Come si calcolano i termini per impugnare un Verbale per violazione del CdS

Se si è ricevuta la notifica di un verbale di accertamento per violazione di norme del Codice della Strada ovvero una multa è opportuno calcolare o accertare se il Verbalizzante ha rispettato il termine di notifica al fine di poter, eventualmente, chiedere l’annullamento dello stesso Verbale.

Come si calcolano i termini per impugnare un Verbale per violazione del CdS

1) Entro quanto tempo deve essere notificata la multa?

L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che il termine di notifica del Verbale, quando la violazione non viene immediatamente contestata, è pari a 90 giorni e che esso decorre dalla data di accertamento dall’asserita violazione. Se, invece, l’infrazione viene contestata immediatamente, il Verbale va notificato, oltre che a mani del presunto trasgressore, anche al responsabile in solido (per esempio il proprietario del veicolo), entro 100 giorni. Tali termini sono perentori, pertanto, se essi non vengono rispettati, il Verbale può essere annullato ricorrendo o al Giudice di Pace o al Prefetto.

Va detto, tuttavia, che esistono casi in cui il Verbale può essere notificato oltre il termine di 90 giorni ovvero quando il destinatario della multa è residente all’estero e, in tal caso la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento, oppure quando avviene il trasferimento di residenza del proprietario del veicolo, cui è indirizzata la notifica della multa. In quest’ultimo caso, infatti, il termine di 90 giorni per la notifica della multa non decorre dal giorno della violazione ma dalla data dell’effettivo accertamento ed individuazione dell’effettiva residenza del trasgressore.

2) Da quando decorre il termine di notifica?

Il termine ordinario di giorni 90 dall’accertamento della violazione, secondo la Corte di Cassazione, decorre dal momento del compimento dell’infrazione alle norme del Codice della Strada ma, ai fini del calcolo del termine di notifica, non va conteggiato il giorno iniziale ovvero quello in cui è stata commessa la violazione asseritamente accertata.

3) Entro quale termine deve essere notificato il verbale?

Quando il verbale di contestazione viene consegnato direttamente dall’organo di polizia o dal messo comunale, rileva il giorno della consegna dell’atto. Per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, gli effetti della notifica si producono, per l’organo di polizia, al momento della consegna del piego raccomandato all’ufficio di spedizione, mentre per il destinatario del Verbale, al momento del ricevimento della multa.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale, il termine di scadenza dei 90 giorni coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il Verbale all’ufficio postale per effettuare l’invio. Ai fini del computo dei termini, ciò che conta, è - come momento iniziale - il giorno in cui è avvenuta l’infrazione e, come momento finale, il giorno in cui l’organo di polizia consegna la lettera raccomandata contenente la multa all’ufficio postale di spedizione: questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento.

4) Cosa accade se non viene ritirata la raccomandata

Se non viene ritirato il plico raccomandato, la multa si considera notificata decorsi 10 giorni dall’avviso di compiuta giacenza consegnato dal portalettere. Ciò significa che il termine per pagare la multa o per impugnare il verbale comincerà a decorrere dopo dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ovvero prima dei dieci giorni, qualora l’interessato abbia provveduto a ritirare il plico presso l’ufficio.

5) Entro quanto tempo va notificata la cartella di pagamento?

Una volta notificata la multa, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al Codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commessa l’infrazione.

Fonti Normative:

a. Art. 14 della Legge 24.11.1981, n. 689;

b. Cass. Civ. ordinanza n. 7066/18 del 21.03.2018. In senso conforme, cfr. sentenza TAR Lombardia, sez. III, 1 marzo – 7 giugno 2017, n. 1267, la quale ha statuito che “secondo l’interpretazione effettuata dal Ministero dell’Interno, con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano, “La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”;

c. Corte Costituzionale, sentenze numero 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04;

d. Art. 28 Legge n. 689/81.

Avvocato Marco Mantelli

Marco Mantelli

Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...