L’età del consenso in Italia
Il consenso dell’avente diritto, nell’ordinamento giuridico italiano, assume rilievo dal punto di vista dell’ambito penalistico, laddove si prevede che non possa considerarsi punibile chiunque leda o metta, comunque, in pericolo un diritto altrui con il consenso della persona che possa validamente disporne (cfr. art. 52 c.p.).
- Come funziona l’età del consenso?
- Qual è l’età del consenso in Italia?
- Cosa si può fare a 14 anni in Italia?
- Cosa si può fare a 16 anni in Italia?
Si tratta di una disposizione introduttiva di una c.d. causa di giustificazione o scriminante o, ancora, causa di liceità, tale per cui in presenza di un fatto di reato completo in tutti i suoi elementi integrativi, ne fa venire meno l’antigiuridicità. Il fatto, commesso in presenza di un consenso dell’avente diritto validamente prestato, quindi, cessa di essere considerato contrario all’ordinamento.
Ciò in quanto il fatto, che altrimenti costituirebbe reato, in presenza di determinate condizioni, viene legittimato o, addirittura, imposto dall’ordinamento. In virtù di un generale principio di non contraddizione dell’ordinamento, in definitiva, il fatto commesso in presenza di una scriminante viene considerato lecito in tutti i settori del diritto.
Quanto detto vale, come premesso, anche per quanto attiene al consenso del soggetto che può validamente disporre del diritto esercitato. Bisogna, tuttavia, ulteriormente premettere che, affinché il consenso possa assumere efficacia scriminante, deve presentare alcuni caratteri ben precisi. Innanzitutto, è bene delineare che il consenso del soggetto possa essere manifestato in qualsiasi forma, anche mediante un comportamento concludente e in modalità tacita, purché idonea ad assumere un significato inequivocabilmente valutabile nel contesto concreto nel senso di autorizzare l’altrui condotta illecita.
Esso, inoltre, deve essere manifestato in riferimento a diritti cosiddetti disponibili, ossia diritti in merito ai quali la compromissione può essere considerata nella disponibilità del soggetto cui fanno capo e non anche per quelle posizioni giuridiche per le quali lo Stato conserva un proprio peculiare interesse alla conservazione del bene giuridico.
Tra le caratteristiche ulteriori che il consenso deve possedere per poter essere considerato come validamente prestato al fine di assumere effetto scriminante si rammentano le seguenti:
- Attualità: il consenso deve sussistere prima dell'avvio della condotta da parte del soggetto agente, escludendo la rilevanza della ratifica.
- Libertà: non rilevante il consenso coartato o frutto di dolo, violenza, minaccia o violenza.
- Informato: il soggetto deve essere stato notiziato di tutti i dettagli utili per riflettere sul consenso.
- Specificità: il consenso deve essere prestato per risultati preventivati, non vago e indistinto.
Fatta questa premessa di carattere generale e indispensabile al fine di comprendere di cosa si sta trattando è d’uopo addentrarsi nell’analisi della tematica specifica dell’eventuale rilevanza dell’età del soggetto che presta il consenso.
Ci si chiede, infatti, se essa possa in qualche modo assumere valore al fine di poter qualificare il consenso come validamente prestato, specie per quanto riguarda talune specie di reati: il caso tipico è quello dei delitti contro la libertà sessuale e di quelli di pedo-pornografia.
Come funziona l’età del consenso?
Come si è già avuto modo di accennare, si discute, in generale per tutte le fattispecie di reato e in particolare per alcune specifiche tipologie di illecito penale, circa la necessità che il consenso, al fine di poter essere validamente prestato in relazione a talune situazioni che in sua assenza rischierebbero di essere punite quali veri e propri reati, debba essere prestato dal soggetto che abbia raggiunto una certa età minima.
Ciò in quanto si discute in merito al fatto che, affinché una persona possa validamente prestare consenso all’altrui condotta lesiva e, quindi, sia idoneo a scriminarla quantomeno con riguardo ai diritti disponibili, il soggetto sia ritenuto giuridicamente capace in ordine all’atto autorizzativo che pone in essere.
Come già precisato, d’altronde, laddove caratterizzato dai requisiti prescritti dalla legge, il consenso dell’avente diritto validamente prestato fa venire meno l’antigiuridicità del fatto, non potendosi considerare illecito il fatto che, sebbene astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, smette di essere qualificato come antigiuridico e, pertanto, è considerato pienamente lecito.
Ma vediamo nel prosieguo qual è il rilievo che l’età del soggetto che presta il consenso assume in linea generale e per talune fattispecie di reato.
Qual è l’età del consenso in Italia?
A chi, facendo leva sulla teoria negoziale dell’atto di consenso prestato e mutuando di conseguenza la disciplina dell’articolo 2, comma primo del codice civile (ai sensi dei quale “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.”), opina nel senso che è necessario che il consenso per essere considerato valido debba essere da un soggetto maggiore d’età si contrappongono, invece, quanti richiamano la disciplina in punto di imputabilità, ammettendo un’indagine sulla capacità dei minori degli anni diciotto che abbiano compiuto gli anni quattordici, o le norme previste in materia di querela.
Non è mancato, inoltre, chi ritenga di dover in proposito distinguere tra i reati patrimoniali e gli altri reati, richiedendo il consenso del maggiorenne per la disposizione di diritti patrimoniali ed accontentandosi di indagare le concrete capacità di discernimento del titolare del bene tutelato dalla norma incriminatrice per tutti gli altri casi. In disparte il suddetto dibattito, tuttavia, per talune fattispecie delittuose è lo stesso legislatore a definire la soglia dell’età necessaria.
Si è già fatto cenno al fatto che ciò accade per i reati della sfera sessuale ed in materia di reati di pedopornografia. Vediamo cosa prevede la legge in materia.
Cosa si può fare a 14 anni in Italia?
Al fine di rispondere al presente quesito ed a quello formulato nel paragrafo seguente è d’uopo tenere in considerazione il disposto dell’articolo 609-quater c.p., che prevede e punisce il reato di atti sessuali con minorenne.
Tale disposizione, peraltro, al comma primo è volta ad equiparare le conseguenze giuridiche applicabili in punto di disciplina tra il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. e il delitto di atti sessuali con minorenne. Nel dettaglio prevede che soggiace alla pena fissata dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo compie atti sessuali con una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici.
Da tale previsione si può evincere in maniera chiara che il consenso eventualmente prestato dal soggetto infraquattordicenne non può essere mai considerato valido ed efficace al fine di scriminare il comportamento del soggetto maggiorenne che compia con lui atti sessuali. L’intento legislativo è quello di tutelare la sana crescita e maturazione psico-fisica degli infraquattordicenni, supponendo che il compimento di atti sessuali prima di tale età siano, in ogni caso, frutto di un consenso viziato, in quanto non pienamente consapevole.
E’ fatta eccezione per l’ipotesi in cui il soggetto, almeno tredicenne, compia atti sessuali consensuali (e, quindi, non caratterizzati dall’esercizio da parte del partner di violenza, minaccia ovvero abuso di autorità) con un altro minorenne quando la differenza di età tra i due non sia superiore a quattro anni. Pertanto, in linea tendenziale e salvo l’eccezione appena vista e quelle che si vedranno nel paragrafo seguente, affinché un soggetto possa prestare un consenso valido in riferimento alla fattispecie in esame è necessario che abbia compiuto almeno quattordici anni.
Cosa si può fare a 16 anni in Italia?
L’articolo 609-quater prevede alcune eccezioni che innalzano l’età alla quale è possibile che il soggetto minorenne presti consenso valido al fine di legittimare il compimento di atti sessuali con altri soggetti maggiorenni.
Ciò sta a significare che, qualora il fatto sia commesso, in presenza delle circostanze che si vedranno a breve, da parte di un soggetto maggiorenne nei confronti di un minore di età inferiore di anni sedici mantiene la propria caratteristica di illiceità ed antigiuridicità anche qualora il minorenne abbia prestato consenso.
Tale innalzamento dell’età è dovuto alle particolari condizioni in cui si svolge il fatto e, in particolar modo, dalle relazioni intercorrenti tra i soggetti, in ragione del particolare legame tra gli stessi astrattamente idoneo a creare un particolare stato di soggezione volto a suscitare la prestazione di un consenso viziato. Tali casistiche si possono così riassumere:
- Il colpevole può essere l'ascendente, il genitore (anche adottivo), il convivente, il tutore o altra persona a cui il minore è affidato o con cui ha una relazione di convivenza per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.
- Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis c.p., l'ascendente, il genitore (anche adottivo), il convivente, il tutore o altra persona a cui il minore è affidato o con cui ha una relazione di convivenza può commettere un abuso dei poteri connessi alla propria posizione.
Conclusione
Per concludere si rammenta che l’età del consenso valido a scriminare il comportamento illecito altrui esplica i propri effetti con un limite ben preciso e considerato insormontabile, che è quello che risulta fissato dall’articolo 5 del Codice Civile.
Viene, infatti, in ogni caso considerato inaccettabile il consenso prestato per lesioni che trascendano i limiti prefissati dall’ordinamento (in specie quando comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica ovvero qualora siano, altrimenti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...