Successioni e Donazioni

Sovraindebitamento degli eredi con beneficio d'inventario: quando si può accedere?

Utente_benevento_5955 · 0 visualizzazioni

Sono alla ricerca di un avvocato che ci assista nella procedura di sovraindebitamento in Benevento che riguarda i miei genitori, espongo di seguito un riepilogo dello stato in cui si trova il ricorso e seguono dei quesiti dove chiedo un riscontro alle domande. Chiedo preventivamente per tale ricorso, i costi complessivi fino a sentenza. Inoltre vorrei sapere se ci sono i presupposti per aderire alla procedura del sovraindebitamento, con l'indicazione di tutte le soluzioni possibili. Vorrei essere informato se vi è un costo per la disamina del caso. I nostri genitori trovandosi uno stato di sovra indebitamento tanto che pendono su di essi due procedure una per il giudizio di divisione e una procedura esecutiva di pignoramento presso il tribunale di Benevento, con un attivo di diverse vendite giudiziali andate deserte, per un tempo sospese e si stanno riattivando!!, presentavano in data 21 Luglio 2017 a mezzo dell’avv. [persona], istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 6/09/2017 il Giudice delegato nominava quale professionista incaricata, ex art. 15 – comma 9 legge 3/12 per valutare l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, l’Avvocato Emilia De Simone, poi archiviato il 01/12/2017 in seguito al loro decesso. In qualità di eredi (essendo venuti a mancare I nostri genitori, nostro Padre 25//8/2017 e nostra Madre 27/10/2017), avendo provveduto all’inventario dei beni facenti parte del compendio ereditario, ed avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, in data 23 marzo 2018 abbiamo depositato, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 10/04/2018. il Presidente della Sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di Benevento, ha nominato il professionista incaricato, per valutare l’ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento. L’OCC sta considerando la norma che dice; “se accettano l’eredità con beneficio di inventario, possono accedere alla procedura per crisi da sovraindebitamento trascorso 1 anno dalla morte dell’imprenditore” Avendo presentata la domanda prima che scadesse l’anno di cui parla la norma del fallimento L’OCC sta considerando di rigettarla, a meno che non troviamo un’alternativa di cui al punto (4). Per cortesia può darmi riscontro alle seguenti domande, 1. Avendo presentata la domanda prima che scadesse l’anno di cui parla la norma del fallimento, che dice testualmente; “se gli eredi accettano l’eredità con beneficio di inventario, possono accedere alla procedura per crisi da sovraindebitamento trascorso 1 anno dalla morte dell’imprenditore” Nell’ipotesi che l’occ dovesse rigettare la domanda per mancanza del requisito “che non sia trascorso un anno dalla morte dell’imprenditore” . E’ fondamentale sapere, se possiamo ripresentarla di nuovo facendo trascorrere l’anno di cui parla la norma, o incorriamo nella norma che dice; se abbiamo presentato entro i 5 anni uno strumento di cui alla L.n 3/2012 non possiamo più presentarla nei prossimi 5 anni. Riporto testualmente; “non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); 2. Sembrerebbe secondo una norma del fallimento i che gli eredi possono accedere solo in questi casi: a) se accettano l’eredità con beneficio di inventario, possono accedere alla procedura per crisi da sovraindebitamento trascorso 1 anno dalla morte dell’imprenditore; b) se accettano l’eredità “pura e semplice”, possono accedere alla procedura per crisi da sovraindebitamento solo se la società NON è fallibile. 3. Riguardo il punto a) se lo confrontiamo con la seguente norma , riporto testualmente; “se L’imprenditore cessato da oltre un anno Costui, in ipotesi di cancellazione al registro delle imprese da oltre un anno, non può fallire ex art. 10 l. fall. Ne consegue l’accesso ai benefici ex l. 3/2012, indipendentemente dagli aspetti dimensionali ex art. 1 l. fall.” DOMANDA: se non ho capito male i miei genitori non possono fallire perché hanno cessato l’attività da circa 20 anni se si considera la suddetta norma, in questo caso cosa si fa? gli eredi con benefici d'inventario possono accedere ai benefici ex l. 3/2012 ? da subito senza aspettare un anno? E con quale delle tre procedure possono accedere? 4. Avendo cessato l’attività da circa 20 sono da considerarsi persone fisiche? Quindi se persone fisiche al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale, in alternativa al punto (3) ce qualche altra norma che permette agli eredi di accedere ad una delle procedure, nel caso che si configuri lo stato dei cuius persone fisiche? gli eredi possono collocarsi al di fuori del punto 3? Eventualmente a quale delle tre (piano del consumatore) O devono essere considerati nella procedura (accordo di ristrutturazione dei debiti)

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

La situazione è complessa ma non priva di soluzioni: se i vostri genitori avevano cessato l'attività imprenditoriale da oltre 20 anni, vi sono argomenti solidi per sostenere che il limite dell'anno dalla morte non si applica, e che gli eredi possono accedere subito alle procedure ex L. n. 3/2012 (oggi recepite nel Codice della Crisi d'Impresa, D.Lgs. n. 14/2019). Ogni domanda merita però una risposta separata.

Quadro normativo

I riferimenti normativi principali sono: art. 10 Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), che limita la dichiarabilità di fallimento entro 1 anno dalla cessazione dell'impresa o dalla morte dell'imprenditore; art. 7 e ss. Legge n. 3/2012, che disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; art. 67 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi), che ha sostituito la L. 3/2012 per le procedure avviate dopo il 15 luglio 2022. Per i procedimenti avviati nel 2018, si applica la L. 3/2012 nella sua formulazione originaria.

Come funziona in pratica

  • Sul rischio del blocco quinquennale: la norma che impedisce l'accesso alla procedura per 5 anni riguarda chi ha GIÀ UTILIZZATO uno strumento ex L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione), cioè chi ha ottenuto un provvedimento nel merito. Una domanda dichiarata INAMMISSIBILE (come potrebbe essere quella presentata prima dello scadere dell'anno) non equivale a utilizzo dello strumento. Pertanto, se l'OCC o il Tribunale rigetta per prematurità, potete ripresentare la domanda una volta trascorso l'anno senza incorrere nel blocco quinquennale. Questo punto è però da verificare caso per caso con il giudice delegato di Benevento.
  • Sul requisito dell'anno dalla morte: tale limitazione deriva dall'art. 10 l. fall. e si applica agli eredi di imprenditori ancora FALLIBILI al momento della morte. Serve a coordinare la procedura di sovraindebitamento con l'eventuale fallimento postumo.
  • Sulla cessazione dell'attività da 20 anni: questo è il punto più rilevante a vostro favore. Se i genitori avevano cessato l'attività da oltre 1 anno prima della morte (e a maggior ragione se da 20 anni), NON erano più soggetti a fallimento ex art. 10 l. fall. Ne consegue — secondo orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente — che alla data del decesso erano già da considerarsi PERSONE FISICHE non fallibili. In questo caso, la limitazione dell'anno per gli eredi NON si applica, e voi potreste accedere alle procedure ex L. 3/2012 sin da subito, indipendentemente dall'anno di attesa.
  • Sulla procedura applicabile: se i genitori sono qualificabili come persone fisiche non imprenditori, la procedura più indicata per gli eredi è la LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 14-ter L. 3/2012), che consente di liquidare tutti i beni ereditari per soddisfare i creditori e ottenere l'ESDEBITAZIONE. Il PIANO DEL CONSUMATORE è invece riservato ai debiti estranei all'attività d'impresa: se i debiti derivano dall'attività pregressa, difficilmente è applicabile. L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE richiede il consenso della maggioranza dei creditori e può essere difficile in presenza di procedure esecutive già avviate.
  • Cosa conviene fare

    È urgente sollevare davanti all'OCC e al Tribunale di Benevento l'argomento della NON FALLIBILITÀ dei genitori al momento della morte, per escludere il requisito dell'anno. Raccogliete documentazione che provi la cessazione dell'attività imprenditoriale da oltre 20 anni (visura camerale con data di cancellazione, dichiarazioni dei redditi, ecc.). Poiché le procedure esecutive si stanno riattivando, i tempi sono stretti: è fondamentale nominare un avvocato specializzato in crisi d'impresa e sovraindebitamento che possa depositare memorie difensive davanti al Tribunale di Benevento. Quanto ai costi, variano in funzione della complessità del passivo e del numero di creditori: un preventivo puntuale richiede l'analisi della documentazione completa.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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