Cosa fare in caso di alcoltest positivo?

L’alcoltest è un controllo effettuato da un agente per accertare la quantità di alcol ingerito e quindi presente nel sangue del guidatore. Vediamo in quali casi risulta positivo e come ci dobbiamo comportare.

cosa fare in caso di alcoltest positivo

1. Alcoltest positivo

L’alcoltest risulta positivo quando il tasso alcolico rilevato nel sangue del guidatore risulta superiore a 0,5 grammi per litro. Per una maggiore sicurezza dell’accertamento l’alcoltest deve essere eseguito due volte, a distanza di un termine massimo di circa cinque minuti per evitare che il risultato venga compromesso.

La verifica del superamento del limite consentito può avvenire attraverso tre strumenti:

  • Etilometro chimico: è uno strumento composto da un palloncino, nel quale viene espirata l’aria da parte del guidatore e una fiala contenente un composto chimico che reagisce con l’etanolo presente nell’aria espirata;
  • Etilometro elettronico: è uno strumento costituito da un corpo macchina, un boccaglio e un display: il guidatore è invitato a soffiare nel boccaglio e, attraverso dei sensori di gas, il risultato del grado alcolemico apparirà sul display;
  • Analisi del sangue: è uno strumento utilizzato soprattutto in caso di incidenti stradali, quando il guidatore viene portato in ospedale e sottoposto, appunto, a prelievo sanguigno per accertare la presenza di alcol nel sangue.

Non sempre il superamento del limite costituisce reato, in quanto la sanzione va proporzionata allo stato di ebbrezza. Infatti se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l si configura solo un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria.

2. Codice della Strada e soglie di tasso alcolemico

É importante sapere che il Codice della Strada, al fine di garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, fissa dei limiti di tollerabilità allo stato di ebrezza, superati i quali si incorre in salate sanzioni e/o ipotesi di reato nei casi più gravi.
Il Codice della Strada fissa il tasso alcolemico massimo consentito per mettersi al volante in di 0,5 g/litro. Si tratta di una soglia bassa, ma giustamente stabilita in ragione delle terribili conseguenze che il superamento della stessa potrebbe comportare. Qualora si venga dunque fermati e sottoposti ad alcol-test questo è quanto bisogna aspettarsi:
tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/litro → sanzione amministrativa da 532,00 a 2.127,00 euro, sanzione accessoria sospensione della patente da 3 a 6 mesi; tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/litro → la violazione integra il reato e la sanzione sarà da 800,00 a 3.200,00 euro, con rischio di arresto fino a 6 mesi e sanzione accessoria di sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro → sanzione amministrativa da 1.500,00 a 6.000,00 euro, rischio di arresto da 6 mesi a 1 anno e sanzione accessoria di sospensione della patente da 1 a 2 anni, oltre al sequestro ovvero la confisca del veicolo. In caso di recidiva la patente viene revocata qualora l’infrazione sia commessa nell’arco di due anni.

3. Quando diventa reato?

Al di sopra del limite suddetto, la guida in stato di ebbrezza, costituisce reato. Le sanzioni previste saranno quindi l’ammenda, l’arresto e la sospensione della patente di guida, in misura proporzionale al grado di ubriachezza accertato (se compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o addirittura superiore a 1,5 g/l).

Se il trasgressore commette più violazioni nell’arco di due anni (recidiva), come pena si aggiungerà anche la revoca della patente. In caso di sentenza, di condanna o di patteggiamento, si procederà alla confisca del veicolo con cui è stato commesso l’illecito, tranne nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di persona estranea al fatto.

Infine, se chi guida in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni, sempre che non appartenga a terzi.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, si applicherà la revoca della patente, indipendentemente dalla commissione di più violazioni nell’arco di due anni.

4. Come fare ricorso

È possibile innanzitutto impugnare il verbale degli agenti, motivando il ricorso con il cattivo funzionamento dello strumento. In questo caso potrebbe essere molto utile cercare un testimone che affermi con certezza che la bevanda contenente alcool è stata assunta molto tempo prima di mettersi alla guida.

È pure possibile ricorrere ad una perizia medico-legale, che accerti l’impossibilità di avere un tasso così alto trascorso un certo lasso di tempo o l’inattendibilità dei risultati tra la prima e la seconda prova (ad esempio uguaglianza dei valori, considerando che i due valori non potranno mai essere uguali dato il tempo trascorso tra il primo e il secondo test).

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della sanzione rivolgendosi al giudice di pace territorialmente competente, che è quello del luogo in cui l’infrazione è stata accertata.

5. Quando rivolgersi a un avvocato

L’automobilista fermato e sottoposto all’alcoltest, deve essere avvertito dagli agenti della possibilità di rivolgersi ad un avvocato, a pena di nullità del test. Quindi gli agenti sono tenuti ad attendere l’arrivo dell’avvocato, a meno che il legale non si presenti in tempi brevi e si abbiano fondati motivi di ritenere che il risultato del test sarà compromesso (in questo caso gli agenti potranno procedere anche senza l’avvocato e senza che venga annullato il test).

Ogni automobilista ha il diritto di chiedere la presenza del proprio avvocato prima di essere sottoposto all'alcoltest, non solo quando risulta positivo allo stesso. Qualora le forze dell'ordine procedono con la verifica senza ricordare al fermato tale facoltà, i risultati del test sono nulli. Pertanto, Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico non è dunque perseguibile se al conducente non è stato dato avviso della possibilità di assistenza legale.

6. Cosa succede se un soggetto si rifiuta di fare l’alcoltest

Non è mai conveniente decidere di non sottoporsi all’alcoltest quando richiesto o non collaborare affinché gli agenti possano avere il risultato dall’etilometro (es. quando un soggetto soffia debolmente): la condotta elusiva è equiparata al rifiuto.

Vige infatti il principio della presunzione di colpevolezza, per cui chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi all’alcoltest rischia una pena pari a colui il cui stato di ebbrezza sia stato accertato in misura superiore ad 1,5 g/l e cioè con arresto, ammenda, sospensione della patente, decurtazione di 10 punti della stessa, revoca e confisca del veicolo.

7. Permesso di guida

Il conducente a cui sia stata sospesa la patente, entro cinque giorni dall’accertamento dell’infrazione e solo nel caso in cui non abbia concorso a causare un incidente stradale, può presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida.

Questo, tuttavia, è concesso in presenza di adeguata giustificazione (es. ragioni di lavoro se non è possibile fruire dei mezzi pubblici o assistenza ad un familiare affetto da handicap) ed è limitato a determinate fasce orarie e comunque mai superiore alle tre ore giornaliere.

8. Ricorso contro il ritiro della patente

Di regola, quindi, la sospensione della patente è disposta dal Prefetto e comunicata alla Motorizzazione Civile, pertanto una volta decorso il termine di sospensione la patente viene restituita dal Prefetto per mezzo della Polizia, si dovrà dunque contattare l’Ufficio di Polizia Locale e recarvisi per riprendere il documento.
É bene ricordare che qualora il Prefetto abbia lasciato decorrere 15 giorni senza emettere l’ordinanza di sospensione la patente deve essere restituita immediatamente Qualora si ritenga ingiusta la sospensione si può scegliere se intraprendere la via del ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso al prefetto è però inammissibile quando: nel caso in cui sia già stata pagata la sanzione pecuniaria (pagamento in misura ridotta), poiché in tal modo si è verificata acquiescenza al verbale; ovvero nel caso in cui siano decorsi i termini; quando si tratti di violazioni di carattere penale; nel caso in cui sia stato anteriormente presentato ricorso al Giudice di Pace. È bene ricordare che, quando si incorre nella sospensione della patenta, la cosa più opportuna da fare è quella di rivolgersi ad un avvocato, il quale valuterà, in relazione al caso concreto, quale sia la migliore opzione possibile.

Redatto da: Luisa Panici

Aggiornato da: Marco Mosca

Fonti normative

Art. 186 c.d.s.

Cass. Sent. n. 46624/2015 del 24.11.2015

Cass. Civ.: n. 29081/2018

Art. 218 c.d.s.

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...