Attraversamento imprudente del pedone: Chi è il responsabile nel caso di incidente?

Scopri chi è legalmente responsabile nel caso di un incidente causato da attraversamento imprudente del pedone. Questo articolo esplora la legislazione, i diritti del pedone e le responsabilità del conducente

Il quadro normativo di riferimento

Questione sempre attuale è quella che attiene all’individuazione del soggetto responsabile in caso di incidente stradale verificatosi in costanza di attraverso imprudente di pedone. Ci si chiede, cioè, se l’attraverso imprudente del pedone possa assumere qualche rilevanza al fine di “giustificare” il fatto dannoso commesso dall’automobilista. Ma procediamo con ordine e prendiamo le mosse dall’individuazione degli addentellati normativi di riferimento.

La norma cardine nella struttura del Codice Civile italiano è individuabile nell’articolo 2054, in ragione del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato al risarcimento del danno con la propria condotta di circolazione abbia eventualmente cagionato a cose o a persone danni, salvo il caso in cui non riesca a fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. D’altro canto, però, occorre considerare anche quanto previsto dall’articolo 191 del Codice della Strada, il quale esplicitamente sancisce il diritto in capo ai pedoni di attraversare (con diritto di precedenza, n.d.a.) la strada sulle strisce pedonali e in corrispondenza dei punti di attraversamento gestiti mediante posizionamento di semafori.

Tale previsione, tuttavia, incontra dei limiti, dovendo il pedone esercitare il diritto riconosciutogli in modo da evitare di creare situazioni di pericolo per sé o per altri. Lo stesso Codice della Strada, d’altro canto, dispone, all’art. 156, che l’automobilista debba, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali segnalati prestare la massima attenzione e, all’occorrenza, rallentare e fermarsi, onde consentire al pedone che sia in procinto di attraversare di farlo.

Dal quadro normativo di riferimento si ricava, innanzitutto, il dovere del conducente a risarcire il danno cagionato al pedone con la sua condotta automobilistica. Tuttavia, tale responsabilità del conducente può trovare un limite ovvero può essere ridotta in ragione del c.d. attraversamento imprudente del pedone. Vediamo nel prosieguo in cosa consiste e in che termini può avere rilievo in materia, fino anche a far concludere che lo stesso pedone possa considerarsi responsabile del proprio investimento.

Il pedone responsabile del proprio investimento

Come premesso vi sono casi in cui il pedone può finanche essere considerato responsabile, almeno in parte, del proprio investimento. Ciò accade in caso di c.d. attraversamento imprudente. Ma come si delinea il concetto di attraversamento imprudente? Orbene, sul punto è possibile desumerlo direttamente da qualche esempio già affrontato dalla giurisprudenza.

La casistica concreta annovera, invero, ipotesi quali quelle del pedone che: attraversi con il rosso o fuori dalle strisce, percorra a piedi una strada buia di notte o proceda a passare velocemente da un ciglio all’altro del marciapiede senza controllare l’eventuale arrivo di veicoli, scenda dai mezzi di trasporto pubblico e attraversi la strada senza prima accertarsi del transito di veicoli o sia disattento perché impegnato a leggere lo smartphone e non a controllare la strada, pratichi footing senza controllare l’andamento del traffico intorno a sé e magari con gli auricolari attraverso i quali ascolta ad alto volume musica che gli impedisce di percepire i rumori del traffico.

In presenza di un attraversamento imprudente del pedone si delinea, quindi, un concorso di colpa tra pedone e conducente dell’autovettura. Viene in rilievo in questo caso quanto previsto dall’articolo 1227 del Codice Civile, il quale in materia di risarcimento del danno prevede che se il fatto caratterizzato da colpa (intesa come negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di leggi, ordinamenti, ordini o discipline) del creditore – in questo caso il pedone danneggiato – abbia contribuito in qualche misura al verificarsi dell’evento dannoso (l’incidente) il risarcimento sarà diminuito in misura corrispondente alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Casi di esclusione del diritto al risarcimento del danno al pedone: le conclusioni giurisprudenziali

La giurisprudenza è giunta a delineare alcuni casi in cui il diritto al risarcimento del danno in caso di incidente stradale non si profila e tra essi è annoverato anche il comportamento imprudente del pedone.

Ciò accade, in particolare, quando: al conducente non sia possibile percepire la presenza del pedone per motivi che siano estranei alla sua mancanza di diligenza; l’automobilista non abbia commesso alcuna infrazione del Codice della Strada tale da contribuire all’investimento del pedone; i movimenti imprevedibili e convergenti improvvisamente verso il veicolo rendano l’incidente inevitabile, pur utilizzando la dovuta diligenza.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che il conducente dell’auto o del mezzo di trasporto diverso è responsabile del danno cagionato dal pedone anche in caso di comportamento imprudente del pedone, a condizione, però, che detto comportamento rientri, in ogni caso, nel limite della prevedibilità.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...