Come funziona lo sfratto per finita locazione

Il locatore può richiedere lo sfratto del conduttore, che può opporsi quando ritiene che l’intimazione non sia giustificata.

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1. Cos’è la finita locazione

Lo sfratto è il provvedimento che il giudice emette nei confronti del conduttore, su richiesta del locatore o del concedente, con cui impone la liberazione della cosa locata e la riconsegna al proprietario.

2. Come inizia il procedimento di convalida di sfratto

Lo sfratto deve essere intimato dopo la scadenza del contratto di locazione, insieme alla citazione del conduttore davanti all’autorità giudiziaria, per ottenerne la convalida.

La citazione deve contenere l’invito a comparire in giudizio, con l’avvertimento che in caso di mancata comparizione o, se comparso, in caso di mancata opposizione, il giudice convalida lo sfratto.

Tra il giorno della notificazione e quello dell’udienza, devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni, tuttavia nelle cause che richiedono una pronta spedizione, il giudice può, su richiesta, ridurre della metà i termini di comparizione.

La competenza è attribuita al giudice del luogo in cui si trova la cosa locata.

Gli effetti dell’intimazione si annullano quando il locatore non compare all’udienza, nella data indicata dal giudice.

In caso di assenza o di mancata opposizione dell’intimato, il giudice convalida lo sfratto e dispone, con ordinanza, l’apposizione della formula esecutiva.

3. Cosa succede se l’intimato si presenta all’udienza e si oppone alla convalida di sfratto

Se l’intimato compare e oppone eccezioni fondate su prova scritta, il giudice disporrà, con ordinanza, l’avvio di un giudizio ordinario di cognizione, secondo le regole del rito locatizio.

Invece se l’opposizione non è fondata su prova scritta, il giudice può pronunciare una ordinanza provvisoria di rilascio con, contestuale, riserva di valutare le eccezioni presentate dall’opponente.

Se l’opposizione avviene dopo la convalida dello sfratto, l’intimato deve dimostrare di non averne avuto un’adeguata conoscenza. L’opposizione è ammissibile quando presentata nel termine non superiore a dieci giorni dall’esecuzione dello sfratto.

4. Contestazione dell’ammontare del credito

Quando lo sfratto viene intimato per morosità del locatore e il convenuto contesta l’addebito eccependo l’irregolarità dell’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa e concedere un termine non superiore a venti giorni per l’adempimento.

Se il conduttore non assolve alla disposizione di pagamento, il giudice convalida lo sfratto e ordina il pagamento dei canoni non versati.

Giuseppe Anfuso

Fonti normative

Art. 657 c.p.c. e s.s.

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