Capacità giuridica e di agire, le differenze

Capacità giuridica e capacità d’agire termini simili che spesso vengono confusi. In realtà sono molto diversi tra loro e danno luogo a situazioni differenti.

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1. La capacità giuridica

L’uomo per il solo fatto della nascita acquista la capacità giuridica e, conseguentemente, diviene soggetto di diritto. La capacità giuridica compete, dunque, indifferentemente a tutti, a prescindere dal sesso e sia alle persone fisiche che giuridiche.

Il possesso della capacità giuridica rende la persona idonea alla titolarità di diritti ed all’assunzione di obblighi. Essa si acquista con la nascita, non può essere oggetto di rinuncia o transazione e non può essere sottratta.

Il momento della nascita, in cui si ottiene la capacità giuridica, è costituito dal distacco del feto dal corpo della madre, e dall’inizio della respirazione. La perdita della capacità giuridica si verifica al momento della morte fisica del soggetto.

La legge individua il momento della morte fisica nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, a prescindere quindi dal perdurare della funzione circolatoria e respiratoria che può essere indotta dalle tecniche di rianimazione. Dal momento della morte della persona, tutti i diritti ed i doveri della stessa si trasferiscono in capo agli eredi.

2. La capacità di agire

Affinché la persona possa compiere personalmente ed autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi è necessario che oltre alla capacità giuridica sia acquisita la capacità ad agire, ossia l’idoneità a manifestare validamente la volontà per modificare la propria situazione giuridica.

Essa si acquista con la maggiore età e quindi compiuti gli anni 18 in quanto si ritiene che il soggetto raggiunga un grado di maturità sufficiente a consentirgli di curare consapevolmente i propri interessi.

La perdita della capacità di agire avviene con la morte del soggetto e con la sentenza di interdizione giudiziale che accerta l’infermità mentale del soggetto. Mentre inabilitazione e amministrazione di sostegno rappresentano i casi in cui la capacità di agire viene limitata.

3. Capacità giuridica e di agire, le differenze

La capacità giuridica e la capacità di agire non vanno confuse. La prima è la capacità di essere titolari di diritti e di doveri, mentre la seconda è la capacità di esercitare i propri diritti e assumere doveri. La capacità di agire presuppone la capacità giuridica in quanto anche quando difetta il soggetto è pur sempre dotato della capacità giuridica.

La capacità giuridica che si acquista con la nascita, non soffre attenuazioni, e viene riconosciuta in misura uguale a tutte le persone, mentre la capacità di agire può diminuire o essere totalmente perduta durante il corso della vita, nei casi di incapacità parziale o totale d’agire.

Fonti normative

- Art. 1 Codice Civile - Art. 2 Codice Civile

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