Successioni e Donazioni

Accordo di mediazione in materia successoria non eseguito: cosa fare prima dell'udienza?

Utente_imperia_2405 · 0 visualizzazioni

Nel 2015 abbiamo concluso in sede di mediazione un accordo di conciliazione (titolo esecutivo) in materia di successioni. L'accordo prevedeva la divisione di alcuni immobili fra le due coeredi, la vendita di una palazzina e alcune clausole di carettere economico. Subito dopo l'effettuazione delle perizie sugli immobili oggetto di divisione (prevista nel verbale al fine del versamento del conguaglio in sede di stipula dell'atto di divisione notarile) la controparte (mia zia) ha iniziato a sollevare tutta una serie di problematiche (in particolare in merito all'effettuazione di un frazionamento catastale) che hanno portato, di fatto, al blocco dell'esecuzione dell'accordo. Nel 2016 la controparte ha fissato appuntamento (in data 11 febbraio) per la stipula dell'atto di divisione notarile presso un Notaio di propria esclusiva scelta (nel verbale avevamo espressamente indicato il nome di un altro Notaio). Non avendo ancora definito la problematica del frazionamento (controparte stava tentando di acquisire quella porzione di terreno a titolo gratuito), ho spiegato la questione al Notaio, manifestato la mia intenzione di procedere alla divisione, la mia disponibilità a trasmettere i documenti necessari alla pratica e richiesto il rinvio della stipula al mese seguente (al fine appunto di definire il problema pendente). Il legale che ci assisteva all'epoca ha personalmente preso contatti telefonici con il Notaio la quale le ha riferito che in data 11 NON si sarebbe stipulato l'atto posta la MANCANZA di una serie di documenti. Ha inoltre specificato che non si sarebbe potuto sostenere il nostro rifiuto e che nel corso dell'incontro dell'11 si sarebbe limitata a richiedere a mia zia necessari (elenco che avrebbe dovuto trasmettermi a mezzo email unitamente ad un preventivo di massima) e a riferire la nostra intenzione di procedere alla stipula. In data 15 il Notaio mi ha confermato la disponibilità di controparte a fissare l'appuntamento a marzo ed il suo rifiuto di effettuare quel frazionamento (in quanto non espressamente menzionato nel verbale). Successivamente ho fornito ulteriori chiarimenti al Notaio (la quale ha precisato che li avrebbe riferiti a controparte) e chiesto esplicitamente di essere tenuta aggiornata su ogni sviluppo. Lo Studio Notarile ha poi interrotto ogni contatto. Nel mese di marzo ho preso quindi contatto con il Notaio scelto in sede di mediazione, richiesto l'elenco dei documenti necessari, iniziato la loro trasmissione, informato mia zia e chiesto esplicitamente al Notaio di inviare ogni informazione anche a controparte. Posto che mia zia mostrato l'intenzione di collaborare, sono stata costretta ad informarne il Notaio e ad interrompere la raccolta e trasmissione dei documenti. Ho intrattenuto sino a fine luglio 2016 uno scambio di mail con controparte, successivamente non ho più ricevuto riscontro (nemmeno a SMS e telefonate). Nel 2019 ho incaricato un legale di prendere contatti con il difensore di mia zia mai ottenuto risposta. Ad inizio 2020 ho incaricato un altro avvocato. Abbiamo così appreso che, nell'agosto 2016, controparte ha iscritto causa ruolo per ottenere l'esecuzione in  forma specifica ex art 2932 cc dell'accordo e l'accertamento dell'inadempimento con conseguente condanna al risarcimento danni per circa 109.000,00 euro. A prova del presunto inadempimento è stata posta una DICHIARAZIONE DI NON AVVENUTA STIPULA in data 11 FEBBRAIO rilasciata proprio da QUEL Notaio scelto da controparte. Il Notaio aveva però espressamente riferito al nostro difensore che NON si sarebbe potuto procedere alla stipula posta la mancanza di una serie di documenti. Ho esaminato gli atti di causa (citazione, CTU, ecc) ed è emersa L'OGGETTIVA MANCANZA di una serie di documenti e pratiche necessarie alla redazione dell'atto stesso ed alla conseguente stipula. Ho infatti appurato che in sede di mediazione abbiamo commesso un errore in punto identificazione catastale degli immobili assegnati a controparte: i tre appartamenti che credevamo fossero stati assegnati a mia zia da porre in vendita. Conseguentemente, nel 2016 non esisteva la perizia degli immobili assegnati a mia zia (richiesta nel verbale ai fini del versamento del conguaglio in sede notarile) né era stata effettuata tutta quella serie di pratiche la cui necessità è stata posta in luce dalla CTU (regolarizzazioni catastali, ecc). Come riferito dal Notaio, la stipula non era più prevista per quella data né avrebbe potuto esserci posta la reale mancanza di tutti quei documenti. Nonostante ciò il Notaio ha inspiegabilmente rilasciato quella dichiarazione. L'esame degli atti di causa ha evidenziato che nemmeno controparte fosse a conoscenza dell'errore compiuto in sede di mediazione. Il Notaio, nel 2016, non ha nemmeno mai rilevato il fatto che il frazionamento di cui le avevo ampiamente parlato era del tutto irrilevante ai fini dell'atto di divisione posto che quel terreno era da porre in vendita anziché oggetto di divisione. La situazione è molto complessa in quanto la causa si trova in fase molto avanzata (attesa esito udienza assunzione mezzi di prova art 184) e, per via della contumacia, siamo incorsi in tutte le varie decadenze e preclusioni (purtroppo, come noto a controparte, manchiamo per lunghissimi periodi dalla nostra residenza e non eravamo pertanto al corrente della pendenza della causa). Ho chiesto al legale che ci sta attualmente assistendo di affrontare l'argomento "presunta stipula" con il difensore di controparte e con il Notaio ma non è disponibile a farlo. A mio avviso, l'unica soluzione sarebbe tentare di affrontare l'argomento e cercare di raggiungere un soddisfacente accordo stragiudiziale con controparte (attualmente, gli accordi proposti sono vantaggiosi esclusivamente per mia zia. Nel verbale avevamo invece stabilito che avrebbe dovuto corrispondere delle somme a nostro favore). La costituzione di per sé non può essere una soluzione (nel migliore dei casi potrebbe limitare i danni), il difensore non intende nemmeno  provare a spiegare brevemente al giudice i fatti (nella speranza che possa servire ad "orientare" la sua decisione). Verremmo sicuramente condannati al pagamento di un risarcimento per un inadempimento che non vi è stato (controparte ha, fra l'altro, già trattenuto almeno 75.400,00 euro per conto della nonna malata di Alzheimer sottraendoli così alla massa ereditaria. Il fatto è stato taciuto al giudice ed era stato ammesso, nel 2010, a mezzo di lettere scritte e sottoscritte da mia zia). Avrei pertanto bisogno di un parere urgente (l'udienza è fissata per il 22 luglio) sul come procedere per tentare di risolvere al meglio questo enorme problema. Avrei anche necessità di sapere quale è la valenza probatoria della suddetta dichiarazione di non avvenuta stipula: costituisce una prova legale? Il suddetto documento è considerato un atto pubblico e pertanto fa piena prova fino a querela di falso per quanto concerne gli elementi estrinseci? Quali sarebbero gli eventuali profili di responsabilità del notaio (civili, deontologici, penali)? Oltre a presentare un esposto presso il Consiglio Notarile di competenza, quali altre strade sarebbero astrattamente a disposizione? Il mio auspicio sarebbe quello di risolvere stragiudizialmente e definitivamente la problematica con mia zia. Qualora ciò non fosse possibile e venissi condannata ad un risarcimento per un inadempimento che non vi è stato, mi vedrei costretta a chiarire la situazione in tutte le sedi opportune. Ho veramente bisogno di aiuto e di un professionista qualificato, energico e risoluto disponibile ad assistermi per l'intera questione. Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgo

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

La situazione che descrivi è di estrema complessità e urgenza. Hai bisogno immediato di un avvocato specializzato in diritto successorio e processuale civile che sia disposto ad agire con decisione, anche valutando la proposizione della QUERELA DI FALSO contro la dichiarazione notarile e una strategia stragiudiziale parallela.

Quadro normativo

I riferimenti normativi principali che riguardano la tua situazione sono molteplici. L'art. 2932 del Codice Civile consente l'esecuzione in forma specifica di un obbligo di contrarre, che è proprio lo strumento azionato da tua zia. L'art. 2700 c.c. stabilisce che l'atto pubblico fa PIENA PROVA fino a querela di falso riguardo ai fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o che sono avvenuti in sua presenza. Gli artt. 221-227 del Codice di Procedura Civile disciplinano la QUERELA DI FALSO, lo strumento processuale per contestare un atto pubblico. Infine, gli artt. 28 della Legge Notarile e 2043 c.c. regolano la responsabilità civile del notaio.

Come funziona in pratica

Sulla valenza probatoria della dichiarazione notarile: se la dichiarazione di non avvenuta stipula è stata redatta dal notaio nella sua veste ufficiale, costituisce molto probabilmente un ATTO PUBBLICO ai sensi dell'art. 2699 c.c. In quanto tale, fa piena prova fino a querela di falso per gli elementi estrinseci, ovvero ciò che il notaio ha attestato di aver personalmente riscontrato. Il fatto che la stipula non sia avvenuta l'11 febbraio rientra proprio in questa categoria. Tuttavia, quella dichiarazione è contraddetta da quanto il notaio stesso aveva riferito telefonicamente al tuo difensore dell'epoca (mancanza di documenti, impossibilità di procedere). Tale contraddizione è fondamentale.

Sulla querela di falso: può essere proposta in via INCIDENTALE nel giudizio già pendente (art. 221 c.p.c.), anche in fase avanzata. Il giudice sospende il processo principale e rimette la questione al giudice competente. Questo strumento potrebbe essere l'unico in grado di neutralizzare la dichiarazione notarile come prova.

Sui profili di responsabilità del notaio

a. Civile: risarcimento danni ex art. 2043 c.c. o per responsabilità professionale, qualora si provi che la dichiarazione era falsa o gravemente negligente. b. Deontologica: esposto al Consiglio Notarile distrettuale competente, che può avviare procedimento disciplinare. c. Penale: se la dichiarazione risulta falsa, potrebbe configurarsi il reato di FALSITÀ IDEOLOGICA commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.), procedibile d'ufficio.

Sulla costituzione tardiva: anche in stato di contumacia, è ancora possibile costituirsi in giudizio. La costituzione tardiva non elimina le decadenze già maturate, ma interrompe quelle future e consente al giudice di sentire le tue ragioni. Il difensore attuale dovrebbe quantomeno depositare una comparsa che illustri i fatti al giudice.

Cosa conviene fare

Dato che l'udienza è fissata per il 22 luglio, i tempi sono strettissimi. Ecco le priorità:
  • Sostituisci immediatamente il difensore attuale con uno specializzato, disposto ad agire con determinazione su tutti i fronti indicati.
  • Chiedi al nuovo avvocato di valutare URGENTEMENTE la proposizione della querela di falso incidentale sulla dichiarazione notarile.
  • Parallelamente, autorizza il legale a tentare un accordo stragiudiziale con tua zia, portando all'attenzione le lettere del 2010 in cui ammetteva di aver trattenuto le somme della nonna (questo elemento può essere decisive nel negoziato).
  • Valuta con il nuovo avvocato un esposto al Consiglio Notarile e l'eventuale azione penale contro il notaio, che possono avere anche effetto persuasivo nella trattativa complessiva.
  • Raccogli tutta la documentazione: mail con il notaio, mail con tua zia, documentazione sulla mancanza di perizie e pratiche catastali, le lettere del 2010.

  • Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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