Gomma bucata per strada dissestata. Cosa fare?

I danni causati dalla strada dissestata, devono essere risarciti dall’ente pubblico, in quanto responsabile della sua manutenzione, salvo che il danno sia dipeso da un evento esterno o dalla condotta negligente dell’utente della strada.

gomma bucata per strada dissestata

 

1. Danni da strada dissestata: a chi rivolgersi?

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della circolazione stradale, più precisamente, i danni provocati dalle strade dissestate.

La manutenzione delle strade spetta all’ente pubblico, a cui è affidata la loro gestione, incombendo in capo all’ente un preciso obbligo di custodia, ai sensi dell’art. 2051, cod. civile, in quanto titolare del potere di controllare ed eliminare le eventuali situazioni di pericolo che possono insorgere, e di conseguenza escludere il verificarsi di eventi dannosi per gli utenti della strada.

In caso di danno causato dalla strada dissestata, l’ente pubblico sarà responsabile ogniqualvolta ricorrano due presupposti:

 

  • il mutamento della cosa, sottoposta alla custodia dell’ente pubblico, tale da determinare nel caso concreto un’ipotesi di insidia o trabocchetto;
  • l’imprevedibilità del mutamento della cosa, nella specie la strada dissestata, per il soggetto che in virtù di tale situazione di pericolo subisca un danno.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, infatti, l’ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo, connesse alla struttura e gestione della strada medesima, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. Civ., sent. 22 Ottobre 2013, n. 23919).

Da ciò deriva che, qualora l’utente della strada subisca un danno a causa dell’insidia stradale, dovrà inviare all’ente pubblico competente per il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, la denuncia dell’accaduto.

La richiesta di risarcimento deve contenere il verbale dell’autorità pubblica intervenuta sul luogo, e le prove a sostegno del risarcimento stesso, come:

  • la descrizione del luogo e delle modalità in cui è avvenuto il sinistro;
  • le eventuali foto dei danni causati a persone e cose oppure i referti medici;
  • le generalità dei testimoni, presenti al momento dell’incidente.

Ove l’ente pubblico non risponda alla richiesta di risarcimento dei danni, sarà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.

A seconda dell’entità dei danni causati, la citazione in giudizio dell’ente pubblico dovrà essere proposta al giudice di pace oppure il tribunale del luogo in cui è avvenuto il sinistro, attraverso l’assistenza di un avvocato non essendo permessa la difesa personale.

2. Il caso fortuito e l’insidia stradale

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni, il danneggiato deve dimostrare che l’evento dannoso sia stato la conseguenza dell’omessa manutenzione della cosa, nella specie la strada dissestata, restando in capo al custode, ossia l’ente pubblico gestore, fornire la prova contraria del caso fortuito.

L’ente pubblico gestore del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro potrà essere ritenuto esente da responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quando sussista l’ipotesi del caso fortuito, ossia quando ricorre una situazione di pericolo del tutto imprevedibile determinata da cause esterne alla condotta dell’ente gestore, tale da non poter essere immediatamente rimossa o segnalata agli utenti della strada nemmeno con l’adozione della diligenza richiesta in capo all’ente pubblico medesimo.

A ciò si aggiunga che non sussiste la responsabilità per i danni, provocati dalla strada dissestata, qualora l’evento sia stata determinato dalla condotta negligente ed imprudente del danneggiato.

L’ente pubblico, infatti, non potrà essere ritenuto responsabile degli eventi dannosi provocati dalle cattive condizioni in cui versano le strade sottoposte alla sua gestione e controllo, qualora il danno fosse evitabile, ossia quando l’utente danneggiato, utilizzando la normale diligenza, avrebbe potuto percepire o prevedere la situazione di pericolo occulto (insidia stradale), specie laddove la situazione di pericolo fosse stata segnalata con cartello, tale da escludere la configurabilità dell’insidia stradale medesima, e di conseguenza la responsabilità della pubblica amministrazione.

Ciò significa che l’utente della strada potrà ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una strada dissestata, soltanto in presenza dell’insidia o trabocchetto.

L’insidia stradale, infatti, rappresenta una situazione di pericolo che ricorre quando la condizione in cui versano le strade aperte al pubblico è tale da rendere impossibile la percezione del pericolo incombente, e di conseguenza la sua imprevedibilità per l’utente danneggiato, nonostante la guida con l’ordinaria diligenza, specie nelle circostanze in cui il cattivo stato delle strade non sia segnalato con l’apposita segnaletica stradale.

Fonti normative

Codice civile: articolo 2015.

Cassazione Civile, sentenza n. 23919, 22 Ottobre 2013.

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...