Che cos’è il trust? Significato, funzionamento e applicazioni pratiche

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che delinea una relazione fiduciaria trilaterale. Il disponente (settlor) effettua il trasferimento di beni al trustee (fiduciario), il quale ne assume l'amministrazione nell'interesse del beneficiario (beneficiary) conformemente alle prescrizioni dell'atto istitutivo. La configurazione operativa comporta l’istituto della segregazione patrimoniale: i beni conferiti formano un patrimonio autonomo, distinto tanto dal patrimonio del trustee quanto da quello del beneficiario. Il trustee consegue la titolarità formale ma non sostanziale, dovendo amministrare secondo i parametri fiduciari prestabiliti. Gli impieghi pratici si estendono dalla pianificazione patrimoniale, a quella successoria sino alla protezione patrimoniale, dalla gestione di investimenti all'amministrazione di fondi previdenziali. Nell'ambito nazionale, il trust interno può perseguire soprattutto finalità di tutela del patrimonio familiare o di soggetti in condizioni di vulnerabilità. L'efficacia deriva dal riconoscimento giurisdizionale e dalla corretta strutturazione dell'atto costitutivo, che deve precisare chiaramente scopi, prerogative del trustee e modalità distributive per assicurare certezza giuridica e funzionalità dell'istituto.

Definizione giuridica di trust

  • Origini anglosassoni e riconoscimento in Italia 

Il trust nasce nell'ordinamento giuridico inglese medievale, sviluppandosi attraverso la giurisprudenza di equity per trovre un miglior inquadramento nelle rigidità della common law. L'istituto è stato recepito nella Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata dall'Italia mediante Legge n. 364/1989, che ne ha permesso il riconoscimento negli ordinamenti di civil law.

La disciplina italiana si basa sul principio del riconoscimento degli effetti del trust validamente costituito secondo la legge straniera prescelta. La Suprema Corte ha confermato l'orientamento favorevole, stabilendo che il trust interno - governato da legge straniera ma con elementi soggettivi e oggettivi italiani - produce effetti nell'ordinamento nazionale purché non contrasti con principi fondamentali.

Affinché il trust sia operativo è necessaria la designazione di una legge regolatrice che riconosca l'istituto, della trascrizione immobiliare con annotazione della qualità fiduciaria, e dell'apertura di conti correnti intestati al trustee nella sua veste fiduciaria. Il riconoscimento ha aperto  nuove prospettive nella pianificazione patrimoniale, pur mantenendo vincoli di compatibilità con l'ordinamento giuridico Italiano.

  • Distinzione tra proprietà formale e sostanziale 

La peculiarità del trust risiede nella scissione tra titolarità formale e sostanziale dei beni conferiti. Il trustee consegue la proprietà legale con pieni poteri dispositivi verso i terzi, mentre i beneficiari detengono la proprietà sostanziale tutelata dai principi di equity.

Tale duplicità determina la segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono un patrimonio autonomo, separato tanto dal patrimonio personale del trustee quanto da quello dei beneficiari. Il trustee non può confondere i beni fiduciari con i propri, né i creditori personali possono escutere su di essi.

La distinzione genera determinati obblighi fiduciari: il trustee deve operare nell'esclusivo interesse dei beneficiari, evitare conflitti di interesse, rendicontare la gestione e conservare la documentazione. La violazione configura quello che nel mondo legale anglosassone è chiamato breach of trust, con conseguente responsabilità risarcitoria del trustee e del protecotr che non ha eccepito per tempo tali vizi e violazioni..

L'efficacia della segregazione dipende dall'adempimento delle formalità pubblicitarie e dalla corretta intestazione dei beni (rif. 2645ter c.c. e norme ocrrelate). Il sistema garantisce così la realizzazione delle finalità del disponente attraverso una gestione professionale e trasparente, bilanciando autonomia privata e tutela dei soggetti coinvolti.


I soggetti coinvolti in un trust

  • Disponente, trustee e beneficiari

Il rapporto fiduciario si articola attraverso tre soggetti fondamentali con ruoli e responsabilità distinti. Il disponente (settlor) costituisce l'istituto trasferendo beni al trustee mediante atto unilaterale o contratto, definendo finalità, beneficiari e regole operative.

Il trustee assume la titolarità formale e la gestione attiva del patrimonio destinato, operando secondo buona fde e doveri fiduciari. La sua responsabilità comprende l'amministrazione ordinaria, gli investimenti, la conservazione dei beni e la distribuzione secondo le direttive ricevute. Può essere persona fisica o giuridica, spesso società specializzate.

I beneficiari costituiscono i soggetti a vantaggio dei quali opera il trust, distinguendosi in beneficiari del reddito e del capitale se previsti, pur potendo essere entmrbai lo stesso soggetto con separazione tempoale.. Possono essere determinati o determinabili, presenti o futuri. Il loro diritto non configura proprietà diretta sui beni ma pretesa qualificata verso il trustee per l'adempimento delle obbligazioni fiduciarie e il conseguimento delle utilità previste.

  • Il guardiano del trust (protector) 

Il protector rappresenta una figura facoltativa ma strategicamente rilevante nella governance fiduciaria, introdotta per bilanciare i poteri del trustee e tutelare gli interessi dei beneficiari. La sua nomina risponde all'esigenza di controllo e supervisione, soprattutto nei trust di lunga durata o con patrimoni importanti.

Le competenze del protector vengono definite nell'atto costitutivo e possono spaziare dall'autorizzazione per specifici atti dispositivi al potere di rimozione e sostituzione del trustee. Frequentemente detiene il controllo sulle distribuzioni discrezionali, l'approvazione degli investimenti straordinari e la vigilanza sul rispetto delle finalità originarie.

La figura assume particolare rilevanza nel trust familiare, dove spesso coincide con il disponente stesso o suoi stretti collaboratori, garantendo continuità nella realizzazione degli obiettivi pianificatori. Dal punto di vista operativo, il protector non assume responsabilità gestionale diretta ma esercita funzioni di supervisione e indirizzo.

L'equilibrio tra poteri del trustee e del protector richiede attenta calibrazione per evitare paralisi decisionale o conflitti interpretativi che potrebbero compromettere l'efficacia dell'istituto e la realizzazione delle finalità programmate dal disponente.


Come si istituisce un trust

  • Atto istitutivo e beni conferiti 

L’atto istitutivo rappresenta il momento fondativo del trust e ne definisce l’intera struttura giuridica. Redatto per iscritto, solitamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve contenere gli elementi essenziali del vincolo fiduciario oltre alle prescrizioni previste per legge per gli atti notarili di trasfeirmtno immoboliare (se nel trust vengono conferiti immobili): l’individuazione del disponente, del trustee, dei beneficiari (o della finalità se si tratta di trust di scopo), l’indicazione dei beni conferiti e le regole di gestione. Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee avviene in virtù dell’atto stesso o mediante ulteriori atti dispositivi. I beni conferiti possono essere mobili, immobili, crediti o partecipazioni societarie, purché siano determinati o determinabili. Una volta trasferiti, essi escono dal patrimonio del disponente e diventano parte di una massa distinta, gestita dal trustee nell’interesse dei beneficiari o per il raggiungimento dello scopo previsto kno più aggredibile dai creditori del settlor. È essenziale che la segregazione patrimoniale sia effettiva, affinché i beni siano insensibili alle vicende personali del trustee o del disponente.

  • Durata, regole e revocabilità 

La durata del trust può essere determinata o determinabile, a seconda della volontà del disponente e delle finalità perseguite. Le regole di funzionamento, contenute nell’atto istitutivo, possono prevedere poteri di controllo o di indirizzo in capo al disponente, a un guardiano o a un comitato. Il trust, in linea generale, non è revocabile, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista nell’atto istitutivo. È possibile, comunque, introdurre clausole di modifica o revoca, che dovranno essere esercitate secondo modalità rigorose e in armonia con il principio di certezza del vincolo fiduciario. In mancanza di una clausola di revocabilità, il trust sarà considerato irrevocabile, e ogni tentativo unilaterale del disponente di modificarlo potrebbe risultare privo di effetti giuridici. Si ricorda che nell’atto costitutivo del trust va prevista la legge straniera di riferimento cui esso si dovrà riferire.


Tipologie di trust

  • Trust autodichiarato, discrezionale e irrevocabile 

Il trust autodichiarato prevede la coincidenza tra disponente e trustee, configurando una dichiarazione unilaterale di segregazione patrimoniale. Il soggetto si obbliga a gestire determinati beni nell'interesse di beneficiari designati, assumendo contemporaneamente la qualità di disponente e trustee. Tale tipologia richiede particolare rigore nella documentazione per distinguere chiaramente i patrimoni e garantire l'effettiva segregazione.

Il trust attribuisce al trustee ampi poteri nella distribuzione di redditi e capitale, permettendo valutazioni caso per caso sui bisogni dei beneficiari. I beneficiari non vantano diritti acquisiti ma solo aspettative qualificate.

Il trust irrevocabile esclude la possibilità per il disponente di modificare unilateralmente l'atto istitutivo o revocare i trasferimenti effettuati. L'irrevocabilità costituisce elemento essenziale per la segregazione patrimoniale e l'efficacia protettiva dell'istituto. La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che la revocabilità comprometterebbe la natura fiduciaria del rapporto, configurando una mera simulazione o negozio fiduciario privo di efficacia segregatoria verso i terzi creditori.

  • Trust estero vs trust interno 

Il trust estero prevede , rispetto a quello interno, che almeno uno degli elementi costitutivi (disponente, trustee, beneficiari o beni) sia collegato alla giurisdizione della legge regolatrice prescelta. La presenza di elementi transnazionali facilita l'applicazione della Convenzione dell'Aja e il riconoscimento degli effetti segregativi. La legge straniera deve ovviamtne riconoscere l'istituto del trust e disciplinare contenuti e glii aspetti sostanziali.

Il trust interno si caratterizza per la presenza di elementi soggettivi e oggettivi esclusivamentenazionali, pur rimanendo soggetto a legge straniera che riconosce l'istituto. La Suprema Corte ha superato le iniziali resistenze, ammettendo la validità del trust interno quando governato da legge straniera compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento.

La distinzione rileva sotto diversi profili: il trust estero beneficia di maggiore certezza nel riconoscimento, mentre quello interno deve confrontarsi con vincoli derivanti dall'ordinamento italiano che possono essere sanati con norme di riferimento interne. Entrambe le tipologie richiedono attenta valutazione delle implicazioni fiscali, successorie e della compatibilità con la disciplina dei rapporti familiari. La scelta tra le due forme dipende dalle finalità perseguite e dalla complessità della struttura patrimoniale coinvolta.


Finalità e vantaggi del trust

  • Protezione patrimoniale e successoria 

La protezione patrimoniale è una delle principali finalità perseguite attraverso il trust, consentendo la segregazione di beni rispetto alle pretese creditorie. La separazione patrimoniale tutela i beni conferiti dalle aggressioni dei creditori personali del disponente, del trustee e dei beneficiari, purché il trasferimento non configuri atto in frode ai creditori (si rimbera a tal proposito anche le eventuali azioni dei creditori nel temrine dei 5 anni). L'efficacia protettiva dipende dalla corretta strutturazione dell'atto istitutivo e dall'adempimento delle formalità pubblicitarie.

In ambito successorio, il trust si pone come strumento fondamnetlae per programmare la continuità nella gestione del patrimonio familiare. La pianificazione può realizzare finalità di protezione del coniuge superstite, educazione dei figli o mantenimento dell'unità aziendale, nonché tutele per figli affetti da disbailità o non autonomi. Il trust successorio deve rispettare i diritti dei legittimari, configurando le attribuzioni come adempimento dell'obbligo alimentare o strumento di valorizzazione della quota disponibile.

La struttura fiduciaria facilita il passaggio generazionale nelle imprese familiari, evitando frammentazioni societarie dannose. Il trustee professionale garantisce competenza gestionale durante le fasi di transizione, preservando valore e continuità aziendale nell'interesse delle future generazioni beneficiarie.

  • Pianificazione fiscale e tutela dei minori o disabili 

La pianificazione fiscale attraverso trust richiede attenta valutazione delle implicazioni tributarie sia in fase costitutiva che gestionale. Il conferimento può configurare donazione soggetta a imposta, mentre la gestione genera obblighi dichiarativi per trustee e beneficiari. La normativa italiana ha introdotto specifici obblighi di monitoraggio fiscale e anti-elusivi, limitando i vantaggi tributari dell'istituto.

Il trust è anche strumento utile per la tutela di soggetti vulnerabili, particolarmente minori e disabili. La struttura fiduciaria garantisce gestione professionale delle risorse destinate al sostentamento, superando le limitazioni dell'amministrazione di sostegno o della tutela tradizionale. Il trustee può adattare le attività alle esigenze evolutive del beneficiario, assicurando continuità assistenziale anche dopo la scomparsa dei genitori.

La pianificazione per disabili deve coordinarsi con la normativa previdenziale e assistenziale, evitando che le erogazioni compromettano l'accesso ai benefici pubblici. Così facendo si può integrare le prestazioni sociali senza sostituirle, migliorando qualità della vita e autonomia del beneficiario attraverso interventi mirati e personalizzati.


Trust e normativa italiana: cosa dice la legge

  • La Convenzione dell’Aja e il riconoscimento in Italia 

La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e il loro riconoscimento costituisce il fondamento normativo per l'operatività dell'istituto negli ordinamenti di civil law. L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 16 ottobre 1989, n. 364, introducendo nel sistema giuridico nazionale il riconoscimento degli effetti del trust validamente costituito secondo legge straniera.

La Convenzione stabilisce criterii per l'individuazione della legge applicabile, privilegiando la scelta del disponente purché la legge prescelta riconosca l'istituto del trust. In assenza di scelta, si applica la legge del Paese con cui il trust presenta i collegamenti più stretti. Il riconoscimento produce effetti segregativi essenziali: separazione patrimoniale, titolarità fiduciaria del trustee, protezione verso creditori personali.

La giurisprudenza italiana ha progressivamente consolidato l'orientamento favorevole, superando iniziali resistenze dottrinali. La Cassazione ha precisato che il riconoscimento non implica recezione dell'istituto ma solo degli effetti conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'evoluzione interpretativa ha chiarito che anche il trust interno - con elementi soggettivi e oggettivi italiani - produce effetti segregativi se governato da legge straniera idonea.

  • Aspetti fiscali e registrazione 

La disciplina fiscale del trust in Italia si articola attraverso disposizioni specifiche contenute nel T.U.I.R. e normative complementari. Il conferimento di beni nel trust può configurare donazione soggetta a imposta, calcolata sul valore dei beni trasferiti e sui rapporti di parentela tra disponente e beneficiari. La costituzione richiede valutazione dell'an e del quantum dell'imposizione, considerando eventuali franchigie applicabili.

La gestione comporta obblighi dichiarativi sia per il trustee che per i beneficiari italiani. Il trustee deve presentare dichiarazione dei redditi indicando i proventi del trust, mentre i beneficiari dichiarano le somme ricevute secondo il principio di trasparenza. La normativa ha introdotto specifici obblighi di monitoraggio fiscale per i trust esteri, richiedendo dettagliata rendicontazione degli investimenti e dei flussi finanziari.

La registrazione immobiliare prevede la necessaria trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate con annotazione della qualità fiduciaria del trustee. L'intestazione deve evidenziare chiaramente la natura fiduciaria del rapporto, garantendo opponibilità ai terzi e tracciabilità dei beni segregati. Gli adempimenti pubblicitari risultano essenziali per l'efficacia della segregazione patrimoniale e la tutela dei soggetti coinvolti nel rapporto fiduciario.

Esempi pratici di utilizzo del trust

  • Trust familiare e trust per protezione aziendale

Il trust familiare costituisce strumento privilegiato per la gestione del patrimonio familiare, realizzando finalità di protezione, educazione e passaggio generazionale. La struttura fiduciaria consente di superare conflitti ereditari, nei limiti della legittima, garantendo sostentamento ai familiari attraverso erogazioni programmate e gestione pianificata delle risorse. Il disponente può riservare specifici poteri di controllo o nomina del protector per mantenere supervisione sulle decisioni strategiche.

La protezione aziendale attraverso trust facilita la continuità imprenditoriale, evitando frammentazioni societarie dannose durante i passaggi generazionali  e si pone come migliore alternativa all'ormai desueto istituto del patto di famiglia.. Il conferimento delle partecipazioni al trustee professionale garantisce competenza gestionale e neutralità decisionale, preservando valore aziendale e occupazione. La struttura può prevedere meccanismi di graduale subentro degli eredi nella gestione operativa.

Il trust aziendale tutela l'impresa dalle vicende personali dell'imprenditore, segregando le partecipazioni strategiche rispetto alle pretese creditorie individuali. La pianificazione può coordinare aspetti successori, fiscali e di governance, assicurando stabilità negli assetti proprietari e continuità nelle relazioni commerciali. L'efficacia richiede attenta valutazione della compatibilità con la disciplina societaria e i diritti dei soci di minoranza.

  • Trust per beneficenza o scopi non commerciali

Il trust può realizzare finalità di utilità sociale attraverso la destinazione stabile di patrimoni a scopi benefici, educativi, culturali o religiosi. La struttura fiduciaria garantisce perpetuità nell'impiego delle risorse, superando le limitazioni temporali degli enti tradizionali. Il trustee amministra il patrimonio nell'interesse della collettività, erogando proventi secondo le finalità stabilite dal disponente.

La pianificazione deve coordinare gli aspetti civilistici con la disciplina fiscale del Terzo Settore, verificando la compatibilità con i requisiti per l'accesso ai benefici tributari. Così si può beneficiare di agevolazioni fiscali sui conferimenti e esenzioni sui redditi impiegati per finalità istituzionali.

Il trust può anche essere disposto per la tutela di beni artistici, biblioteche o archivi storici, garantendo conservazione e fruizione pubblica attraverso gestione specializzata. La struttura facilita l'accesso a finanziamenti pubblici e partnerships con istituzioni culturali, valorizzando il patrimonio nell'interesse generale nei limiti di legge.

L'efficacia della pianificazione richiede definizione precisa delle finalità, selezione di trustee competenti e coordinamento con enti pubblici competenti. Il controllo sull'attività può essere affidato a organismi rappresentativi dei beneficiari o della collettività di riferimento.


FAQ - Domande Frequenti su che cos’è il trust

Il trust è legale in Italia?

Sì. Il trust è pienamente legale in Italia in virtù della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 con Legge n. 364/1989. L'ordinamento italiano riconosce gli effetti del trust validamente costituito secondo legge straniera, inclusa la segregazione patrimoniale e la titolarità fiduciaria. La Suprema Corte ha consolidato l'orientamento favorevole, ammettendo anche il trust interno con elementi soggettivi e oggettivi italiani purché governato da legge straniera compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Posso costituire un trust con beni immobili?

Sì. Gli immobili possono essere conferiti in trust attraverso atto pubblico notarile e successiva trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate e conservatoria competente per territorio. La trascrizione deve evidenziare la qualità fiduciaria del trustee mediante specifica annotazione, garantendo opponibilità ai terzi e segregazione patrimoniale. Il conferimento comporta imposte similmente a quelle di donazione calcolate sul valore catastale dell'immobile secondo le aliquote previste per i rapporti di parentela tra disponente e beneficiari.

Chi controlla il trustee?

Il guardinao. Il controllo sul trustee italiano viene esercitato dai beneficiari attraverso diritti di rendicontazione e informazione, con possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria nazionale per il c.d. breach of trust. L'atto istitutivo può prevedere la nomina di un guardinao/ protector con poteri di supervisione, autorizzazione per atti straordinari e sostituzione del trustee. I beneficiari possono richiedere rendicontazione periodica e accesso alla documentazione amministrativa, tutelando i propri diritti attraverso l'ordinamento processuale italiano.

Il trust può essere revocato?

Il trust costituito in Italia non può essere unilateralmente revocato dal disponente, configurando trasferimento definitivo dei beni al patrimonio segregato se trattasi di trust irrevocabili. Se si tratta di trust revocabile, esso è, appunto revocabile, ma deve essere prevista specfica normazione nell’atto con cui viene istitutito. La giurisprudenza ha chiarito recentemente che, in alcuni casi, la revocabilità trasformerebbe il trust in negozio fiduciario privo di efficacia segregatoria.

Qual è la differenza tra trust e testamento?

Il trust opera inter vivos trasferendo immediatamente i beni al trustee secondo la legge italiana, mentre il testamento produce effetti solo dopo la morte del testatore. Il trust garantisce gestione professionale durante la vita del disponente, il testamento disciplina la successione mortis causa nel rispetto della legittima spettante. Il testamento è sempre revocabil eemdoificabile, il trust, come detto sopra, ha liimiti in tal senso.


 

Avvocato Luca Armando

Luca Armando

Dopo un lungo percorso lavorativo, Luca Armando, decide di fondare l'omonimo studio per offrire ai suoi cliente il miglior servizio, assistenza e consulenza legale: dal diritto civile nella sua interezza, principalmene in dirito immobi ...