Differenza tra persona giuridica e persona fisica

Differenza tra persona giuridica e persona fisica: capisci le peculiarità, le responsabilità e il contesto legale di ciascuna. Una guida per chi vuole approfondire i concetti base del diritto civile.

Differenza tra persona giuridica e persona fisica

I soggetti o le persone nel linguaggio giuridico, quindi, s’identificano con con ogni centro d’imputazione giuridica. Tale nozione risulta empiricamente verificabile poiché nella realtà gli interessi possono essere imputati a singoli individui o a gruppi ed organizzazioni, cd. Persone giuridiche o enti, ossia soggetti collettivi titolari di posizioni giuridiche attive e passive, tra cui si annoverano partiti politici, sindacati ed associazioni.

Se nel linguaggio giuridico la persona fisica indica l’essere umano, quella giuridica, invece, s’identifica con un’organizzazione collettiva costituita da più persone fisiche considerata giuridicamente distaccata da questi ultimi.

1. Le differenze tra persona giuridica e persona fisica

Non a caso, infatti, il codice civile regolamenta separatamente le persone fisiche da quelle giuridiche nel Primo Libro. La capacità giuridica s’identifica con la titolarità di situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri). Tale capacità rappresenta un ulteriore elemento di distinzione tra le persone giuridiche e fisiche in quanto queste ultime, ai sensi dell’art. 1 cod. civ., l’acquistano al momento della nascita, che coincide con il momento in cui il feto si stacca dal grembo materno ed inizia a respirare.

La capacità giuridica non spetta al feto morto, viene riconosciuta, invece, al nascituro, come risulta da diverse pronunce giurisprudenziali, il quale, come si evince dalla lettura del comma 2 dell’art. 1 cod. civ., viene elevato a soggetto idoneo ad essere titolare di una serie di diritti specificamente individuati dal codice civile, subordinati all’evento nascita, tra cui rilevano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’art. 462 c. 1 che individua il concepito come soggetto capace di succedere se la nascita avviene entro 300 giorni dalla morte del de cuius o l’art. 784 cod. civ. che attribuisce al nascituro la capacità di ricevere donazioni.

L’evento nascita, quindi, rappresenta la condicio sine qua non affinchè il concepito possa essere considerato titolare di una capacità giuridica “provvisoria” o ad “acquisto progressivo” risultando portatore di interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico. Le persone fisiche perdono la capacità giuridica con la morte sicchè la nascita e la morte rappresentano, rispettivamente, il momento iniziale e finale della capacità giuridica.

La capacità di agire, invece, consiste nella idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà di compiere atti giuridici aventi natura negoziale e/o processuale. Le persone fisiche acquistano tale capacità al compimento del 18° anno di età. L’ordinamento giuridico appresta tutela a tutti quei soggetti non ancora titolari di tale capacità, benchè maggiorenni o perché minori che intendano contrarre matrimonio, attraverso gli istituti della minore età, emancipazione, interdizione, inalibilitazione, amministrazione di sostegno, infermità.

Anche alle persone giuridiche è riconosciuta la capacità giuridica in vista della realizzazione del proprio scopo (purché lecito e determinato) in relazione alla quale il codice civile distingue tra enti pubblici (art. 11 cod. civ.) e persone giuridiche private. L’ente pubblico è la persona giuridica che gode dei diritti “secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”.

Lo speciale regime giuridico che sottrae gli enti pubblici dalle regole di diritto comune, è giustificato dalle finalità di pubblico interesse perseguite nelle loro attività. Le persone giuridiche di diritto privato acquistano personalità giuridica mediante il l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture che cristallizza il momento di “nascita” della capacità giuridica delle persone giuridiche di diritto privato.

Anche agli enti di fatto, che non hanno personalità giuridica, (partiti politici, sindacati) viene riconosciuta comunque l’idoneità ad essere soggetti di diritti ed obblighi e anch’essi pertanto godono di una capacità giuridica, sebbene più limitata rispetto alle persone giuridiche. Elementi costitutivi degli enti sono le persone fisiche, lo scopo ed i beni. Le persone giuridiche agiscono per mezzo delle persone fisiche, cd.

Organi, sicchè gli atti posti in essere da questi ultimi vengono direttamente imputati all’ente come se fossero stati compiuti da quest’ultimo. Tra organo e persona giuridica, quindi, s’instaura un rapporto di immedesimazione organica o rapporto organico che si distingue dall’istituto della rappresentanza poiché l'organo, a differenza del rappresentante, non imputa alla persona giuridica soltanto gli effetti degli atti compiuti, ma anche gli atti stessi; ne segue che, per l'ordinamento giuridico, sono atti non dell'organo ma della persona giuridica.

Sotto un profilo squisitamente patrimoniale, inoltre, è bene evidenziare che le persone giuridiche private, si pensi alle società di capitali, godono di autonomia patrimoniale perfetta distinguendo il patrimonio dei soci da quello societario.

In tal modo delle obbligazioni risponderà unicamente il patrimonio sociale e non anche quello personale del socio. Tale autonomia non è garantita alle società di persone le quali, invece, risponderanno delle obbligazioni contratte con la propria società semplice o sas con il proprio patrimonio personale e con tutti i suoi beni presenti e futuri, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.

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