Come funziona il pignoramento della pensione?

Il pignoramento, in generale, è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.)

Il creditore ha diversi modi per procedere con l’esecuzione, ossia con un pignoramento su immobili, mobili, mobili registrati (veicoli, barche), conti correnti o stipendi ecc. Tra queste scelte, può inserirsi anche il pignoramento della pensione, per cui esso è uno degli strumenti a disposizione dei creditori per poter riscuotere del denaro dal proprio debitore.

Il pignoramento della pensione, dunque, è uno dei modi per attivare una procedura giudiziaria esecutiva. Evidentemente, alla base di tale azione, vi è un rapporto di credito/debito, tra un soggetto creditore da una parte ed il soggetto, pensionato, debitore dall’altra. Per cui lo scopo del pignoramento della pensione, per il creditore, è il recupero del proprio credito, seguendo una determinata procedura. Vediamo di seguito di che si tratta.

Cosa è il pignoramento della pensione

A norma dell’art. 492 c.p.c., il pignoramento, in generale, è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può richiedere, e dunque, presentare istanza per la c.d. conversione del pignoramento, nelle modalità indicate dall’art. 495 c.p.c. medesimo. Dunque, il pignoramento è il primo atto con cui si inizia l’esecuzione.

Di regola esso è preceduto dalla notifica dell’atto di precetto di pagamento e del titolo esecutivo. Il precetto, consiste in un atto prodromico al pignoramento, ossia un atto in cui vengono indicati gli importi per cui si è debitori e la fonte, o meglio il titolo esecutivo da cui scaturisce il debito da saldare oggetto del precetto. Il titolo esecutivo, infatti, è quell’atto giuridico che consente di azionare la pretesa creditoria in esso contenuta, e che, dunque, legittima la persona a favore della quale il titolo è stato concesso ad attivare le procedure esecutiva rivolte al recupero forzoso.

I titoli esecutivi, a loro volta, si distinguono in giudiziali e stragiudiziali o alternativi al giudizio. Sono giudiziali, ad esempio: il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o non opposto; la sentenza di condanna; le ordinanze di pagamento emesse nel corso di un giudizio ex art. 186 bis, ter e quater, le ordinanze ex art. 423 c.p.c. in tema di lavoro e previdenza ecc;

Stragiudiziali, invece, sono quei titoli che si formano al di fuori di un processo, quali i titoli di credito come le cambiali o gli assegni bancari e circolari, le scritture private autenticate; titoli derivanti dalle procedure alternative al giudizio, quali i verbali di chiusura di una mediazione ex D.Lgs n.28/2010, o il verbale di accordo della negoziazione assistita ex 132/2014 Nella fattispecie in esame, supponiamo che un pensionato, sig. Ulisse, riceva un prestito finalizzato (c.d. credito al consumo), per godersi la pensione in sella ad una nuova e fiammante auto, acquistata a rate grazie al divin intervento dell’istituto di credito Poseidone. Supponiamo che per i motivi vari, il sig.

Ulisse non riesca ad onorare le rate di rimborso del prestito. A quel punto il rischio a cui va incontro è che la Poseidone finanziamenti, dall’alto dei suoi poteri, decida di non essere benevole e voglia recuperare il credito residuo. Orbene, ottenuto il titolo esecutivo dinanzi al giudice, ipotizziamo un decreto ingiuntivo, notificato ad Ulisse il precetto di pagamento, e rimasto lo stesso inevaso, decida di portare concretamente in esecuzione il titolo.

A questo punto, la Poseidone Finanziamenti, ben sapendo che il sig. Ulisse è titolare di una pensione dignitosa decide di puntare diritto su di essa pignorandola. E i giochi sono fatti.

Cosa può essere pignorata

Oggetto del pignoramento, ovviamente, è la pensione. Prima ancora di procedere con il pignoramento, il creditore valuterà la situazione patrimoniale del debitore per scegliere quale sia la forma più adatta a soddisfare concretamente e velocemente il suo credito.

In questa valutazione, il creditore deve ponderare anche il rapporto tra somma da recuperare e tipo di esecuzione da eseguire; per esempio se il credito è ingente, diciamo ad esempio che superi i 50.000,00 euro, e il debitore ha una pensione su cui agire, non potendo il creditore stesso pignorarla per intero, e dovendo attendere i pagamenti periodici, risulterebbe per quest’ultimo più conveniente pignorare un’immobile di proprietà del debitore medesimo, piuttosto che agire sulla sua pensione. Viceversa, per un credito minore sarà opportuno, per il creditore, procedere con l’esecuzione nei confronti della pensione.

È chiaro che, in assenza di altri beni su cui soddisfarsi, non resta che dirigersi sulla pensione. Il pignoramento può avvenire: 1) direttamente presso l’INPS (o altro ente previdenziale di riferimento) tramite trattenute sulle somme periodiche corrisposte a titolo di pensione, ovvero c/o l’istituto di credito su cui avviene l’accredito della pensione. Interessante il “Messaggio INPS del 22 settembre 2021, n. 3187”, che fornisce chiarimenti tecnici in merito alla legittimazione ad effettuare trattenute sulle pensioni erogate, nei casi di recupero crediti.

Quanto può essere pignorato: descrizione dei limiti previsti per il pignoramento della pensione, tra cui la quota inalienabile e la quota cedibile

Fino al 2021 il limite entro cui si poteva pignorare una pensione era di €. 750,00. Infatti, non tutto l’importo della pensione è possibile pignorare, per ragioni di giustizia sostanziale, il pignoramento non può essere tale da mettere in difficoltà il debitore, impedendogli il proprio sostentamento. Il D.L. n.115/2022 (decreto aiuti bis) ha, pertanto, elevato il limite di pignorabilità a 1000 euro.

Le somme a chiunque riconosciute a titolo di pensione, di indennità valide come pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, cioè fino a 1000 euro. Superata la soglia, per così dire, di sbarramento, le somme in eccedenza sono passibili di pignoramento. Quindi solo la quota al di sopra dei 1000 euro dei trattamenti pensionistici può essere pignorata, ma sempre entro certi limiti (entro il limite di un quinto).

Il principio cardine è che non si può pignorare tutta la pensione, ma deve essere garantito il minimo vitale con una somma di denaro che va preservata al fine di garantire al pensionato un’esistenza dignitosa. È proprio una Circolare INPS, del 3 aprile 2023, n. 38 a spiegare nel dettaglio alcuni aspetti. L’importo che viene preso a modello come somma di denaro vitale è quella dell’assegno sociale, ossia quella prestazione che l’INPS riconosce alle persone senza alcun tipo di reddito o pensione di lavoro, e che aumenta di anno in anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi. Tale limite di pignorabilità, si applica a tutte le pensioni.

Pertanto, a far data dal 22 settembre 2022 le pensioni che non superano i 1000 euro sono impignorabili.

Superato tale limite, la parte in eccedenza si potrà pignorare nella misura di 1/5 Quanto alla parte eccedente i mille euro, l’art. 545 del c.p.c., come modificato dal Decreto Aiuti Bis, prevede che l’importo sopra la soglia viene considerato pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° comma della surrichiamata norma, ossia: per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e in eguale misura per ogni altro credito; nelle ipotesi di simultaneo concorso delle cause di pignoramento indicate precedentemente, non oltre la metà delle somme suddette.

La nuova regola sull’impignorabilità fino a 1.000 euro non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, prima dell’entrata in vigore della modifica (INPS, Circolare del 3 aprile 2023, n. 38)

Procedura di pignoramento della pensione

Abbiamo accennato nei primi paragrafi che il pignoramento è l’atto con cui ha inizio materialmente l’esecuzione.

Abbiamo, altresì, detto che il creditore prima ancora di procedere con il pignoramento deve munirsi di un titolo esecutivo (se non già in suo possesso) e notificare l’atto di precetto di pagamento. Dopo la notifica al debitore del titolo esecutivo e del precetto, e decorso il termine di 10 giorni - prima dei quali non si può iniziare l’esecuzione (art. 482 c.p.c.) – il creditore, preso informazioni sulla consistenza patrimoniale e non del debitore (immobiliare e mobiliare), deciderà con quale tipo di pignoramento procedere.

Quando la scelta ricade sulla pensione percepita dal debitore, il creditore dovrà notificare il c.d. atto di pignoramento c/o terzi. Si tratta di una particolare forma di esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili del debitore che si trovano in possesso di terzi o crediti del debitore vantati nei confronti di terzi.

In questo caso il creditore coinvolge ben 2 soggetti all’interno dell’azione espropriativa: il debitore esecutato, in quanto legittimato passivo sia sul piano sostanziale (in virtù, cioè, della titolarità della posizione passiva nel rapporto di credito/debito, che ha dato origine al pignoramento), e sia sul piano processuale, in quanto egli è l’effettivo soggetto nei cui confronti è promossa l’espropriazione; il terzo pignorato c.d. debitor debitoris che è solo parte processuale, in quanto viene coinvolto nell’azione esecutiva medesima, in virtù del rapporto di credito/debito che lo lega al debitore esecutato, ma non riveste il ruolo di debitore esecutato.

Nella fattispecie in esame, il “pensionato” è il debitore esecutato, nei cui confronti viene azionata la procedura esecutiva; l’INPS o altro ente previdenziale che eroga la pensione o l’istituto di credito dove essa viene accreditata, è il terzo pignorato, in quanto “debitrice del debitore” per le somme che gli versa a titolo di pensione.

Per cui, parlando in termini pratici, il creditore deve andare a “bloccare” quelle somme che l’ente versa periodicamente, impedendo così che esse vengano incamerate dal debitore pensionato. Infatti, a norma dei primi due commi dell’art. 543 c.p.c.: “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

” Non va dimenticato, tuttavia, che il pignoramento della pensione può avvenire solo nei limiti di quanto indicato al paragrafo precedente (par. 3).

Effetti del pignoramento della pensione

Quanto agli effetti del pignoramento della pensione, una volta subita questa spiacevole misura, una parte di quanto si riceve non sarà più nella disponibilità del pensionato. Costui, comunque, viene tutelato dai limiti di pignorabilità imposti dalla legge per evitare di intaccare la c.d. “soglia di sopravvivenza”. Nella fattispecie mille euro.

Per esempio. Supponiamo che Tizio riceva una pensione INPS di €. 1.500,00 mensili; Caio, creditore di Tizio, procede al pignoramento della pensione. In tal caso, €. 1000,00 rappresentano la quota diciamo indisponibile, poiché fino a quella soglia la pensione non è aggredibile. Sulla parte in eccedenza, invece, e cioè sui 500 euro nell’esempio, è possibile procedere al pignoramento ma solo entro i limiti di cui all’art. 545 c.p.c.

Difatti, come abbiamo già indicato, quanto alla parte eccedente i mille euro, l’art. 545 del c.p.c., come modificato dal D.L. n.115/2022 (Decreto Aiuti Bis), prevede che l’importo sopra la soglia viene considerato pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° comma della surrichiamata norma, ossia: per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e in eguale misura per ogni altro credito; nelle ipotesi di simultaneo concorso delle cause di pignoramento indicate precedentemente, non oltre la metà delle somme suddette.

Restando nell’esempio, sulla parte in eccedenza (500 euro), si potrà pignorare l’1/5, ossia, in concreto, €. 100,00

Come evitare il pignoramento della pensione

Quando abbiamo un debito da onorare e sappiamo di avere beni (mobili o immobili) a rischio di pignoramento, come può essere la pensione, è sempre bene tentare delle vie “amichevoli” per evitare che il rischio diventi realtà.

Anche volendo ragionare in termini di utilità pratica, seppur si vuol ritenere che, al netto dei limiti di legge alla pignorabilità della pensione, il danno sia relativo e si voglia correre il rischio, va tenuto conto che arrivare a subire una procedura di pignoramento innalza sensibilmente gli esborsi da sostenere.

Infatti, col pignoramento il creditore non si limita a recuperare il proprio credito (c.d. sorta capitale), ma anche tutte le spese sostenute, avvocato compreso, per le azioni legali esperite, dalla fase ordinaria, al precetto, per arrivare a quelle di pignoramento. Pertanto, la misura complessiva da rimborsare sarà nettamente maggiore. Il consiglio, quindi, è di evitare nei limiti del possibile di arrivare a subire un pignoramento.

La soluzione più logica è quella di prospettare al creditore un pagamento rateizzato, facendo presente che se anche pignorasse la pensione, incontrerebbe i limiti di legge quanto alla misura pignorabile. Un’altra alternativa, è quella di proporre una soluzione a saldo e stralcio, ossia offrire un importo minore del dovuto, ma pagato in un’unica soluzione a soddisfacimento di ogni pretesa del creditore, che non avrà più nulla a pretendere sull’intero credito.

Ulteriore suggerimento, in tali casi, è quello di affidarsi ad un avvocato, sia per avere un consiglio pratico e sia perché, la sua presenza, tende a favorire il raggiungimento di un’intesa.

Conclusioni

È importante conoscere la normativa sui limiti di pignorabilità della pensione, onde evitare il rischio di vedersi “minacciati” dal creditore circa il possibile pignoramento di “tutta la pensione”, se non procediamo al pagamento del dovuto.

Capita spesso, infatti, che molti di fronte a questa eventualità siano, a torto, preoccupati e vadano in ansia per il timore di restare senza sostentamento a causa del pignoramento. Le cose, come abbiamo visto, non stanno così, poiché in primis la legge, e per essa, in seconda battuta, il giudice dell’esecuzione, pongono dei limiti alla misura pignorabile, per garantire la soglia di sopravvivenza. In generale, poi, abbiamo un debito da onorare e sappiamo di avere beni (mobili o immobili) a rischio di pignoramento, come può essere la pensione, è sempre bene tentare delle vie “amichevoli” per evitare che il rischio diventi realtà.

Affidarsi ad un avvocato che ci segua e ci indichi la strada migliore da seguire è la cosa più giusta da fare. Sotto questo aspetto, AvvocatoFlash mette a disposizione degli utenti i migliori professionisti in tutta Italia per essere seguiti nelle nostre complicate vertenze da risolvere.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...