009).

CONCLUSIONI

Per concludere resta da porsi un’ultima questione problematica in merito all’applicazione dell’istituto e, in specie, occorre chiedersi quali siano le conseguenze sul piano della responsabilità penale nell’eventualità in cui la persona sottoposta ad interrogatorio formale in sede di espletamento del mezzo istruttorio affermi cose non rispondenti a verità.

In giurisprudenza ci si è domandati, infatti, se tale atteggiamento possa integrare le fattispecie di reato di falsa testimonianza di cui all’articolo 372 c.p. o di falso giuramento della parte ex articolo 371 c.p. Le pronunce giurisprudenziali in materia (tra le tante si veda, ad esempio, Corte di Cassazione penale, Sezione VI, n. 29883 del 23 luglio 2007), tuttavia, escludono categoricamente la configurabilità dei reati sopramenzionati nell’ipotesi in cui il soggetto convenuto dinnanzi al giudice civile renda dichiarazioni non rispondenti al vero.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

  • Articoli 176, 230, 231, 232 e 292 c.p.c.
  • Articoli 2730 e 2731 c.c.
  • Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 2956 del 7 febbraio 2018
  • Corte di Cassazione, 23 giugno 2000, n. 8544
  • Corte di Cassazione n. 1954/1967
  • Corte d’Appello di Venezia, n. 674 del 3 dicembre 2012
  • Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 28293 del 31 dicembre 2009
  • Corte di Cassazione penale, Sezione VI, n. 29883 del 23 luglio 2007