Affidamento Condiviso e Tempi di Permanenza con i Figli

L’affidamento condiviso, disciplinato dalla L. 54/2006, è un istituto giuridico che prevede che entrambi i genitori, in caso di separazione o divorzio, possano esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti la crescita e il benessere psico-fisico dei figli minori. L’obiettivo perseguito dalla normativa è quello di garantire ai figli minori il diritto di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche in fase di separazione, ricevendo cura, educazione ed istruzione da ciascun genitore. Questo – nella maggior parte dei casi – non significa che i minori trascorreranno con ciascun genitore la medesima quantità di tempo, ma che venga condivisa tra gli esercenti la c.d. responsabilità genitoriale atta a gestire congiuntamente tutte le questioni fondamentali legate alla crescita psico-fisica dei figli minori, come ad esempio in ambito scolastico, sanitario ed educativo. Come avremo modo di vedere nel corso di questo articolo, in alcune circostanze l’affido condiviso potrebbe non essere la scelta più idonea per garantire il rispetto del supremo interesse dei minori coinvolti. In questi casi, il Tribunale competente, potrebbe emettere un provvedimento di affido esclusivo. Tale provvedimento viene emanato in tutti quei casi in cui uno dei genitori venga ritenuto inadeguato, pericoloso o assente. L’affidamento esclusivo è, pertanto, una misura straordinaria con la quale si attribuisce l’esercizio della responsabilità genitoriale ad un solo genitore, il quale sarà chiamato ad assumere autonomamente le decisioni ordinarie e più importanti riguardanti i figli minori – pensiamo agli ambiti educativi o sanitari – richiedendo l’approvazione di entrambi i genitori solo in casi straordinari. 


Cos’è l’Affidamento Condiviso

L’affidamento condiviso è il precetto che regola l’affidamento dei figli minori a seguito della cessazione della relazione affettiva dei genitori e quindi, di conseguenza, a seguito della cessazione della convivenza tra quest’ultimi. L’istituto, come detto, è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 54/2006 emanata con il fine di regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale, garantendo il rispetto del principio della c.d. bigenitorialità, nascente dai principi fondamentali sulle relazioni familiari che troviamo cristallizzati dalla CEDU. Attraverso il rispetto di questo principio si cerca di garantire ai figli minori di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, in tutti i casi di separazione e di ricevere, altresì, da quest’ultimi cure, educazione e assistenza morale.

Attraverso questo modello e attraverso il rispetto del principio della bigenitorialità viene garantito:

- l’esercizio effettivo da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale;

- la partecipazione effettiva da parte di entrambi i genitori alla cura e all’educazione dei figli;

- la necessità di prendere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti la vita dei figli minori, come ad esempio quelle concernenti l’istruzione, alla salute e più in generale all’educazione.

Nel caso in cui vi siano contrasti tra i genitori sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita dei figli minori, le parti potranno rivolgersi al Tribunale competente per dirimere il loro disaccordo. Mentre, per tutte le questioni che riguardano la c.d. ordinaria amministrazione, il Tribunale potrà disporre che i genitori possano prendere le varie decisioni separatamente ogni qualvolta i figli minori siano collocati presso di loro.


Tempi di Permanenza con i Figli

  • Criteri di Valutazione del Giudice 

I tempi di permanenza con i figli vengono valutati dal Giudice in base alle previsioni di cui all’art. 337-ter II comma c. c. il quale dispone che “.. il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare ..”.

Sulla scorta della previsione normativa, il Giudice nell’organizzare i tempi di permanenza dei figli minori con ciascun genitore, considererà i seguenti fattori:

- età dei minori: l’età dei minori è senza dubbio uno dei fattori più rilevanti per decidere sulle modalità di frequentazione e permanenza dei figli con i due genitori. Nella prassi, per i bambini molto piccoli, solitamente non viene previsto il pernotto con il padre, che sarà inserito in modo graduale generalmente superato il terzo anno di età;

- abitudini: le abitudini dei figli, come ad esempio le attività pomeridiane, verranno prese in considerazione e per questo verrà redatto un regime di visita che permetta ai minori di svolgerle senza alcun tipo di stravolgimento;

- vicinanza delle abitazioni: la vicinanza delle abitazioni dei due genitori può permettere, al genitore non collocatario dei figli minori di vedere i figli con maggiore regolarità e di essere maggiormente presente nelle attività quotidiane.

È importante sottolineare che nulla possa essere attuato se manca la collaborazione tra i genitori. Tale elemento è in assoluto il più importante e permette di mantenere un equilibrio e di limitare lo stravolgimento che una separazione porta nella vita dei bambini.

  • Modelli di Ripartizione del Tempo

Iniziamo col dire che non esiste un modello unico, rigido e preimpostato di affido condiviso. Nella prassi vengono adottate diverse modalità, prendendo in considerazione tutti i fattori sopra esposti atti a garantire il rispetto del supremo interesse del minore nel poter preservare un rapporto con entrambi i genitori anche dopo la separazione.

Nello specifico possiamo incontrare le seguenti possibilità:

- collocamento prevalente presso un genitore. In questo caso il figlio minore rimane all’interno della c.d. casa familiare, unitamente ad uno dei due genitori. Con il genitore non collocatario si utilizza, di prassi – salvo diverse e specifiche esigenze di ogni singola famiglia – il seguente calendario: due pomeriggi settimanali, un weekend ogni 15 giorni, festività alternate e previsione di periodi continuativi di 15 giorni durante l’estate e le festività natalizie. Dove il minore sia pronto – generalmente sopra i 3 anni – sarà previsto anche il pernotto presso l’altro genitore che non vive stabilmente con il bambino. Per quanto concerne il mantenimento dei figli minori, il genitore non collocatario sarà tenuto al versamento di un assegno di mantenimento mensile.

- affidamento paritetico. In questa tipologia di affidamento – di recente creazione giurisprudenziale – è una forma di affidamento dei figli minori in cui il tempo di permanenza presso ciascun genitore viene equamente diviso tra quest’ultimi. Di norma, in questi casi, si opta per il c.d. mantenimento diretto, con il quale si prevede semplicemente che ogni genitore si occupi di provvedere al sostentamento dei figli nei periodi di permanenza con lui. 


Diritti e Doveri dei Genitori nell’Affidamento Condiviso

Come detto nella parte precedente di questo articolo di approfondimento, l’istituto dell’affido condiviso mira ad assicurare e garantire la partecipazione paritetica di entrambi i genitori nella vita dei propri figli minori, garantendo in egual misura ad entrambi la possibilità di partecipare ai processi decisionali degli ambiti più importanti della vita di un minore, come ad esempio istruzione e salute. Pertanto, posto l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, anche il genitore non collocatario dei figli minori avrà un ruolo fondamentale, con il diritto e  il dovere di vigilare e coadiuvare l’altro genitore nella gestione morale e materiale, contribuendo anche al mantenimento, potendo in caso di disaccordo ricorrere al Giudice competente.

Nello specifico i diritti e i doveri dei genitori in un regime di affido condiviso sono i seguenti:

- responsabilità genitoriale condivisa: entrambi i genitori sono legalmente responsabili della cura, dell’istruzione e del mantenimento dei propri figli minori e devono prendere, di comune accordo, tutte le decisioni importanti per garantire il loro benessere psicofisico;

- decisioni congiunte: tutte le decisioni maggiormente importanti per i figli minori – pensiamo agli ambiti della scuola, della salute e delle attività extrascolastiche e sportive – devono essere prese congiuntamente, tenendo sempre in considerazione le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei minori;

- diritto di frequentazione: vengono adottate diverse modalità, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato ai tempi di frequentazione, che prendano in considerazione tutti i fattori sopra esposti atti a garantire il rispetto del supremo interesse del minore nel poter preservare un rapporto con entrambi i genitori anche dopo la separazione;

- obbligo di mantenimento: entrambi i genitori, secondo le loro possibilità, hanno il dovere di mantenere i figli economicamente non autosufficienti, fornendo un assegno al genitore collocatario o attraverso l’istituto del mantenimento diretto nel caso di affidamento paritetico. Ricordiamo che il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere un figlio configura l’ipotesi di reato prevista dall’art. 570 del codice penale.


Vantaggi e Criticità dell’Affidamento Condiviso

Come si avrà avuto modo di notare, il principale vantaggio dell’affido condiviso – che non può mai prescindere da un corretto comportamento dei genitori volto alla totale cooperazione – è il mantenimento di un equilibrio tra le due figure genitoriali che garantisce ad entrambi la possibilità di partecipare al processo decisionale e alla vita quotidiana dei propri figli minori. Questa tipologia di affidamento favorisce la continuità dei rapporti familiari, assicurando ai figli minori di poter godere, nonostante la separazione, della presenza di entrambi i genitori in modo equilibrato. Inoltre, tale regime, garantisce anche il rispetto delle abitudini dei bambini, in modo da creare il minor stravolgimento possibile nella vita dei minori.

Va da sé che questo tipo di affidamento può funzionare se, come detto, i genitori cooperano insieme con rispetto uno verso l’altro del ruolo genitoriale ricoperto da entrambi. Qualora questo non dovesse accadere, le problematiche potrebbero essere molte. Ed infatti, in questi casi, quando i rapporti tra i genitori sono conflittuali, la gestione quotidiana e il processo decisionali sulle questioni di maggiore rilevanza della vita dei figli minori può diventare difficile e portare a tensioni.

Inoltre, sottolineiamo che questa tipologia di affidamento funziona in modo migliore quando non si ha un’importante distanza geografica tra i due genitori. Ciò in quanto, qualora le abitazioni dei due genitori siano nel medesimo quartiere questo rende più semplice il processo di transizione per i figli minori, che possono mantenere le proprie abitudini senza grandi stravolgimenti. In caso contrario, le modalità di adattamento per i bambini saranno più lunghe e senza la cooperazione dei genitori sarà tutto estremante più complicato.

In tutti i casi in cui la conflittualità sia estremamente elevata, è consigliabile contattare un avvocato esperto in diritto di famiglia, in modo che si possa valutare il miglior percorso da intraprendere per porre fine alla conflittualità e garantire ai figli minori il rispetto dei loro diritti.


Casi Pratici e Giurisprudenza

  • Caso di Residenza Prevalente

Sul punto possiamo segnalare un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 3652/2020, con la quale la Corte ha stabilito che si può prevedere una residenza prevalente per i figli minori se questo garantisce il loro superiore interesse.

Il caso esaminato in questo ordinanza nasce da un ricorso presentato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria che aveva affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo il collocamento della minore con la madre presso la casa familiare che, pertanto, veniva assegnata a quest’ultima. Veniva poi, ovviamente, regolamentati, i tempi di frequentazione con il padre. In padre, non ritenendo congrua la decisione del Tribunale, proponeva Appello, chiedono che la figlia minore convivesse in maniera paritaria con entrambi i genitori.

La Corte d’Appello non accoglieva il ricorso ritenendo che tale spostamento della residenza della minore, oltretutto molto piccola anagraficamente, avrebbe comportato per la bambina un inutile turbamento alla sua attuale condizione di convivenza con la madre. A questo punto, il padre ricorreva in Cassazione.

La Cassazione, nell’emanazione dell’ordinanza che stiamo esaminando, chiarisce che lo scopo dell’affido condiviso non è quello di prevedere necessariamente tempo di frequentazione simmetrico e paritario con entrambi i genitori.  Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello è corretta e va recepita ed integrata nel principio di diritto secondo cui “la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Pertanto, il Giudice di merito dovrà di volta in volta eseguire una valutazione ponderata sul caso di specie, considerando le esigenze dei figli minori e scegliendo la regolamentazione più adeguata atta a garantire il loro benessere e la loro crescita psicofisica.

 

  • Caso di Affidamento Paritetico 

Sull’istituto dell’affido paritetico possiamo segnalare una recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 1486/2025, la quale ha segnato un importante punto di svolta sulla materia. La Suprema Corte ha enunciato il principio in base al quale il figlio minore, in questo caso di 3 anni, non deve essere collocato in maniera prevalente presso la madre, basandosi solamente sull’astratto criterio della c.d. maternal preference, dando per scontato che il padre non possa occuparsene nello stesso modo.

Nel caso di cui si occupa la predetta ordinanza, la Suprema Corte censura la decisione della Corte d’Appello, sottolineando come sia stata dettata basandosi esclusivamente e prevalentemente sul criterio della c.d. maternal preference, senza alcuna valutazione delle effettive esigenze della figlia minore del caso concreto esaminato. Nello specifico la Corte d’Appello non aveva considerato anche la disponibilità paterna a continuare a prendersene cura, anche grazie a delle condizioni logistiche favorevoli, che facevano emergere come la scelta di un collocamento paritetico fosse quella in concreto maggiormente rispondente all’interesse della bambina.

Pertanto, tale decisione veniva cassata dalla Suprema Corte, che rinviando gli atti alla Corte d’Appello in quanto si ravvisava nell’affidamento paritetico la migliore soluzione per garantire il rispetto del supremo interesse della figlia minore.


Conclusioni: L’Interesse del Minore al Centro

In conclusione nell’istituto dell’affido condiviso l’interesse dei minori sarà il principio cardine che dovrà guidare ogni decisione, affinché si garantisca ai bambini stabilità emotiva e continuità affettiva attraverso la partecipazione attiva di entrambi i genitori.

Pertanto è fondamentale che ogni decisione – nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia – miri ad assicurare il massimo benessere fisico e mentale dei figli minori, assicurando sicurezza e sviluppo delle loro capacità.

Tale precetto è quello seguito dalla giurisprudenza maggioritaria che come abbiamo avuto modo di vedere anche dalla breve analisi delle due fattispecie sopra richiamate, pone l’interesse dei minori al centro di ogni processo decisionale e, pertanto, al centro della scelta della tipologia di affidamento da prediligere per garantirlo.


FAQ - Domande Frequenti su Affidamento Condiviso e Tempi di Permanenza

  • Cosa significa affidamento condiviso?

L’affidamento condiviso, è un istituto giuridico che prevede che entrambi i genitori, in caso di separazione o divorzio, possano esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti la crescita ed il benessere psico-fisico dei figli.

  • I tempi devono essere sempre uguali tra madre e padre?

No i tempi non devono necessariamente essere uguali tra madre e padre. Nella maggior parte dei casi – non significa che i minori trascorreranno con ciascun genitore la medesima quantità di tempo, ma che venga condivisa tra gli esercenti la c.d. responsabilità genitoriale atta a gestire congiuntamente tutte le questioni fondamentali legate alla crescita psico-fisica dei figli, come scuola, salute ed educazione.

  • Chi decide dove vivrà il minore?

In caso di dissenso tra i genitori interverrà un Giudice che verrà individuato in base al Tribunale di riferimento che si sceglierà in base alla residenza del minore.
 

  • È possibile modificare i tempi di permanenza?

È sempre possibile richiedere una modifica dei tempi di permanenza con i figli minori.
 

  • Cosa succede se un genitore non rispetta l’accordo?

In caso di mancato rispetto dell’accordo di affidamento in tema di mantenimento ci si potrà rivolgere alla Tribunale per il recupero delle somme e si potrà altresì sporgere denuncia visto che l’omissione del pagamento del mantenimento configura una fattispecie di reato (art. 570 c.p.). Diverso è se non viene rispettato il tempo di permanenza con i figli, posto che non si ha un rimedio giuridico per questa fattispecie. Nei casi più gravi di disinteresse e incuria da parte di uno dei genitori si potrà valutare di richiedere un provvedimento di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale al Tribunale dei Minorenni competente.

 

Avvocato Ylenia Mori

Ylenia Mori

Sono l'Avv. Ylenia Mori, ho 10 anni di esperienza in Diritto di Famiglia e Diritto Minorile. Nel corso della mia carriera mi sono occupata di molteplici procedimenti per regolamentare la separazione o il divorzio, ponendo sempre una pa ...