Come funziona la responsabilità extracontrattuale?

La responsabilità extracontrattuale è presente nel nostro codice civile che stabilisce che essa deriva da ogni fatto doloso o colposo che provochi ad altri un danno ingiusto.

Secondo la legge, gli elementi costitutivi di questa forma di responsabilità sono:

- un fatto illecito;

- un danno ingiusto;

- il collegamento causale, sia giuridico che materiale, tra il fatto illecito, l’evento lesivo e il danno ingiusto;

- la colpevolezza di colui che pone in essere il fatto illecito;

- l’imputabilità del fatto lesivo.

1. Elementi caratteristici della responsabilità extracontrattuale

1.1 Fatto illecito

Innanzitutto, come si è detto, la responsabilità extracontrattuale deriva da un fatto illecito. Il legislatore ha volutamente lasciato aperta questa categoria, non ha cioè voluto elencare ad una ad una tutte le attività illecite possibili. Si dice, pertanto, che l’illecito è atipico, diversamente da quello che accade in altri ordinamenti, come ad esempio quelli di origine anglosassone di common law. Questa scelta ovviamente coinvolge la magistratura che sarà chiamata di volta in volta a riempire di contenuto questa categoria a cui il legislatore ha dato solo un titolo generico, appunto, “fatti illeciti”. Sempre genericamente però si può dire che nella categoria devono rientrare dei comportamenti commissivi. I comportamenti omissivi, come ad esempio il mancato controllo o la mancata sorveglianza, riconducono alla responsabiltà contrattuale.

1.2 Danno ingiusto

Sul danno ingiusto, che pure caratterizza questo tipo di responsabilità, c’è stata una evoluzione del pensiero giuridico. Tutto ruota intorno all’aggettivo “ingiusto”. Inizialmente lo si considerava come un carattere del comportamento lesivo. Poi l’evoluzione di dottrina e giurisprudenza hanno sussunto nel concetto di giustizia un’aggettivazione di tutte le posizioni giuridiche considerate meritevoli di tutela, facendovi rientrare anche il diritto all’integrità del patrimonio, il possesso, le aspettative e finanche gli interessi legittimi. Ciò sulla base, di volta in volta, della comparazione degli interessi contrapposti, di colui che è stato leso dalla condotta in confronto a colui che aveva un qualche interesse per comportarsi colpevolmente.

1.3 Nesso di causalità

Condotta illecita e danno ingiusto devono essere connessi tra loro. Pertanto un ulteriore elemento che caratterizza la responsabilità extracontrattuale è il cd. nesso causale. Questo non viene disciplinato dalla legge, pertanto ci si è rifatti nella sua elaborazione alla causalità del diritto penale, e alle varie teorie, tra cui quella della condicio sine qua non, nella sua versione assoluta e nella sua versione temperata dalle cause sopravvenute; quella della causalità adeguata; quella del rischio specifico, quella della sussunzione del legame tra fatto illecito ed evento dannoso sotto le leggi scientifiche e statistiche.

1.4 Colpevolezza

Anche la colpevolezza è un elemento richiesto perchè si possa parlare di responsabilità extracontrattuale: essa deve essere presente in una delle due forme, di dolo o di colpa.

Il codice prevede però anche delle forme di cd. responsabilità oggettiva, qualora esista un particolare rapporto tra il soggetto che pone in essere un’azione e l’evento lesivo. Esistono quindi delle ipotesi in cui non c’è alcun bisogno di indagare sulla sussistenza della colpevolezza. Basti pernsare alla responsabilità dei padroni o dei committenti per gli illeciti commessi dai proprio domestici e dipendenti.

Negli altri casi indicati dal codice civile si suole parlare di responsabilità presunta e non responsabilità oggettiva: si tratta cioè dei casi in cui non è che si prescinda dalla necessità di individuare profili di colpevolezza, piuttosto si prescinde dalla necessità di fornire una prova. Si pensi ad esempio all’ipotesi delle conseguenze dannose che possano derivare dalla circolazione dei veicoli. In questo caso resta ferma la possibilità di fornire la prova, che ovviamente libera dalla responsabilità, di aver posto in essere tutto quanto era necessario per impedire l’evento che nonostante tutto si è ugualmente verificato.

1.5 Imputabilità

La colpevolezza deve però essere tenuta distinta dalla imputabilità. Di imputabilità parla il codice quando esclude la responsabilità nel caso in cui colui che ha commesso il fatto era incapace di intendere e di volere, tranne nel caso in cui l’incapacità sia determinata da una sua colpa. In questo caso il soggetto, benché incapace al momento del fatto, ne risponderà di tutte le conseguenze.

2. Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale

Il raffronto tra i due tipi di responsabilità è assolutamente scontato.

Alla base c’è il comune intento risarcitorio da parte del legislatore che ne ha delimitato origini, limiti, caratteristiche e conseguenze. Ma pur avendo questo elemento in comune, c’è una differenza fondamentale in tema di risarcimento tra le due responsabilità. Nel caso della responsabilità contrattuale l’obbligazione risarcitoria si affianca o si sostituisce alla obbligazione contrattuale che ne è alla base: quindi si verifica in presenza di una obbligazione già esistente. L’obbligazione risarcitoria che deriva dalla responsabilità extracontrattuale nasce, invece, ex novo, insieme alla responsabilità stessa, nasce come conseguenza collegata giuridicamente e materialmente al compimento doloso o colposo del fatto illecito che produce il danno ingiusto.

La più grande differenza tra le due forme di responsabilità sta nella fonte: nell’ambito della responsabilità contrattuale, l’obbligazione nasce nel contratto, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, l’obbligazione nasce da un generico “neminem laedere” (non fare del male a nessuno), che deve improntare i normali rapporti tra consociati.

Un’altra differenza molto importante tra le due responsabilità riguarda il termine di prescrizione. Nel caso della responsabilità contrattuale, la prescrizione del diritto di credito che ne deriva è decennale, nel caso della responsabilità extracontrattuale, invece, il termine della prescrizione è quinquennale.

Anche il contenuto della obbligazione risarcitoria che deriva è diverso: i danni risarcibili nella responsabilità contrattuale sono limitati ai soli danni prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Mentre nella responsabilità extracontrattuale non vi è alcuna rilevanza per la prevedibilità del danno ai fini del risarcimento.

Infine altra differenza altamente rilevante concerne l’onere della prova. In ambito contrattuale, il creditore deve dimostrare l’esistenza dell’obbligo, è il debitore che per liberarsi della responsabilità deve dimostrare di aver posto in essere diligentemente tutte le azioni necessarie al fine di adempiere, e ciò nonostante non abbia potuto adempiere correttamente. In ambito extracontrattuale la prova del comportamento doloso o quanto meno colposo di colui che ha compiuto l’illecito e la prova del collegamento causale, giuridico e/o materiale tra l’illecito stesso e il danno subìto, grava sul soggetto danneggiato.

3. Ipotesi di responsabilità contrattuale

Fino a poco tempo vi erano dei casi dubbi tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale; attualmente per queste ipotesi prevale la contrattuale.

3.1 Responsabilità del medico

In considerazione di quanto sin qui illustrato, è stata oramai riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità del medico.

Pertanto, qualora un paziente privato subisca dei danni a seguito del trattamento ospedaliero, incorrono in un obbligo di risarcimento da responsabilità contrattuale:

- ente ospedaliero

per colpa in controllo (culpa in vigilando), per non aver effettuato un controllo diligente sull’operato del medico che opera nella struttura, sulla base dell’esistenza di un contratto tra utente e ospedale (cd contratto di spedalità)

- medico

per negligenza del suo operato, pur non essendo la responsabilità in questo caso fondata su un vero e proprio contratto chiaro, ma piuttosto su una sorta di contratto tacito, derivante dall’essere entrati in contatto medico e paziente (infatti si parla in questo caso di responsabilità da contatto).

3.2 Responsabilità del sorvegliante dell’incapace

È anche il caso della responsabilità che derivi in capo al soggetto deputato alla sorveglianza di un soggetto incapace. Qualora questo procuri a se stesso dei danni, si ritiene che il sorvegliante incorra in una responsabilità per la violazione di obblighi di protezione, che si fondano su un rapporto giuridico di natura contrattuale che si viene a creare tra sorvegliante e vigilato, sulla base di un contatto sociale qualificato.

Fonti normative

Codice Civile - Libro IV Delle obbligazioni - Titolo IX Dei fatti illeciti - artt. 2043-2059

Cass. SSUU 22 luglio 1999 n.500

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