Il divorzio breve: come ottenerlo

Il divorzio breve ha introdotto una vera e propria svolta epocale nel nostro ordinamento, per una maggiore uniformità con i Paesi europei, con una drastica riduzione di tempi e costi per porre fine ai vincoli del matrimonio civile.

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1. Che cos'è il divorzio breve

La fattispecie del divorzio breve è stata inserita nel nostro ordinamento nel 2015 che è andata a riformulare i termini, le modalità e i costi per ottenere la separazione ed il divorzio rispetto alla precedente normativa. Con l’introduzione del divorzio breve è possibile evitare il tribunale e ottenerlo direttamente o al proprio Comune di residenza (o in quello in cui sia stato celebrato il matrimonio), oppure davanti ai propri avvocati attraverso la negoziazione assistita.

2. Procedure per ottenerlo

La prima distinzione da fare è tra separazione consensuale (quella che viene esperita davanti al sindaco o davanti ai propri avvocati detta anche negoziazione assistita) e separazione giudiziale (quella esperita davanti al giudice del tribunale competente).

2.1 Separazione consensuale

La separazione davanti all’ufficiale di stato civile (Sindaco) è molto più rapida ed economica.

I coniugi non sono obbligati a farsi assistere da un proprio avvocato, come avviene nella negoziazione assistita.

Secondo quanto previsto dalla nuova legge, questa procedura può essere richiesta in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap, oppure economicamente non autosufficienti, se figli di entrambi i coniugi, e non può contenere patti di trasferimenti patrimoniali.

L’ufficiale di stato civile riconvoca i coniugi dopo 3 giorni per ratificare l’accordo, il quale produce gli effetti di un provvedimento giudiziario sin dalla data dell’atto di separazione o divorzio.

Nel caso di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l’ufficiale di stato civile chiede loro di confermare e dichiarare la propria condizione economica, il divorzio in questo caso sarà confermato solo dopo l’accertamento di tale condizione oppure se entro quindici giorni non rispondono alla richiesta.

2.2 Coniugi in disaccordo, l'accordo di negoziazione assistita

La negoziazione assistita si instaura tra i coniugi in disaccordo con l’obbligo di essere assistiti dai propri avvocati. Essa rappresenta una snella alternativa alla via giudiziale consensuale. È una sorta di mediazione tra le parti, dove vengono regolati i loro rapporti patrimoniali e la gestione della prole, questa procedura non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre, con la possibilità di una proroga di ulteriori 30 gg. previo consenso delle parti.

L’accordo deve essere formulato necessariamente per iscritto e sottoscritto sia dai entrambi i coniugi che dai rispettivi avvocati, deve prevedere e regolare l’intero rapporto dei coniugi a livello patrimoniale e nei confronti dei figli.

L’accordo per produrre i suoi effetti di atto giudiziale, deve essere trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, il quale, in assenza di figli si limiterà ad un controllo formale, in caso di figli minori invece, provvederà a verificare il rispetto della tutela dei minori. Se l’esito è positivo il Pm lo autorizza e lo trasmette al Presidente del Tribunale entro cinque giorni. Gli avvocati delle parti poi, sono tenuti entro dieci giorni a trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile, che lo autentica presso il Comune in cui il matrimonio è stato iscritto.

Se invece il PM avverte delle irregolarità, l’atto viene rispedito alle parti che provvederanno a sanare le irregolarità contestate, riformulando l’accordo o in mancanza di un comune consenso provvederanno a intraprendere la strada giudiziale.

2.3 Separazione giudiziaria

Cosa fare nel caso in cui uno dei coniugi non sia d’accordo alla richiesta di divorzio? Non sempre quando si inclinano i rapporti tra i coniugi si riesce a risolverli in accordo, quindi, quando viene meno la possibilità di ricorrere alla separazione consensuale, è inevitabile procedere alla separazione giudiziale, la quale comporta un procedimento molto più complicato, lungo e costoso. I termini di attesa, con la riforma saranno almeno di un anno decorrenti dalla presentazione della domanda davanti al Presidente del Tribunale.

3. Tempistiche del divorzio breve

Con la legge del 1970 il divorzio poteva essere richiesto, da uno solo o entrambi i coniugi, non prima dei tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale competente per formalizzare la separazione, o meglio doveva passare un periodo ininterrotto di almeno tre anni dalla separazione per poter proseguire con il divorzio definitivo ed ottenere lo status di divorziati.

Con l’entrata in vigore della riforma nel 2015 i termini si sono notevolmente ridotti, introducendo anche delle modalità diverse per procedere con questo nuovo istituto.

La nuova norma prevede che la possibilità di proporre il divorzio, nel caso di separazioni giudiziarie già dopo un anno dalla domanda di separazione ininterrotta, mentre di sei mesi nel caso di separazioni consensuali.

Il termine di sei mesi vale anche nel caso in cui il giudizio sia partito in maniera giudiziale e trasformato strada facendo, in consensuale se nel frattempo i coniugi hanno trovato un accordo tra di loro.

I termini incominciano a decorrere dalla data di comparsa dei coniugi davanti al Presidente del tribunale, nella procedura di separazione personale.

Elisa Di Giambattista

Fonti normative

Codice civile: articoli 150 e 191 e seguenti.

Legge n. 898 del 1970: introduzione dello scioglimento dei effetti civili del matrimonio.

Legge n. 55 del 2015: introduzione del divorzio breve.

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