Il riconoscimento di figli naturali

Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: guida completa su diritti, procedure, effetti giuridici e azioni giudiziali dopo la riforma della filiazione.


Introduzione

Il tema del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, un tempo definiti "naturali", rappresenta un capitolo cruciale nell'evoluzione del diritto di famiglia e, più in generale, dei diritti umani. 

Per secoli, la legge ha tracciato una netta distinzione tra i figli nati all'interno di un'unione coniugale legittima e quelli nati da una relazione di fatto, spesso caricando questi ultimi di un onere sociale e legale significativo. Fortunatamente, in molte giurisdizioni, inclusa l'Italia con la Riforma della Filiazione (Legge n. 219/2012 e D.Lgs. n. 154/2013), questa discriminazione è stata quasi totalmente eliminata.

Oggi, il principio cardine è l'unicità dello stato di figlio, che garantisce pari dignità e parità di diritti e doveri a tutti i bambini, indipendentemente dallo status giuridico dei genitori. Il riconoscimento non è un mero atto burocratico, ma la dichiarazione formale del legame biologico che instaura il rapporto genitoriale completo. Questo atto ha conseguenze profonde, investendo la sfera dei diritti successori, del mantenimento, dell'educazione e, soprattutto, il diritto inalienabile del figlio a conoscere le proprie origini e a beneficiare della piena responsabilità genitoriale. 

Esaminare il riconoscimento significa, quindi, esplorare la tutela della persona e l'affermazione di un moderno concetto di famiglia basato sulla realtà affettiva e biologica.

Vediamo di seguito.


1. Cosa significa "figlio naturale"

Definizione Legale di Figlio Naturale

Nel vecchio ordinamento giuridico italiano (precedente alla Riforma della Filiazione del 2012/2013), l'espressione "figlio naturale" definiva il figlio nato da genitori che non erano uniti in matrimonio tra loro al momento del concepimento o della nascita.

La definizione poneva l'accento sulla non-unione legale della coppia. L'atto di nascita attestava solo il fatto biologico, ma l'instaurazione del rapporto giuridico di filiazione (e quindi l'acquisizione dei diritti) avveniva solo tramite il successivo atto volontario di riconoscimento da parte di uno o entrambi i genitori. Se non riconosciuto, il figlio era considerato come non avente alcun legame giuridico con i genitori biologici. Oggi, con la Riforma, questa terminologia non ha più un valore discriminatorio: il termine "figlio naturale" è stato sostituito dalla dicitura "figlio nato fuori dal matrimonio" che, di fatto, gode degli stessi identici diritti del figlio nato in costanza di matrimonio.

Differenza tra Figli Legittimi e Naturali

La principale differenza risiedeva nello status e nell'acquisizione automatica dei diritti:

  • Figli Legittimi (nati nel matrimonio): La filiazione era presunta automaticamente per effetto del matrimonio. La nascita di un figlio all'interno di un'unione matrimoniale legale stabiliva ipso iure (per legge stessa) lo stato di figlio legittimo, attribuendo immediatamente e pienamente la patria potestà e i diritti successori e di mantenimento verso entrambi i genitori;
  • Figli Naturali (nati fuori dal matrimonio): La filiazione non era presunta. Il rapporto giuridico doveva essere costituito attivamente tramite il riconoscimento volontario dei genitori, o, in caso di rifiuto, tramite una sentenza giudiziale (dichiarazione giudiziale di paternità/maternità). Inoltre, prima della Riforma del 2012, i figli naturali avevano diritti successori limitati rispetto ai figli legittimi (ad esempio, potevano essere liquidati con la commutazione in beni).

Il D.Lgs. 154/2013 (noto anche come riforma della filiazione) ha modificato il diritto di famiglia italiano per eliminare le distinzioni tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, garantendo l'unicità dello status di figlio. Tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio o fuori, hanno oggi gli stessi diritti e doveri nei confronti dei loro genitori e dei parenti.


2. Evoluzione normativa: dal Codice Civile ad oggi

La Riforma del Diritto di Famiglia (1975)

Il cammino verso la piena equiparazione dei figli è stato un processo lungo, segnato da riforme legislative decisive che hanno gradualmente superato le discriminazioni storiche del Codice Civile del 1942.

Il primo passo fondamentale fu la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 (Legge n. 151/1975). Questa legge mirava a modernizzare la struttura familiare, introducendo l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e, per la prima volta, un abbozzo di parificazione tra i figli.

Prima del 1975, il Codice Civile riservava ai "figli naturali" una condizione di forte inferiorità. La Riforma del '75 eliminò le differenze più vistose, in particolare in materia di potestà genitoriale (trasformata in potestà dei genitori) e migliorando i diritti successori dei figli nati fuori dal matrimonio, sebbene permassero residui limiti (come l'istituto della commutazione, che permetteva ai figli legittimi di liquidare in denaro la quota successoria spettante ai naturali). Sebbene non completa, la riforma gettò le basi per un'interpretazione della famiglia basata sull'attuazione dei principi costituzionali (art. 3 e 30 della Costituzione).

Equiparazione Totale dei Diritti (2012/2013)

La piena attuazione del principio di uguaglianza è stata raggiunta solo con la Riforma della Filiazione realizzata con la Legge n. 219/2012 e il successivo Decreto Legislativo n. 154/2013. Questa normativa ha rappresentato una svolta epocale, eliminando ogni residua distinzione tra i figli e sancendo l'unicità dello stato di figlio.

Il principio è chiaramente espresso dal nuovo articolo 315 del Codice Civile: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

Le conseguenze pratiche di questa equiparazione sono state radicali: 

  • Uniformità Terminologica: Le espressioni "figli legittimi" e "figli naturali" sono state sostituite universalmente dal solo termine "figli", indipendentemente dal fatto che i genitori siano uniti in matrimonio o meno;
  • Parentela Naturale: Il legame di parentela viene riconosciuto non solo tra il figlio e il genitore che lo ha riconosciuto, ma anche tra il figlio e i parenti di quel genitore (nonni, zii, ecc.), cosa che in precedenza era spesso esclusa o limitata per i figli naturali;
  • Responsabilità Genitoriale: La figura della potestà è stata definitivamente sostituita dalla responsabilità genitoriale, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in modo paritario, sia che siano sposati sia che siano solo conviventi.

L'attuale ordinamento pone al centro l'interesse superiore del minore, garantendo che lo status di figlio sia un valore autonomo e indipendente dal vincolo matrimoniale dei genitori.


3. Chi può riconoscere un figlio naturale

Requisiti per il riconoscimento

Il riconoscimento di un figlio naturale, ossia nato fuori dal matrimonio, è un atto con cui uno o entrambi i genitori dichiarano la propria paternità o maternità nei confronti del minore. Tale riconoscimento può avvenire al momento della nascita, successivamente o anche prima del parto, purché siano rispettati i requisiti di legge.

Possono riconoscere un figlio naturale i genitori che abbiano compiuto almeno sedici anni. Tuttavia, se uno dei genitori non ha ancora raggiunto tale età, il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice, dopo aver valutato la maturità e l’interesse del minore.

Il riconoscimento può essere effettuato in diversi modi: nell’atto di nascita, con dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, mediante testamento o con atto pubblico. Una volta compiuto, il riconoscimento produce effetti giuridici rilevanti, come il diritto del figlio a portare il cognome del genitore riconoscente, a ricevere mantenimento, educazione e assistenza morale, nonché a essere erede legittimo.

È importante sottolineare che, se il figlio è già stato riconosciuto da un genitore, l’altro potrà farlo solo con il consenso del figlio stesso se questo ha più di 14 anni, oppure con l’autorizzazione del giudice se è minore

Il ruolo dei genitori

Il riconoscimento non è solo un atto formale, ma rappresenta anche un impegno morale e giuridico. Con esso, i genitori assumono la piena responsabilità nei confronti del figlio, sia sul piano affettivo sia su quello economico. Entrambi i genitori, se riconoscono il figlio, esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente, prendendo insieme le decisioni relative alla sua crescita, istruzione e salute.

Quando il riconoscimento è effettuato da un solo genitore, spetta a quest’ultimo l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, salvo diversa decisione del giudice nell’interesse del minore. In ogni caso, la legge tutela sempre il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e a instaurare un legame familiare con entrambi i genitori, promuovendo così l’uguaglianza tra figli naturali e legittimi.


4. Quando è possibile effettuare il riconoscimento

Riconoscimento prima della nascita

Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche prima della nascita, purché il concepimento sia già avvenuto. In questo caso, il genitore può dichiarare la propria volontà di riconoscere il nascituro davanti all’ufficiale dello stato civile o mediante atto pubblico. Tuttavia, gli effetti giuridici del riconoscimento restano sospesi fino alla nascita del bambino: solo da quel momento, infatti, l’atto produce pienamente i suoi effetti.

Questo tipo di riconoscimento è utile, ad esempio, in situazioni in cui i genitori non siano sposati ma desiderino comunque garantire fin da subito al figlio un legame giuridico chiaro e stabile. Può essere effettuato da uno solo dei genitori o da entrambi congiuntamente, e viene annotato successivamente nell’atto di nascita del minore.

Dopo la nascita

Il riconoscimento può essere effettuato al momento della nascita o in un momento successivo. Di norma, i genitori lo dichiarano all’ufficiale di stato civile contestualmente alla registrazione del neonato. Tuttavia, è sempre possibile riconoscere un figlio in un secondo momento, anche anni dopo, purché non sia già intervenuta un’adozione legittimante.

Se il figlio è minore di 14 anni, non è richiesto il suo consenso; se invece ha compiuto 14 anni, deve prestare il proprio assenso. Quando un solo genitore effettua il riconoscimento, l’altro può farlo successivamente, sempre nel rispetto delle regole di consenso e delle valutazioni del giudice a tutela del minore.

In età adulta

Il riconoscimento è possibile anche quando il figlio è ormai maggiorenne. In questo caso, il riconoscimento produce effetti solo se il figlio presta il proprio consenso, poiché, essendo divenuto capace di agire, non può essere assoggettato alla volontà del genitore senza la propria adesione.
Il riconoscimento in età adulta ha valore soprattutto affettivo e simbolico, ma comporta anche effetti giuridici significativi: stabilisce il rapporto di parentela, attribuisce il diritto al cognome, e può incidere sui diritti successori e sugli obblighi di mantenimento retroattivi.

Procedura amministrativa

Il riconoscimento di un figlio naturale è un atto personale e volontario, con il quale uno o entrambi i genitori dichiarano di essere i genitori biologici del minore. Si tratta di un atto solenne, che deve essere effettuato seguendo precise modalità stabilite dalla legge.ù

La procedura è di natura amministrativa e può avvenire in diversi momenti: al momento della nascita, successivamente o anche prima del parto. Il riconoscimento deve essere reso davanti a un pubblico ufficiale, generalmente l’ufficiale dello stato civile, o mediante atto pubblico notarile

È possibile anche riconoscere il figlio con atto testamentario, purché la dichiarazione sia chiara e non ambigua.

Il riconoscimento è un atto irrevocabile: una volta effettuato, non può essere ritirato o modificato, salvo nei casi in cui si dimostri giudizialmente la non veridicità della dichiarazione di paternità o maternità.

Documenti richiesti

Per effettuare il riconoscimento sono necessari alcuni documenti essenziali. Il genitore deve presentarsi con un documento di identità valido e, se il riconoscimento avviene dopo la nascita, è necessario anche l’atto di nascita del figlio.

Nel caso di riconoscimento contestuale alla nascita, i dati del genitore vengono inseriti direttamente nel registro di nascita dal funzionario dell’ufficio di stato civile. Se invece il riconoscimento è successivo, occorre presentare una dichiarazione scritta o comparire di persona per rendere la dichiarazione formale.

Quando uno dei genitori è minorenne, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare, che valuta la maturità del dichiarante e l’interesse del minore riconosciuto.

Riconoscimento davanti all’ufficiale di stato civile

Il riconoscimento davanti all’ufficiale di stato civile è la forma più comune. Il genitore (o entrambi) si reca presso l’ufficio del comune di nascita del figlio o di residenza e dichiara ufficialmente la propria volontà di riconoscerlo.

L’ufficiale redige un verbale di riconoscimento, che viene sottoscritto dalle parti e conservato nei registri dello stato civile. Successivamente, l’annotazione viene riportata nell’atto di nascita del figlio, rendendo così il riconoscimento efficace e opponibile a terzi.


5. Possibilità di riconoscimento testamentario

Il riconoscimento può essere effettuato anche con testamento, attraverso una dichiarazione espressa del genitore. In questo caso, l’efficacia del riconoscimento è subordinata all’apertura della successione, ossia alla morte del testatore.

Questa modalità consente di garantire al figlio il diritto di essere riconosciuto anche in assenza di una dichiarazione durante la vita del genitore. Il riconoscimento testamentario produce gli stessi effetti di quello reso in vita e attribuisce al figlio tutti i diritti derivanti dal rapporto di filiazione, inclusi quelli successori.


6. Effetti giuridici del riconoscimento

Diritti del figlio (ereditari, alimentari, ecc.)

Il riconoscimento di un figlio naturale comporta effetti giuridici importanti e duraturi, poiché crea un vero e proprio rapporto di filiazione tra il genitore e il figlio. A seguito del riconoscimento, il figlio acquista gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio, in conformità con il principio di uguaglianza stabilito dall’articolo 315 del Codice Civile.

Tra i principali diritti vi sono quelli ereditari: il figlio riconosciuto diventa erede legittimo del genitore, con gli stessi diritti degli altri eventuali figli. Ciò significa che, alla morte del genitore, il figlio naturale riconosciuto partecipa alla successione con pari quota rispetto ai figli legittimi.

Inoltre, il figlio ha diritto agli alimenti e al mantenimento da parte del genitore riconoscente, che è tenuto a provvedere al suo sostentamento, alla sua istruzione e alla sua educazione. Il riconoscimento comporta anche il diritto del figlio a essere assistito moralmente e affettivamente, e a mantenere relazioni significative con il genitore e la sua famiglia di origine.

Infine, il figlio riconosciuto ottiene la cittadinanza italiana se uno dei genitori è cittadino italiano, e può rivendicare il diritto al risarcimento dei danni in caso di mancato riconoscimento o di ritardo ingiustificato da parte del genitore.

Doveri del genitore riconoscente

Con il riconoscimento, il genitore assume tutti i doveri genitoriali previsti dalla legge. Egli è obbligato a prendersi cura del figlio, garantendo la sua crescita fisica, morale e intellettuale.

In particolare, deve provvedere al mantenimento economico, che comprende non solo il vitto e l’alloggio, ma anche le spese per l’istruzione, la formazione professionale, la salute e la vita sociale del figlio.
Se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio, la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente; se invece il riconoscimento proviene da uno solo, spetta esclusivamente a quest’ultimo, salvo diversa decisione del giudice nell’interesse del minore.

Acquisizione del cognome

Il riconoscimento incide anche sull’attribuzione del cognome.
Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest’ultimo. Quando il riconoscimento è contestuale da parte di entrambi, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.

Se il riconoscimento avviene in momenti diversi, il figlio può aggiungere o anteporre il cognome del secondo genitore riconoscente, su decisione congiunta o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal giudice.

Questa regola, coerente con la recente giurisprudenza costituzionale, mira a tutelare l’identità personale del minore e a garantire la parità tra madre e padre nel rapporto di filiazione.


7. Cosa succede in caso di mancato riconoscimento?

Possibilità di Azione Giudiziale

Il mancato riconoscimento volontario apre la strada all'azione giudiziale di accertamento della filiazione. Questa azione, regolamentata dal Codice Civile (art. 269 c.c. “Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità” e seguenti), è il principale strumento per assicurare al figlio il suo pieno status giuridico.

L'azione può essere promossa: dal figlio, in qualunque momento della sua vita, essendo l'azione imprescrittibile per il figlio; dal genitore che ha già riconosciuto il figlio, se il figlio è minore; dal tutore, se il figlio è minore e non riconosciuto da nessuno; dai discendenti, se il figlio muore prima di aver avviato l'azione.

Un elemento cruciale in questo procedimento è che, qualora il figlio abbia compiuto quattordici anni, per l'avvio o la prosecuzione dell'azione è necessario il suo consenso.

Accertamento Giudiziale della Paternità/Maternità

L'obiettivo dell'azione giudiziale è ottenere una sentenza che accerti chi sia il genitore biologico e che, di conseguenza, produca gli stessi effetti del riconoscimento volontario. La prova della paternità o maternità può essere fornita con ogni mezzo, ma nella pratica forense, la prova del DNA (esami ematologici e genetici) è considerata il mezzo più idoneo e con il più alto margine di sicurezza.

È importante notare che:

  • Il rifiuto del presunto genitore di sottoporsi agli esami del DNA può essere valutato dal giudice come un forte elemento di prova a favore della domanda del figlio;
  • Una volta accertata, la sentenza instaura definitivamente lo status di figlio, comportando l'assunzione del cognome paterno (o l'aggiunta), l'acquisizione dei diritti successori e, soprattutto, l'adempimento degli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione;
  • Il genitore inadempiente è spesso condannato a versare il mantenimento pregresso e, in alcuni casi, al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito dal figlio a causa dell'omissione.

Il sistema giuridico garantisce, quindi, che il diritto del figlio a una piena identità familiare e al sostegno parentale non possa essere frustrato dalla mera volontà negativa del genitore biologico.


8. Impugnazione del riconoscimento: quando è possibile

Casi in cui il riconoscimento può essere contestato

Il riconoscimento di un figlio naturale, pur essendo un atto solenne e personale, può essere impugnato in determinati casi previsti dalla legge. L’impugnazione è ammessa quando il riconoscimento non corrisponde alla verità biologica o è stato effettuato in violazione delle norme che ne regolano la validità.

Può essere contestato, ad esempio, se il riconoscimento è stato effettuato da una persona che non è il vero genitore naturale, oppure se è avvenuto sotto violenza, errore o dolo.

L’azione può essere promossa dal figlio, da chi ha effettuato il riconoscimento, dall’altro genitore o dal pubblico ministero, nei casi in cui l’interesse pubblico lo richieda.

Inoltre, il riconoscimento è impugnabile anche per vizi di forma, come l’assenza della dichiarazione davanti all’autorità competente o la mancanza delle necessarie autorizzazioni, ad esempio quando il genitore riconoscente era minorenne e non aveva l’autorizzazione del giudice tutelare.

L’obiettivo dell’impugnazione è quello di tutelare la verità del legame di filiazione, assicurando che il riconoscimento non sia utilizzato in modo abusivo o strumentale.

Termini e modalità

Le modalità e i termini per impugnare un riconoscimento variano a seconda di chi propone l’azione.

Il figlio può agire in qualsiasi momento per contestare il riconoscimento non veritiero, poiché il suo diritto a conoscere le proprie origini è imprescrittibile. Il genitore riconoscente o l’altro genitore possono invece impugnare entro cinque anni dal giorno in cui hanno scoperto la non veridicità del riconoscimento.
L’azione si propone davanti al tribunale ordinario, con l’assistenza di un avvocato, e comporta un accertamento giudiziale della verità biologica tramite prove documentali e, se necessario, test del DNA.

Fino a sentenza definitiva, il riconoscimento resta valido e produce i suoi effetti giuridici. Solo la dichiarazione di nullità o invalidità da parte del giudice ne comporta la cessazione, con la conseguente perdita dei diritti e doveri derivanti dal rapporto di filiazione.


FAQ sul riconoscimento dei figli naturali

  1. È possibile riconoscere un figlio naturale dopo molti anni? Sì. Il riconoscimento di un figlio naturale può essere effettuato in qualsiasi momento, anche dopo molti anni dalla nascita, purché non sia intervenuta un’adozione legittimante. Il riconoscimento tardivo produce gli stessi effetti di quello effettuato subito: il figlio acquista i diritti di mantenimento, eredità e cognome. Tuttavia, se il figlio è maggiorenne, è necessario il suo consenso esplicito, poiché non può essere riconosciuto contro la propria volontà;
  2. Serve il consenso del figlio per essere riconosciuto? Dipende dall’età del figlio. Se è minore di 14 anni, non è richiesto alcun consenso. Tra i 14 e i 18 anni, il riconoscimento richiede il suo assenso, mentre per il figlio maggiorenne il consenso è indispensabile, poiché si tratta di un atto che incide direttamente sulla sua identità personale. In caso di rifiuto, il genitore può chiedere al giudice di valutare la situazione, ma la volontà del figlio è sempre prioritaria;
  3. Quali sono i costi per il riconoscimento di un figlio naturale? Il riconoscimento non comporta alcun costo quando viene effettuato davanti allufficiale di stato civile, ad esempio al momento della nascita o successivamente presso il comune. Se invece avviene tramite atto notarile o testamento, occorrerà sostenere le spese relative alla redazione dell’atto. Eventuali costi possono sorgere solo in caso di ricorsi giudiziari, ad esempio per autorizzazioni o impugnazioni;
  4. Il riconoscimento può essere revocato? No, il riconoscimento è irrevocabile. Una volta effettuato, non può essere ritirato o annullato dal genitore per volontà personale. Può essere messo in discussione solo con un’azione giudiziaria di impugnazione, quando si dimostra che non corrisponde alla verità biologica o che è stato compiuto in modo illegittimo (ad esempio, con errore o violenza). In assenza di tali circostanze, resta valido per sempre;
  5. Come funziona il riconoscimento se il genitore è minorenne? Un genitore minorenne può riconoscere un figlio solo con l’autorizzazione del giudice tutelare, che valuta la sua maturità e l’interesse del minore riconosciuto. Il giudice può autorizzare anche entrambi i genitori se entrambi sono minorenni. Senza tale autorizzazione, il riconoscimento è nullo. Questa regola serve a tutelare il bambino e a garantire che il genitore sia in grado di comprendere pienamente le responsabilità che derivano dal suo atto.

 

 

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...